Leggi il Regolamento della FP CGIL Medici e dirigenti SSN per conoscere i principi che regolano la nostra azione sindacale e le modalità di partecipazione.
Art.1 (Definizione)
La Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN è un’articolazione organizzativa della Funzione Pubblica Cgil, della quale fanno parte medici, veterinari, psicologi, biologi, farmacisti, chimici, fisici, odontoiatri, farmacisti, sociologi, amministrativi, avvocati, ingegneri, informatici, architetti, dipendenti e convenzionati della sanità pubblica e privata, precari, specializzandi e libero professionisti, iscritti alla Funzione Pubblica Cgil, che lavorano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Art.2 (Struttura organizzativa)
a) La struttura organizzativa della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN è composta:
A livello territoriale dell’azienda sanitaria locale dal comitato degli iscritti di cui all’Art.1.
A livello dell’ azienda ospedaliera dal comitato degli iscritti di cui all’Art.1.
A livello comprensoriale o provinciale o di area vasta , in presenza di più aziende sanitarie e/o ospedaliere, viene costituito il coordinamento territoriale della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN. Il coordinamento è costituito dai coordinatori dei comitati degli iscritti. La segreteria territorialmente competente della Fp Cgil, di concerto con i coordinatori dei comitati degli iscritti della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN, potrà indicare un coordinatore territoriale.
A livello regionale dall’esecutivo regionale, dalla segreteria regionale e dal segretario regionale responsabile.
A livello nazionale dall’esecutivo nazionale, dalla segreteria nazionale e dal segretario nazionale responsabile.
b) Nella composizione degli organismi aziendali, regionali e nazionali della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN , deve essere data applicazione alla norma antidiscriminatoria prevista dall’art.6 – lettera h – dallo statuto della Cgil.
c) Gli incarichi di responsabile aziendale, di coordinatore territoriale, di segretario regionale e di segretario nazionale della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN hanno una durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta, secondo le stesse procedure indicate per la prima assegnazione.
d) La Fp Cgil ai diversi livelli organizzativi garantisce gli spazi e le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività sindacale della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN.
Art.3 (FP Cgil Medici e Dirigenti SSN Aziendale )
a) Il comitato degli iscritti elegge il proprio responsabile della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN su proposta della segreteria Fp Cgil territorialmente competente, presentata dopo aver sentito gli iscritti. In caso di aziende con un rilevante bacino di utenza, di norma oltre 200mila abitanti, al responsabile del comitato degli iscritti possono essere affiancati uno o più viceresponsabili.
b) Il comitato degli iscritti propone ed approva le politiche contrattuali delle aree negoziali di riferimento aziendale.
c) Il responsabile del comitato degli iscritti propone all’assemblea degli iscritti la composizione della delegazione trattante per ciascuna area negoziale, tenendo conto delle specificità professionali rispetto agli argomenti da trattare.
d) Il Comitato degli iscritti viene convocato dal responsabile e può essere convocato anche su richiesta della maggioranza semplice degli iscritti o dalla segreteria territoriale della Fp Cgil.
Art. 4 (Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN Regionale)
a) L’esecutivo regionale è composto da tutti i responsabili Asl e Ao dei comitati degli iscritti, più un secondo rappresentante per le aziende che superano i trenta iscritti, un terzo rappresentante per le aziende che superano i 60 iscritti, ed un ulteriore rappresentante ogni 50 iscritti o frazione non inferiore a 25. L’esecutivo dovrà rappresentare tutte le aree negoziali.
b) L’esecutivo regionale elegge il segretario responsabile della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN per la Regione su proposta della segreteria FP Cgil regionale, presentata dopo aver sentito i componenti dell’esecutivo. L’esecutivo regionale elegge la segreteria regionale su proposta congiunta del segretario regionale FPCgil Medici e Dirigenti e della segreteria regionale Fp Cgil.
c) L’esecutivo regionale costituisce l’organismo che propone ed approva le decisioni contrattuali ed organizzative della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN regionale e le scelte strategiche sindacali relative alle problematiche delle aree negoziali rappresentate. L’esecutivo regionale viene convocato dal segretario regionale responsabile.
d) Il segretario regionale responsabile propone all’esecutivo regionale la composizione della delegazione trattante per ciascuna area negoziale.
e) Il segretario regionale responsabile rappresenta la Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN in ambito regionale, propone e promuove, insieme alla segreteria, le attività sindacali regionali di tutti gli iscritti rappresentati di cui all’art.1.
f) La segreteria regionale coadiuva il segretario regionale responsabile nella elaborazione ed individuazione delle attività sindacali regionali, nonché nella stesura dei relativi documenti.
Art. 5 (Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN Nazionale)
a) L’esecutivo nazionale è composto da un rappresentate per ciascuna Regione, Provincia autonoma e Area metropolitana, da un secondo rappresentate per Regioni, Provincie autonome e Aree metropolitana, con oltre 250 iscritti, e da un ulteriore rappresentante ogni 250 iscritti o frazione non inferiore a 125. Ogni area negoziale dovrà essere rappresentata nell’esecutivo.
b) L’esecutivo nazionale elegge il segretario nazionale responsabile su proposta della segreteria nazionale della Fp Cgil, presentata dopo aver sentito i componenti dell’esecutivo.
c) Il segretario nazionale responsabile rappresenta la Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN in ambito nazionale, promuove, unitamente alla segreteria, le attività sindacali nazionali di tutti gli iscritti rappresentati di cui all’art.1 e propone all’esecutivo nazionale la composizione della delegazione trattante per ciascuna area negoziale,
d) L’esecutivo nazionale elegge la segreteria nazionale su proposta congiunta del segretario nazionale responsabile e della segreteria nazionale Fp Cgil.
e) L’esecutivo nazionale viene convocato dal segretario nazionale responsabile e costituisce l’organismo che propone ed approva le politiche contrattuali ed organizzative della FP Cgil Medici e Dirigenti SSN nazionale.
f) La segreteria nazionale coadiuva il segretario nazionale responsabile nella elaborazione ed individuazione delle attività sindacali nazionali, nonché nella stesura dei relativi documenti.
Art. 6 (Contrattazione e politiche sanitarie)
a) Le strutture organizzative della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN sono titolari della contrattazione delle loro specifiche aree negoziali ai livelli aziendale, regionale e nazionale, nell’ambito delle direttive delle segreterie della Fp Cgil. Tale titolarita’ si esercita in stretto rapporto con le politiche più generali assunte dalle segreterie della Fp Cgil a tutti i livelli.
b) Ai diversi livelli organizzativi la Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN contribuisce alla elaborazione delle linee sindacali e politiche per la sanità, delle quali sono titolari le segreterie della Fp Cgil e nell’ambito delle quali la Fp Cgil Medici svolge la sua attività. Il responsabile della Fp Cgil Medici partecipa alle segreterie Fp Cgil comprensoriali, regionali e nazionale, quando all’ordine del giorno vengono affrontati temi di natura sanitaria e le politiche contrattuali riguardanti le aree negoziali rappresentate.
c) Alle riunioni degli organismi della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN è invitato permanente il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di pari livello o un suo delegato.
d) Nell’ambito delle convenzioni di medicina generale e della medicina specialistica ambulatoriale la Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN, mantiene la denominazione di Fp Cgil Medici.
e) Nell’ambito delle aree negoziali della dirigenza medico -veterinaria e STPA del SSN la Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN mantiene la denominazione di Fp Cgil.
NORME TRANSITORIE
La Costituzione della Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN determina l’azzeramento degli incarichi della Fp Cgil Medici, che comunque non sono da tenere in considerazione ai fini delle elezioni e della durata degli incarichi previsti nel presente regolamento.
Roma, 27 aprile 2015