Alla Ministra della Giustizia
On. Marta CARTABIA
E per conoscenza;
Al Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Pres.te Bernardo PETRALIA
ROMA
Al Direttore Generale
del Personale e delle Risorse
Dott. Massimo PARISI
ROMA
Al Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
Ufficio IV Relazioni Sindacali
Dott.ssa Ida DEL GROSSO
ROMA
OGGETTO: Ambito di Applicazione circolare 107 DEL 14.07.2021 – ART. 54, l’Inps, con circolare n. 107 del 14.07.2021, esclude il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Onorevole Ministra,
siamo a chiedere un suo autorevole intervento per l’ennesima sperequazione ai danni delle Donne e degli Uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria che, nel caso di specie è stata generata dall’ente dell’ ‘Inps, il quale esclude la su citata forza di Polizia con la circolare n. 107 del 14.07.2021, comunicando che provvederà d’ufficio alla riliquidazione delle pensioni col riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni d’anzianità maturati alla data del 31.12.1995, come disposto dalla Sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, circa la giusta applicazione dell’art. 54 del DPR n. 1092/73.
In sostanze i beneficiari saranno i soli appartenenti ai seguenti Corpi, Arma dei Carabinieri, Aeronautica, Esercito, Marina, e Guardia di Finanza, attribuendo agli stessi un ricalcolo automatico con l’annesso adeguamento pensionistico, suddividendo il tutto in varie fasi, il cui effetto sarà efficace anche nelle procedure pendenti (ricorsi giurisdizionali) che, verranno assorbite dai provvedimenti di ricomputo, in sede di riesame d’ufficio.
Ritenendo che, tale interpretazione vede una palese sperequazione ai danni della Polizia Penitenziaria, con particolare riferimento a quel personale che negli anni di riferimento 81,82 e 83 fino al passaggio nel 1991 al Corpo di Polizia Penitenziaria erano incardinati nel Corpo Militare degli Agenti di Custodia è stato applicato il più penalizzante criterio stabilito dall’art. 44 del medesimo D.P.R. a mente del quale: “la pensione spettante al personale civile l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.
Nella specie, dunque, l’Istituto Previdenziale ha applicato per il calcolo della pensione con una aliquota del 35% e, conseguentemente, ha liquidato un rateo pensionistico di importo inferiore a quello legittimamente dovuto;
CONSIDERATO CHE
La Magistratura Contabile ha previsto che al personale militare, la cui pensione sia stata liquidata con il c.d. “sistema misto” e congedatosi con un’anzianità contributiva superiore ai 20 anni, debba applicarsi il calcolo della pensione secondo i criteri stabiliti dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 secondo cui: “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile” e che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Invero, la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti di Roma, con sentenza n. 228/2019, pubblicata in data 22.11.2019, nell’accogliere l’appello proposto da un militare ricorrente ha disposto segnatamente che: “L’art. 54 cit. prevede l’aliquota fissa del 44% per il computo della “pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 di servizio utile”, mentre al successivo comma 2 dispone, per coloro che abbiano maturato più di 20 anni di servizio, la maggiorazione di tale percentuale nella misura di 1,80% per ogni anno successivo al ventesimo. Dunque, diversamente da quanto sostiene l’INPS, l’art. 54, comma 1, non costituisce una previsione di carattere eccezionale, che determinerebbe un regime di favore per coloro che cessano dal servizio con una anzianità tra i 15 e i 20 anni non applicabile a coloro che cessino con una anzianità superiore. (…) Riassumendo, alla data del 31.12.1995 l’anzianità di servizio del militare, collocato a riposo con più di 20 anni di anzianità a fine servizio, era compresa tra i 15 e i 20 anni, per cui ai fini del calcolo della quota “retributiva” (le due sotto quote della quota A, ultima retribuzione sino al 31.12.1992, e media delle retribuzioni dal 31.12.1992 al 31.12.1995) della sua pensione si applica l’aliquota del 44%, in quanto ai sensi dell’art. 54, comma 2, essa trova applicazione indifferenziata per la valorizzazione dei periodi di servizio che si estendono dal minimo prescritto (15 anni) a tutto il primo ventennio di servizio (art. 54, comma 2, del citato d.p.r.). Per l’effetto l’appello deve essere accolto” (in senso conforme: Corte dei conti, Sezione Giur. Terza di Appello nn. 266/2019 e 267/2019, Corte dei conti, Sezione Giur. Seconda di Appello, n. 310/2019; Corte dei conti, Sezione Giur. Prima di Appello n. 422/2018, Corte dei conti, Sez. Giur. Basilicata, 8/10/2019, n. 44, 45, 46; Corte dei conti Liguria n. 130/2019, Corte dei conti Sardegna n. 158/2018; Corte dei conti Calabria n. 236/2018; Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia n. 67/2018, Corte dei conti Liguria n. 250/2018, Corte dei conti Puglia n. 447/2018, Corte dei conti Toscana 261/2018).
Dunque, la statuizione del massimo Consesso della Magistratura contabile – la quale fa seguito alla sentenza n. 310/2019 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello ed a cui si aggiungono ulteriori e significative sentenze pronunciate dalle varie Sezioni Giurisdizionali regionali della Corte dei Conti .
Quanto sopra, è stato anche confermato dal Ministero della Difesa – Ufficio Legislativo, il quale con nota prot. M_D GUDC REG 2020 0004355 30.01.2020 ha rilevato l’estensione della disposizione normativa di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 anche ai militari dipendenti con più di 20 anni di servizio affermando segnatamente che: “A prosecuzione della lettera a seguito, si segnala che la Seconda e la Terza sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti hanno confermato, consolidandolo, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è applicabile il favorevole regime di calcolo (44% della base pensionabile e non 35%) previsto dalla disposizione in oggetto anche al personale militare cessato dal servizio con una anzianità superiore ai 20 anni laddove invece l’INPS continua ad operare un’interpretazione restrittiva”.
In senso conforme, si è altresì espressa la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania sentenza n. 401/2019 laddove ha affermato che: “Per quanto riguarda l’aliquota di rendimento applicabile alla quota calcolata con il sistema retributivo, deve dunque trovare applicazione, ai sensi della legge sopra citata, la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995; orbene, per il personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”. In tal senso, infatti, si è espressa la più recente e prevalente giurisprudenza contabile, cui si intende dare continuità, laddove è stato osservato come sia “da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni”, senza che, d’altra parte, possa “escludersi l’applicazione della predetta norma sul presupposto dell’assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l’aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995” (Prima Sezione giur. centrale d’appello, sent. n. 422 del 2018 v. altresì Seconda Sezione giur. centrale d’appello, sent. n. 197 e n. 208 del 2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 43 del 2019), ben potendosi, del resto, superare tali apparenti difficoltà” mediante una distribuzione proporzionale dell’aliquota tra i due periodi in relazione all’anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall’Istituto previdenziale” (Sezione Giurisdizionale Campania, sent. n. 401 del 2019; n. 393, 395 e 396/2019).
Le suddette statuizioni sono da ritenersi applicabili nei confronti di tutti i militari indistintamente dal Corpo di Appartenenza e per gli anni di riferimento anche al Corpo di Polizia Penitenziaria . Quanto detto, trova conforto nella sentenza n. 422/2018 con la quale la Sezione I della Corte dei Conti ha affermato che: “La disciplina di cui all’art. 54, poi, non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di quindici anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973”.
Non senza richiamare, poi, la recentissima sentenza n. 59/2020 del 27.04.2020 con la quale la Corte dei Conti Sede Giurisdizionale Lombardia ha così disposto: “Il Giudice Unico ritiene di condividere la prevalente giurisprudenza contabile secondo la quale la posizione dell’INPS – secondo cui l’art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73 dovrebbe trovare applicazione soltanto nelle ipotesi in cui il pensionato abbia maturato, all’atto del congedo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio – non possa ritenersi meritevole di vaglio positivo. L’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile…” (comma 1). “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” (comma 2). La disposizione normativa – letta nel coordinamento tra il primo e secondo comma – va interpretata nel senso che l’aliquota del 44% deve essere applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni e che spetti inoltre al militare un’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Il secondo comma disciplina l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, per cui la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata – come invece sostenuto dall’INPS – soltanto a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio. Il secondo comma della norma non avrebbe alcun senso logico se non fosse consentita l’applicazione dell’aumento percentuale previsto dal primo comma anche a coloro i quali vengano collocati in quiescenza oltre il ventesimo anno di servizi o. La giurisprudenza nettamente prevalente (Corte Conti, Sez. Sardegna, n. 2/2018; id., n. 68/2018; in termini analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. Calabria, n.53/2018; id., Sez. Lombardia, n.191/2018; id., Sez. Liguria, n.224/2018; id. Sez. Toscana, n.228/2018; id., n.261/2018; id., I° Sez. Appello, n.422/2018) depone per l’interpretazione del dato normativo che si accoglie in questa sede”.
Il Corpo di Polizia Penitenziaria merita l’attribuzione del beneficio anche in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla sentenza 1/2021 Sezioni Riunite Corte dei conti, secondo cui “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell’art. 1 co. 12 L. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.
Pertanto, alla luce delle succitate nonché plurime pronunce contabili, sussiste, secondo la scrivente il presupposto giuridico per l’inclusione degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria (ex Corpo degli agenti di Custodia), di poter ottenere il ricalcolo e la conseguente riliquidazione della propria pensione secondo i criteri fissati nell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
Tutto ciò premesso e considerato, ut supra rappresentato, Le chiediamo di intervenire presso il dicastero competente per l’inserimento del Corpo del Polizia Penitenziaria tra i beneficiari per riliquidazione pensionistica erroneamente concessa.
Si resta in attesa di cortese riscontro, con l’occasione le porgiamo i nostri disti saluti.
Il Coordinamento Nazionale
FP CGIL Polizia Penitenziaria
BRANCHI/MANNA
Pubblichiamo l’informatibva in merito la nuova riforma organizzativa della Tesoria Statale
Pubblichiamo la circolare e le modalità di partecipazione emanata dall’Ufficio Attività sportive, riguardo lo solgimento del IV° Campionato Italiano VVF di tiro con l’arco Memorial “Simone Borgheresi” Monte San Savino (AR) 20 novembre 2021
éubblichiamo la nota del Dipartimento riguardo i chiarimenti, in materia di ingressi in italia mediante voli covid tested nonchè di misurazione della temperatura nelle stazioni aeroportuali
Pubblichiamo l’informativa della Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo in merito la variazione di programma della terza esercitazione nazionale di attuazione della circolare 1/20 per posti di comando e mediante specifiche manovre operative in campo
Pubblichiamo l’informativa della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica riguardo l’attività di prevenzione incendi in materia di controllo sui prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.
Pubblichiamo la nota della Direzione Centrale per la Formazione in merito all’elenco definitivo degli ammessi al corso al corso Capo Squadra decorrenza 2020
Pubblichiamo la nota e l’allegato inviata dalla Direzione Centrale per le Risorse Logistico Strumentale in merito il portale FOL Fornitori On Lin accesso tramite SPID
“Sono trascorse più di due settimane dagli ultimi improduttivi incontri avuti con la delegazione di parte datoriale sul rinnovo dei contratti nazionali dei lavoratori e dirigenti di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali. Diversi sono i mesi trascorsi dall’apertura dei negoziati. A tutt’oggi, malgrado le denunce formali diffuse anche a mezzo stampa, non registriamo alcun segno di riscontro, né una convocazione delle parti ci è stata ancora fatta pervenire, neanche sul necessario aggiornamento/proroga del protocollo d’intesa sulle misure di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori in scadenza la prossima settimana”. È quanto denunciano Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa e Cisal Fialp.
“Stigmatizziamo con forza – proseguono – il comportamento assunto dai vertici di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive nazionali, che si sta caratterizzando per il silenzio assordante, quasi surreale fatto calare sulla vicenda, e ci chiediamo se non sia il caso che la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo Sport, Valentina Vezzali, decida di intervenire dall’alto della sua responsabilità istituzionale a sostegno della valorizzazione professionale e delle ragioni delle lavoratrici, dei lavoratori e dei dirigenti del mondo dello sport. Ai quali continua a non vedersi riconosciuto il diritto al rinnovo del proprio contratto di lavoro, malgrado abbiano sempre contribuito con grande senso di abnegazione e spirito di sacrificio ai successi fin qui conseguiti dallo sport italiano, come anche, da ultimo, in occasione dei recenti giochi olimpici di Tokyo. Lo avevamo preannunciato, e ora lo assumiamo come impegno nei confronti dei lavoratori e dei dirigenti che insieme rappresentiamo: se entro la prossima settimana non perverrà alcuna convocazione dei tavoli di negoziazione o se, nel caso, a quei tavoli la delegazione datoriale si presenterà ancora una volta senza risposte soddisfacenti alle richieste da noi avanzate sarà mobilitazione”, concludono Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa e Cisal Fialp.
Roma, 25 ottobre 2021
Al Dr. Riccardo MELONI
Direttore Risorse Umane Sport e Salute S.p.A.
Al Dr. Giuseppe TROIANI Responsabile
Relazioni Sindacali Sport e Salute S.p.A.
OGGETTO: Lavoro agile semplificato.
Come è noto l’art. 4, c. 5, del verbale di accordo sindacale del 30 luglio 2021, per quanto
all’oggetto stabilisce come noto che lo stesso scadrà il 31.10.2021.
Le scriventi OO.SS. chiedono specifico incontro, prima della data di scadenza del verbale
succitato, al fine di valutare sia eventuali aggiornamenti del testo previgente che il rinnovo
dell’accordo.
Restiamo in attesa di cortese sollecito riscontro.
Distinti saluti
FPCGIL CISLFP UILPA CISAL FIALP
Francesco QUINTI Alessandro BRUNI Paolo LIBERATI Dino CAROLA
Alla Direttore Centrale Risorse Umane
Dott.ssa Laura Caggegi
Oggetto: Riorganizzazione Settore Contrasto Illeciti della Divisione Contribuenti. Illegittima ipotesi di inquadramento negli organici degli Uffici Centrali dei lavoratori in posizione di distacco dalle Direzioni Regionali.
Gentile dott.ssa Caggegi,
le Scriventi OO.SS., in merito all’oggetto, fanno seguito a quanto più volte perorato formalmente in sede di riunioni sindacali nazionali.
Con la presente, ribadiamo che, un inquadramento “d’imperio” negli organici degli Uffici Centrali, cioè senza la espressa volontà in tal senso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati che a tutt’oggi sono distaccati presso il Settore Contrasto Illeciti ma con organica appartenenza alle D.R./D.P., equivarrebbe, sotto il profilo giuridico di inquadramento, ad un trasferimento di sede. Tale ipotesi, non verrebbe meno neanche ove fosse “formalmente” garantita la permanenza nella sede fisica (c.d. delocalizzazione) di attuale servizio.
Premesso che le c.d. “garanzie” di cui erano già stati destinatari i medesimi lavoratori negli anni pregressi appaiono oggi, con le paventate soluzioni di inquadramento con decorrenza prossimo novembre, venute meno, si evidenzia che l’ipotesi prospettata da codesta Agenzia assume la forma e gli effetti giuridici di un trasferimento.
Infatti, l’essere organicamente inquadrati presso gli Uffici Centrali, a prescindere dalla sede “fisica/geografica” dove si svolgerà concretamente l’attività, non solo impedisce la partecipazione alle procedure di crescita professionale da espletare nell’ambito delle regioni di attuale appartenenza ma impedisce, soprattutto, un’agevole futura volontà di assegnazione ad altra struttura/ufficio/DP nell’ambito regionale di attuale appartenenza in quanto dovrà necessariamente passare attraverso (le rare) procedure di mobilità nazionale.
Conseguenze, queste ultime, oltre che illegittime anche mortificanti per i lavoratori molti dei quali hanno raggiunto la loro attuale sede dopo decenni di assegnazioni in sede lontane dai loro interessi familiari e personali e che si sono già offerti ad essere distaccati per prestare efficacemente la loro professionalità nell’ambito del Settore.
Ciò premesso, le Scriventi contesteranno ogni provvedimento che determini una coattiva riassegnazione presso gli Uffici Centrali.
Cordiali saluti.
Roma, 22 ottobre 2021
FP CGIL CISL FP UILPA
Gamberini De Caro-De Rosa Cavallaro
Pubblichiamo le osservazioni inviate unitariamente dalle strutture Fp Cgil VVF, Fns Cisl e Confsal VVF in merito la Terza Esercitazione nazionale di attuazione della Circolare EM n. 1/2020 per posti di comando e mediante specifiche manovre operative in campo. Osservazioni.