Accordi

Piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL 2005-2008

Documentazione

Accordo Nazioanle Interfederale sul fondo previdenza integrativa "Previambiente"

Federambiente, Fise e le OO.SS. FPCGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL-CISAL, fonti istitutive del Fondo Nazionale di Previdenza Integrativa “Previambiente”, di cui all’Accordo 24 luglio 1997.
visto l’Accordo Nazionale Interfederale del 20 dicembre 1999 che rateizza, sia per i lavoratori aderenti al Fondo sia per le imprese, gli importi dovuti per il pagamento delle quote contributive pregresse;
vista la richiesta delle OO.SS. di aumentare la quota di t.f.r. attualmente versata a “Previambiente” dai lavoratori aderenti, assunti antecedentemente al 28 aprile 1993;
tenuto conto che:
– gli importi delle quote contributive pregresse, dovute dai lavoratori e dalle imprese, non consentono di fruire appieno della deducibilità fiscale, a causa degli attuali limiti, con nocumento sia dei lavoratori che delle imprese;
– dal 1° gennaio 2001 entrerà in vigore una nuova normativa fiscale che amplia la capienza utile per la deducibilità al 12% del reddito complessivo, e comunque fino a £.10.000.000;
– la attuale normativa sulla deducibilità fiscale delle quote di contribuzione è strettamente legata alla percentuale del trattamento di fine rapporto destinato al fondo pensione;
convengono quanto segue.
1) L’ultima soluzione delle quote contributive arretrate dovute dalle imprese ai sensi del punto n. 2 dell’Accordo Nazionale 20.12.1999 viene versata a “Previambiente” entro il 28 febbraio 2001. Conseguentemente, è modificato il punto n. 2 dell’Accordo Nazionale medesimo.
2) Nell’ambito del negoziato per il rinnovo del CCNL unico di settore e, comunque, entro la data di cui al precedente punto 1, verrà approfondita la possibilità di elevare dal 2% al 3% la quota mensile di accantonamento del tfr versata a “Previambiente” dai lavoratori aderenti assunti antecedentemente al 28.4.1993.

FEDERAMBIENTE  FPCGIL  FISE FIT-CISL  UILTRASPORTI  FIADEL-CISAL

Documentazione

Accordo Nazionale sulla regolamentazione del diritto di sciopero nell'Igiene Ambientale

Accordi

Sottoscritti con FISE/Assoambiente i verbali interpretativi ed integrativi del del rinnovo contrattuale del 30.04.2003

 
Nella giornata del 15 luglio c.a. sono stati sottoscritti con FISE/ASSOAMBIENTE, i Verbali interpretativi ed integrativi dell’Accordo del rinnovo contrattuale del 30/04/2003, che risolvono quasi tutte le problematiche applicative del ccnl evidenziate nel corso della consultazione.

p. la Segreterie Nazionale FP CGIL Franca Peroni
p. il Coor. Naz. I. A. FP CGIL Tamburini/Cenciotti

Accordi

Sottoscritto in data 31 marzo 2004 il verbale di accordo con FEDERAMBIENTE

Roma, 31 marzo 2004

Nella serata di mercoledì 31 marzo è stato sottoscritto un verbale di accordo con Federambiente sulle code contrattuali.
Tra gli articoli sottoscritti vi sono, la definizione del comporto, la fornitura e il lavaggio degli indumenti e la definizione del premio di qualità.
Nel testo sono anche specificate le norme di rinvio sul mercato del lavoro successivamente alla definizione degli accordi interconfederali.

p. la Segreteria naz.le FP CGIL Franca Peroni
P. il Coord. naz. I. A. M. Tamburrini-M. Cenciotti


Roma 01.04.2004 – Nota Unitaria

Si è finalmente conclusa in maniera definitiva, nella serata di mercoledì 31 marzo, la lunga trattativa per le code contrattuali con Federambiente. E’ stata infatti raggiunta un’importante intesa sugli elementi ancora in discussione del CCNL della Igiene Urbana Pubblica.
La sigla dell’accordo consente di poter avviare la fase della stesura del testo e stabilizzare quindi tutte le intese di rinnovo raggiunte nel corso del 2003.
Il giudizio delle Segreterie e della Delegazione Trattante sull’accordo è decisamente positivo in quanto, ribadendo la forza e la centralità del CCNL, si è normato in maniera certa e pacifica alcuni elementi che nel tempo la Magistratura e il Legislatore avevano messo in discussione, indebolendo e negando il vecchio contratto nazionale.
Di seguito sono riportati i contenuti del testo:

· Come per l’accordo con Fise si chiariscono in modo chiaro tutti gli elementi della retribuzione e le sue definizioni, dando certezza relativamente alle basi di calcolo per i vari istituti;
· Si definisce un’indennità congrua (40 euro) per il conduttore inquadrato al 5° livello dell’area impianti, risolvendo la problematica che si era presentata in sede di classificazione e che non aveva potuto, allora, trovare soluzione;
· Si stabilisce una integrazione di più del 60% all’attuale premio annuo per la qualità della prestazione, portandolo a 12,5€ mensili da corrispondere nel caso non sussistano le condizioni per la definizione della contrattazione di secondo livello, ai sensi del protocollo del 23 luglio 93.
· Si definisce con precisione la materia degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, recependo tutte le varie direttive e sentenze successive alla approvazione della 626/94.

Questi ultimi devono essere forniti dal datore di lavoro sulla base del piano di valutazione dei rischi aziendale e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza, comprendendo quindi anche il lavaggio, da parte dell’azienda.
Per quanto riguarda il resto degli indumenti (finalizzati a preservare gli abiti civili) viene confermata la qualità e la quantità degli stessi, come nel vecchio contratto, e inoltre si prescrive che la dotazione venga stabilita dall’azienda previa contrattazione con le OO.SS. (nel precedente testo delle relazioni industriali si prevedeva tale materia nel livello di “confronto”).
E’ stata completamente rivista tutta la normativa sulla malattia, che nel recente passato era stata oggetto di iniziative legali da parte delle aziende ed aveva purtroppo verificato una serie di sentenze sfavorevoli per i lavoratori. La nuova normativa definita, toglie definitivamente tutte le incertezze introdotte dalla magistratura, e si applicherà esclusivamente a partire dal 31 marzo 2004.
Il Sindacato ha cioè preteso che le malattie verificatesi sino ad oggi e regolate dal vecchio regime contrattuale non possano avere nessuna influenza dall’introduzione della nuova regolamentazione e quindi non entrino nel computo ai fini di quanto previsto dalla nuova normativa. Come per le Aziende private, tale normativa determina due distinti periodi di comporto nell’ambito di un periodo di tre anni (1095 giorni), a seconda che si tratti di malattie di lunga o breve durata.Nel primo caso, comporto breve, il periodo di conservazione del posto è di 1 anno (365 giorni).
Nel secondo caso, comporto lungo, il periodo di conservazione è stabilito in 18 mesi (455 giorni); tale fattispecie si presenta quando si tratta di un unico evento morboso continuativo, quando nel corso dei tre anni si siano avuti due eventi di 90 giorni ciascuno, quando l’ultimo evento, in corso alla scadenza dei 12 mesi, sia più lungo di 90 giorni.
Per tali periodi è corrisposta al 100% la retribuzione, ed oltre tali periodi sono inoltre previsti, sempre nell’ambito di tre anni, ulteriori 4 mesi (120 giorni) di mantenimento del posto di lavoro per ricovero ospedaliero o per day hospital, che si aggiungono ai periodi suddetti e che sono interamente retribuiti.
Al raggiungimento dei limiti massimi di conservazione del posto sopra definiti potrà essere attivata dal lavoratore una fase di aspettativa (di 3 mesi per il comporto breve e di 9 mesi per il comporto lungo) a tutela del posto di lavoro in caso di situazioni particolarmente gravi.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto si è unificato la normativa dei due CCNL di settore, ovviamente con la prospettiva del raggiungimento del Contratto Unico.
Per il conseguimento dei 3 mesi in più di malattia retribuita, rispetto al Contratto FISE, si è acceduto alla unificazione della aspettativa a 9 mesi, rinunciando alla copertura previdenziale INPDAP.
E’utile ricordare che tenuto conto l’esiguità del numero dei lavoratori che ne usufruivano e degli aventi diritto (solo gli iscritti alla cassa previdenziale Inpdap), lo scambio, con i tre mesi in più sul comporto lungo, configura un diritto più ampio e esteso a tutti i lavoratori
Si è inoltre precisato il meccanismo per cui il lavoratore dovrà essere informato dall’azienda prima del raggiungimento del limite per diritto alla conservazione del posto: tale avviso è fissato a 250 giorni di assenza per malattia.
Il complesso del sistema delineato fa chiarezza sulla materia della malattia, riconoscendo una tutela particolare, persino più ampia rispetto a quella attuale, alle malattie di lunga durata ed ai ricoveri ospedalieri, casi, quindi di maggiore e comprovata gravità.
Per quanto riguarda il comporto breve, ci si allinea alla generalità dei contratti (un anno di conservazione del posto su tre) con in più il periodo dei quattro mesi di ricovero ospedaliero o di day hospital che vi si aggiunge e con la possibiltà di aspettativa non retribuita per 3 mesi.
Per quanto concerne il decreto 276 di attuazione della legge 30 sulla riforma del mercato del lavoro, le Parti hanno stabilito di attendere l’esito del tavolo interconfederale che ne sta discutendo l’attuazione.
Entro il 30 giugno è prevista una nuova fase di incontri e sino a tale data le Parti si impegnano a non adottare comportamenti unilaterali, lasciando quindi inalterate le pattuizioni contrattuali oggi in essere.
Inoltre è stato completamente riscritto l’articolo sulle assunzioni del personale con una impostazione che tiene conto dell’evoluzione dell’aziende in chiave industriale ma nello stesso tempo le vincola a confrontarsi preventivamente con il Sindacato sulle politiche occupazionali, sul Piano delle assunzioni ed sui criteri delle stesse.
L’accordo infine recepisce il testo sottoscritto precedentemente con Fise in materia di Azioni Sociale. Ovviamente è superfluo ricordare l’importanza di tutelare le persone esposte a tale disagio, non perché la Legislazione Italiana non ne tenga conto, ma migliorare e inserire il tutto in un impianto contrattuale compiuto, esplicitando e mettendo alla portata di tutti la tutela del Diritto, anche in situazioni di debolezza dei lavoratori e del Sindacato.
FPCGIL FITCISL UILTRASPORTI e FIADELCISAL sulla base degli elementi riportati considerano soddisfacente l’equilibrio raggiunto che consente di stabilizzare la partita contrattuale delle aziende pubbliche e procedere sollecitamente alla scrittura definitiva del testo contrattuale,fornendo così copia del CCNL a tutti i lavoratori.

Le Segreterie Nazionali
FP CGIL Peroni
FIT CISL Atzeni
UILTRASPORTI Carcassi
FIADEL CISAL Garofalo 
 

Accordi

Accordo Nazionale Interfederale sulla classificazione del personale – Art. 10 CCNL I° livello stralcio

Accordi

Accordo sulle relazioni industriali Federambiente e Organizzazioni Sindacali

Raggiunta l’intesa tra la FP CGIL FITCISL UILTRASPORTI FIADELCISAL E FEDERAMBIENTE su importanti aricoli del CCNL Igiene ambientale

Martedì 8 ottobre Federambiente e le OO.SS. hanno raggiunto l’intesa siglando lo stesso protocollo concordato una settimana prima tra FISE-ASSOAMBIENTE e le OO.SS.
Gli elementi di garanzia contrattuale: relazioni industriali, applicabilità del contratto, passaggio di gestione etc., dopo la sigla dei due accordi con FISE e FEDERAMBIENTE, hanno dato un positivo riscontro, se pur in CCNL separati, a quella necessità di unificare i trattamenti dei due contratti dell’Igiene Ambientale.
Questo ulteriore passo in avanti, lascia ben sperare per una soluzione definitiva dei rinnovi contrattuali entro la fine dell’anno.

Verbale d’Intesa 8 ottobre 2002

Le delegazioni trattanti della Federambiente e delle OO.SS. Nazionali FPCGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI e FIADEL- CISAL, riunite a Roma in data odierna, ai fini della definizione dell’accordo di rinnovo del CCNL 31.10.1995 esprimono piena condivisione del documento contrattuale allegato.
Il predetto documento regolamenta il sistema di relazioni sindacali, gli assetti contrattuali nazionale ed aziendale, il campo di applicazione, l’esternalizzazione dei servizi, la cessione ed il trasferimento d’azienda, il passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto, la ristrutturazione e la riorganizzazione aziendale.
Le parti convengono che tale documento concordato resta di per sé privo di validità ed efficacia applicativa fino a quando non recepito dalle parti stesse nel contesto dell’accordo complessivo di rinnovo del CCNL 31.10.1995.

FEDERAMBIENTE
FPCGIL
FIT – CISL
UILTRASPORTI
FIADEL CISAL

Accordi

Protocollo d'Intesa Federambiente 9 luglio 2002

Accordi

Protocollo 13.12.2000 – Linee guida per la definizione delle tematiche contrattuali di cui al punto 2

Accordi

Verbale di accordo sulla 14° mensilità con FISE 29 luglio 2004

FISE FP CGIL FIT CISL UILTRASPORTI FIADEL
 
VERBALE DI INTESA 29 luglio 2004

1. In attuazione di quanto convenuto con l’Accordo nazionale 13.1.2004, punto 11), ai fini della sottoscrizione del testo del CCNL 30.4.2003 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, la Federazione imprese di servizi FISE e le OO.SS. nazionali FPCGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL esprimono piena condivisione dei 75 articoli di cui all’allegato documento contrattuale.
2. Fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12 del capitolo III concernenti le forme del rapporto di lavoro, attualmente in discussione tra le parti, il documento contrattuale allegato contiene tutti i testi degli articoli del CCNL.
3. Gli articoli dal n. 1 al n. 78 – con l’eccezione di cui al punto 2) – sono pertanto concordati e non saranno oggetto di ulteriori modifiche.
4. In relazione all’acquisizione del presente documento ai fini di cui al punto 1), le parti riconfermano il principio di reciproca garanzia di cui al punto n. 3) del Protocollo d’intesa 11 luglio 2002. Conseguentemente, gli articoli concordati restano di per sé privi di validità ed efficacia applicativa fino a quando non recepiti formalmente dalle parti nel testo completo e definitivamente approvato del CCNL 30.4.2003.
5. Resta ferma la piena vigenza degli Accordi nazionali 30.4.2003, 15.7.2003, 13.1.2004, 29.7.2004.
6. Le parti rinnovano l’impegno a concludere sollecitamente la definizione dell’intero testo contrattuale entro il prossimo settembre, anche tenuto conto della scadenza del primo biennio economico il 31.12.2004.

FISE   FP CGIL    FIT CISL   UILTRASPORTI    FIADEL

Accordi

Siglato l'accordo con l'Igienen Urbana privata – Comunicati unitari delle segreterie

Accordi

I.A. – Sottoscritto il Verbale d'intesa FISE/Assoambiente sul mercato del lavoro – Lo sciopero del 30 novembre 2004 ritorna a 4 ore

 
Nota di Franca Peroni per la Segreteria nazionale Cgil e di Mazzino Tamburini e Massimo Cenciotti per il coordinamento Nazionale  Igiene Ambientale Fp Cgil

Nel corso della notte tra il 22 e il 23 Novembre si è definitivamente concluso, con la sigla sul verbale d’intesa relativo all’articolazione del mercato di lavoro, il lungo confronto per il rinnovo del Contratto Nazionale dell’Igiene Ambientale Privata.
La definizione per il rinnovo del CCNL trova con l’accordo, siglato tra le OO.SS. e FISE/ASSOAMBIENTE, un completamento che avrà come fine la tanto sospirata stampa del contratto medesimo.
Con FISE/ASSOAMBIENTE inoltre è stato fissata per la giornata del 1 Dicembre p.v., la definitiva firma sull’intero testo (79 articoli).
In queste ore il documento contrattuale completo sarà riletto e corretto formalmente tale da poter essere avviato alla stampa dal prossimo 2 Dicembre 2004.
E’ evidente che quanto comunicato nei giorni passati rispetto all’estensione della giornata di sciopero di Martedì 30 Novembre, alla luce della sottoscrizione del testo con FISE/ASSOAMBIENTE, la durata dello sciopero torna alla sua formulazione originale ( 4 ore) così come proclamato dalle Confederazioni Nazionali (di seguito il testo di rettifica sciopero).
Per quanto riguarda la discussione con Federambiente, anche alla luce delle novità emerse con FISE/ASSOAMBIENTE, verrà presto ripreso il confronto che dovrà chiarire in maniera ineludibile le volontà della Controparte, per una chiusura anche sul versante delle Aziende Pubbliche sul mercato del lavoro e quindi sull’intero testo contrattuale.
Si informa inoltre che per una valutazione attenta e complessiva sull’Accordo (allegato), nelle prossime ore verranno decise specifiche iniziative anche territoriali.
Resta inteso che il comunicato unitario delle Segreterie Nazionali sulla valutazione dell’Accordo verrà inviato nei prossimi giorni.
23 novembre 2004


Segreterie Nazionali FUNZIONE PUBBLICA CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI FIADEL

Roma li , 23 novembre 2004

Spett. FISE/ASSOAMBIENTE
Via del Poggio Laurentino, 11
Roma

Spett. COMMISSIONE DI
GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Via Po, 16/a Roma

Oggetto: Revoca sciopero per le prime ore del turno nella giornata del 30 novembre 2004.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in relazione al verbale d’intesa siglato in data 22 novembre 2004 con FISE/Assoambiente, revocano parte delle ore di sciopero proclamate per il giorno 30 novembre 2004, comunicate con lettera inoltrata ai soggetti in indirizzo lo scorso 15 novembre 2004.
Pertanto le Segreterie Nazionali di categoria confermano l’adesione del comparto dell’igiene ambientale privata allo sciopero generale di 4 ore, proclamato da CGILCISLUIL e dalla FIADEL e ,quindi, per la giornata del 30 novembre 2004 l’astensione non sarà più per l’intero turno di lavoro.
In relazione a quanto detto si intende così chiarire che l’astensione, per la giornata del 30 novembre 2004, dalla prestazione lavorativa ( 4 ore ), è collocata ad ogni fine turno di lavoro che abbia inizio nella giornata del 30 novembre 2004.
Nella predetta giornata saranno garantiti solo i servizi pubblici essenziali di cui all’art.1 della L.146/90 e successive modificazioni.

FUNZIONE PUBBLICA CGIL Peroni
FIT-CISL Zotti
UILTRASPORTI Carcassi
FIADEL Garofalo  

« Pagina precedentePagina successiva »
X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto