Accordi

Raggiunta l'intesa tra FISE – Assoambiente e Organizzazioni Sindacali su importanti articoli del CCNL Igiene Ambientale

Martedì 1 ottobre è stata raggiunta un intesa tra FISE – ASSOAMBIENTE e le OO.SS. su dei punti molto importanti per il rinnovo del CCNL. L’accordo regolamenta elementi contrattuali, che tutta la categoria ha sempre ritenuto indispensabili per procedere verso l’unificazione dei due contratti dell’Igiene Ambientale La nuova struttura del sistema di relazioni industriali, l’applicabilità del contratto, le garanzie in caso di esternalizzazione etc. possono essere considerati risultati positivi da rivendicare anche al tavolo delle aziende pubbliche. Tutto ciò è da considerarsi come un ulteriore concreto passo in avanti verso una soluzione in tempi rapidi del CCNL dell’Igiene Ambientale.

Accordi

Verbali interpretativi ed integrativi del rinnovo contrattuale del 22 dicemnre 2003 – Comunicati unitari

Roma 31 luglio 2003 – Nella giornata di ieri sono stati sottoscritti i Verbali con Federambiente, che modificano ed integrano alcuni elementi sottoscritti nell’accordo sottoscritto il 22 maggio u.s.
In particolare si è stabilito, in analogia con i verbali sottoscritti con Fise, le percentuali di maggiorazione del lavoro supplementare anche per il festivo e il festivo notturno e si è ribadito il concetto che la decurtazione del 15% sulle prime 26 ore di straordinario è da applicare solo sulle prestazioni feriali.
Di seguito ci sono anche i comunicati delle Segreterie Nazionali dove si evidenzia quanto detto precedentemente e si pone l’accento su alcune tematiche contrattuali non ancora attuate da parte delle Aziende (banca ore).

p. la Segreteria naz.le FP CGIL Franca Peroni
P. il Coord. naz.e I.A. M. Tamburrini – M. Cenciotti


DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Addì, 30 luglio 2003 FEDERAMBIENTE
e le OO.SS. nazionali FPCGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL
premessa l’attuazione di quanto previsto ai punti 1 e 2 dell’art. “Posizioni parametrali dell’attuale sistema classificatorio”, di cui all’Accordo nazionale 22.05.2003, danno comunemente atto che l’attuale sistema classificatorio, alla luce delle declaratorie e dei profili esemplificativi ivi indicati, è sufficiente per procedere al reinquadramento dei lavoratori in servizio alla data del 30 aprile 2003 e che, pertanto, le tabelle di derivazione di cui alla norma di prima applicazione risultano superflue.
Con tale dichiarazione viene data integrale attuazione a quanto disposto dalla norma di prima applicazione del sistema di classificazione di cui all’Accordo nazionale del 22 maggio 2003.

FEDERAMBIENTE  
OO.SS. FP CGIL  FIT CISL  UILTRASPORTI  FIADEL CISAL


VERBALE D’INTESA

Addì, 30 luglio 2003 tra FEDERAMBIENTE – Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale e le OO.SS. nazionali – FPCGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL
è stato sottoscritto il presente Verbale a parziale modifica ed integrazione di quanto convenuto con l’Accordo nazionale del 22 maggio 2003.
Tenuto conto di quanto stabilito al punto 4 dell’Accordo nazionale 22 maggio 2003, le prestazioni di lavoro rese in prolungamento orario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
– del 30% per le prestazioni feriali diurne
– del 60% per le prestazioni festive diurne
– del 45% per le prestazioni feriali notturne
– del 75% per le prestazioni festive notturne
Le prestazioni feriali in prolungamento orario o in orario straordinario sono maggiorate del 15%, anziché rispettivamente del 30% e del 31%, per le prime 26 ore del monte annuo di 175 ore.
A far data dal 1° maggio 2003 le misure percentuali delle sottoindicate voci retributive ed indennità di cui al CCNL 31.10.1995 sono le seguenti:
– indennità maneggio denaro ex art. 19, lett. D):
5% della retribuzione base del livello di appartenenza diminuita dal valore corrispondente all’ indennità di contingenza al 31 dicembre 1991;

– indennità turni ciclici, continui e avvicendati ex art. 28:
a) con spostamento del riposo domenicale, 3,65% della retribuzione base del livello di appartenenza;
b) con riposo domenicale, 2,45% della retribuzione base del livello di appartenenza;

– provvedimenti disciplinari ex art. 36:
multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione base del livello di appartenenza diminuita dal valore corrispondente all’indennità di contingenza al 31 dicembre 1991.
A partire dal 1° maggio 2003 le predette misure percentuali, relative all’indennità turni ciclici, continui e avvicendati, si applicano sulla nuova retribuzione base di cui al punto 6) dell’Accordo nazionale 22 maggio 2003.
Per effetto degli aumenti della retribuzione base mensile di cui al punto 14) dell’Accordo nazionale 22 maggio 2003, le percentuali di cui al precedente capoverso producono conseguenti incrementi dei corrispondenti importi a partire dal 1° maggio 2003.
Per quanto riguarda l’indennità maneggio denaro e la multa, la retribuzione da prendere a riferimento è la medesima indicata ai precedenti capoversi, diminuita dal valore corrispondente all’indennità di contingenza al 31 dicembre 1991.

Le Segreterie nazionali
FPCGIL Peroni
FIT-CISL Atzeni
UILTRASPORTI Carcassi
FIADEL-CISAL Garofalo


COMUNICATO UNITARIO
Nei giorni 17 luglio e 30 luglio sono state raggiunte, con FISE e Federambiente, due intese relativamente alle più importanti discrasie che erano state riscontrate a seguito degli accordi per il rinnovo contrattuale.
Le due intese consentono, tra le altre cose, da un lato di eliminare la penalizzazione, in caso di notturno o festivo, sulle prime 26 ore di prestazione oltre l’orario normale, determinando altresì il valore delle indennità sulla base del conglobamento della contingenza nella nuova paga tabellare.
Ci pare che gli elementi più rilevanti, derivanti dalla conclusione forzatamente accelerata della trattativa contrattuale, siano stati corretti, non nascondendoci tuttavia che numerosi altri elementi dovranno essere affinati e modificati, per rendere compatibili i rinnovi contrattuali raggiunti con i testi dei precedenti contratti.
Si apre una fase di confronto per la definizione della stesura contrattuale che ci vedrà ancora particolarmente impegnati, nel corso del mese di settembre e successivi, per superare tutte le difficoltà di attuazione e di non univoca interpretazione, che potranno nascere.
La fase di applicazione delle nuove normative sarà particolarmente importante e dovrà vedere il massimo impegno di tutte le strutture, in una logica di comportamenti omogenei nelle diverse aziende e di puntuale e capillare generalizzazione nella attuazione delle importanti novità normative convenute.
In questo quadro le Segreterie Nazionali hanno stabilito di convocare per la fine del mese di settembre ( indicativamente per i giorni 30 settembre-1 ottobre) l’Attivo Nazionale Unitario delle Strutture sindacali del settore dell’Igiene Urbana che dovrà fare il punto su problematiche importanti, come le continue frantumazioni aziendali attraverso forme di gestione del ciclo dei rifiuti non in coerenza con le politiche sindacali volute ed ottenute nei nuovi CCNL, verificare le interpretazioni più opportune per le normative dubbie, definire le iniziative da adottare a livello aziendale.
Comunicheremo con la maggiore sollecitudine le informazioni logistiche per lo svolgimento dell’Attivo.
Nell’attesa di questo appuntamento di verifica e di elaborazione comune, vanno tuttavia, sin d’ora, sottolineati alcuni elementi che ci paiono di particolare pericolosità e che riscontrano il più netto dissenso da parte delle OOSS nazionali.
Il primo riguarda una linea, che si sta proponendo da parte delle imprese in diverse realtà, tendente a posticipare all’anno prossimo o, addirittura, a non attuare per nulla l’istituto della banca delle ore.
La decorrenza della banca delle ore è quella del 1 maggio 2003 e non ci paiono accettabili slittamenti che avrebbero l’unico scopo di indebolire l’istituto, sino a vanificarlo.
La scommessa che viene giocata, l’obiettivo forte che ci siamo unitariamente posti, è quella di comprimere le prestazioni straordinarie, consentendo altresì tramite i riposi compensativi di aprire nuovi spazi alla occupazione nei nostri comparti.
In questo senso si giustifica altresì un alleggerimento dei costi, che abbiamo ritenuto di percorrere attraverso il nuovo sistema classificatorio, che vede nella immissione di nuove risorse il suo fondamento strategico.
Particolare impegno quindi ci pare vada dedicato allo strumento della banca delle ore, non accedendo a dilazioni o, peggio, alla sua messa in discussione.
In questo quadro di riduzione delle prestazioni straordinarie è inaccettabile l’interpretazione, avanzata in qualche azienda, che le ore afferenti alla banca delle ore siano da non considerare nel limite complessivo delle 175, oltre il normale orario di lavoro, stabilite come tetto massimo in entrambi i due rinnovi contrattuali.
La Banca delle ore è un istituto in cui confluisce il 50 % delle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro, non influendo in alcun modo sul tetto di 175 ore, previsto dall’apposito articolo contrattuale, e rimanendo, secondo quanto esplicitamente stabilito, all’interno di detto articolo.
Si avrebbe in caso contrario un aumento a dismisura delle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro, vanificando quegli obiettivi di contenimento e di sviluppo della occupazione che ci siamo posti.
Come è chiaro si tratta di una materia difficile e che può anche creare qualche problema di rapporto con i lavoratori, che vedono nello straordinario un rilevante elemento di aumento del reddito.
Proprio per questo è indispensabile la massima attenzione al tema ed il massimo impegno per attuare quanto raggiunto, per spiegare con chiarezza le motivazioni, per costruire sulle iniziative il massimo convincimento dei lavoratori e della categoria tutta.
Sollecitando quindi tale attenzione e tale impegno, che sono stati fondamentali nel difficile conseguimento dei rinnovi contrattuali, ci dichiariamo disponibili a tutti i chiarimenti ed a tutti gli interventi che verranno ritenuti necessari, e ci riserviamo di comunicare quanto prima gli elementi logistici del prossimo Attivo Unitario.
Roma 3173

 
Le Segreterie nazionali
FPCGIL Peroni
FIT-CISL Atzeni
UILTRASPORTI Carcassi
FIADEL-CISAL Garofalo


Roma,31 luglio 2003 – Comunicato Unitario

La straordinaria partecipazione dei lavoratori, del comparto dell’Igiene Ambientale Nazionale sia pubblica che privata, alle Assemblee organizzate in centinaia di Aziende in tutto il territorio nazionale ed in ogni turno di lavoro, oltre ad essere stata una grande prova di democrazia per i lavoratori e per le OO.SS. è stata il momento conclusivo in positivo di una vertenza, per il rinnovo del CCNL Igiene Urbana, lunga ed estenuante.
IL forte consenso dei lavoratori all’ipotesi d’Accordo di rinnovo dei CCNL, sottoscritti il 30 aprile con Fise/Assoambiente e il 22 maggio con Federambiente, ha avuto punte del 95% circa con molte assemblee che si sono espresse all’unanimità.
Tutto ciò è il segno evidente che le tematiche contrattuali poste in essere dalle Segreterie Nazionali e dalle delegazioni trattanti per il raggiungimento del Contratto Unico di Settore, attraverso questo rinnovo contrattuale, sono state ampiamente condivise da tutta la categoria, non solo attraverso la partecipazione compatta ad una mobilitazione forte e economicamente dispendiosa, ma anche attraverso il sigillo inequivocabile del voto positivo nella consultazione.
Le ipotesi d’Accordo sottoscritte hanno avuto particolari apprezzamenti per i contenuti del CCNL, confermando l’impalcatura del doppio livello di contrattazione prevista dall’accordo del luglio 1993, sia per la parte economica (140 euro), con copertura completa dei dati dell’inflazione tutelando così i salari, sia per quanto concerne le parti normative oramai unificate per la quasi totalità del loro articolato (Campo d’applicazione, Relazioni Industriali, Banca Ore, Classificazione, etc…).
E’ utile ricordare che questo forte avvicinamento dei due CCNL è un passo importantissimo per approdare al Contratto Unico, ma è anche evidente che nella loro nuova impostazione normativa, gli Accordi contrattuali, contengono gli strumenti necessari per fronteggiare una liberalizzazione del settore dei rifiuti, affermando regole e garanzie per la tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini.
Nei giorni scorsi sono stati sottoscritti dei verbali integrativi agli Accordi, con entrambi le Controparti, utili al confronto con le Aziende per l’applicazione contrattuale, entro l’autunno sarà completato tutto il CCNL con la sua scrittura definitiva.
 
Le Segreterie nazionali
FPCGIL Peroni
FIT-CISL Atzeni
UILTRASPORTI Carcassi
FIADEL-CISAL Garofalo

Accordi

Siglato il CCNL per i dipendenti delle imprese private di igiene ambientale

Accordi

Protocollo di intesa FISE

Accordi

Chiuso il secondo biennio economico dell'Igene Ambientale pubblica e priva

FP CGIL FIT CISL UILTRASPORTI FIADEL

 
Giovedì sera 23 giugno 2005 con FISE e venerdì 24 giugno con FEDERAMBIENTE si è chiuso positivamente il rinnovo del secondo biennio economico dei CCNL dell’igiene ambientale.
La chiusura si colloca dopo 6 mesi dalla scadenza del primo biennio 2003-2004, tempi non lunghi in relazione ad altre vertenze aperte, ed ha visto una forte e convinta partecipazione dei lavoratori e lavoratrici del settore alla vertenza avviata, consentendo così di raggiungere questo risultato di forte pregio contrattuale e politico.
Innanzitutto i dati salariali: l’aumento complessivo si colloca sugli euro 97 per un terzo livello (operaio), così distribuito: 85 sullo stipendio tabellare, 11 su una nuova voce fissa “indennità integrativa mensile” ed 1 sul fondo di previdenza complementare.
La quantità economica complessiva, considerando tutti gli elementi a valore economico, è pari al 5,99%, copre completamente il recupero del differenziale inflattivo del primo biennio (1,80) nonché una inflazione attesa di 2 punti percentuali rispettivamente per il 2005 e 2006con elementi a carattere collettivo.
Ma il CCNL contiene anche altri elementi importanti: prima di tutto un principio di forte coesione contrattuale, con l’estensione del salario di produttività a tutti i lavoratori e lavoratrici precarie (a tempo determinato), indipendentemente dalla durata minima del loro rapporto; l’estensione del trattamento economico, anche nel CCNL Fise, del 100% della maternità alle lavoratrici; l’adeguamento della indennità di funzione per i quadri.
In chiusura è stato sottoscritto, con Fise, un protocollo di intenti comuni che costituisce un percorso di impegno reciproco per la valorizzazione del lavoro nel settore dell’igiene ambientale: dall’assunzione dell’impegno da parte delle aziende ad un loro rafforzamento dimensionale, ad un impegno sul versante degli investimenti per innovazione tecnologica, ad un rafforzamento delle relazioni industriali che passa attraverso l’applicazione del contratto di settore e la qualità e stabilizzazione dell’occupazione, all’impegno sul versante della rivendicazione di regole trasparenti e positive nella gestione degli appalti dei servizi.
Ora la parola spetta ai lavoratori ed alle lavoratrici, attraverso un percorso di consultazione diffuso e capillare in tutte le aziende e luoghi di lavoro.
Roma, 24 giugno 2005

Le segreterie nazionali  FP CGIL  FIT CISL  UILTRASPORTI  FIADEL

 

Accordi

Anticipazione TFR FEDERAMBIENTE

Accordi

Chiusura definitiva contratto Igiene Ambientale privata FISE/Assoambiente

FPCGIL   FIT-CISL   UILTRASPORTI   FIADEL-CISAL

Roma 14.01.2004

Nella giornata di ieri 13 gennaio è stata raggiunta un’ importante intesa sugli elementi ancora in discussione per il CCNL della Igiene Urbana Privata.
L’intesa conclude il percorso di questa vicenda contrattuale consentendo di poter avviare la stesura del testo e stabilizzando quindi le intese di rinnovo raggiunte nell’aprile e nel luglio u.s..
Nel merito dell’accordo:
1. Si chiariscono in modo inequivoco gli elementi della retribuzione e le sue definizioni, dando certezza relativamente alle basi di calcolo per i vari istituti;
2. Si definisce un’indennità congrua per il conduttore capo turno inquadrato al 5° livello dell’area impianti, risolvendo la problematica che si era presentata in sede di classificazione e che non aveva potuto, allora, trovare soluzione;
3. Si stabilisce una integrazione di più del 60% all’attuale premio annuo per la qualità della prestazione da corrispondere nel caso non sussistano le condizioni per la definizione della contrattazione di secondo livello, ai sensi del protocollo del 23 luglio 93, portandolo a 12,5€ mensili.
Sono state salvaguardate le condizioni di miglior favore in essere.
4. Vengono riscritti gli articoli sulla 13^ e sulla 14^ mensilità, evitando alcuni dubbi interpretativi che si erano presentati.
5. Si definisce con precisione la materia degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.
Questi ultimi devono essere forniti dal datore di lavoro sulla base del piano di valutazione dei rischi e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza, comprendendo quindi anche il lavaggio, da parte dell’azienda.
Per gli indumenti da lavoro non rientranti nei DPI è stata confermata l’indennità prevista per il lavaggio di detti indumenti.
E’ stata scongiurata l’iniziativa aziendale che era volta a non riconoscere annualmente la revisione della spesa per la fornitura degli indumenti, assicurandone quindi la difesa nei confronti dell’inflazione.
6. E’ stata completamente riarticolata la normativa sulla malattia, che nel recente passato era stata oggetto di iniziative legali da parte delle aziende ed aveva purtroppo verificato un trend di sentenze sfavorevoli ai lavoratori.
La normativa definita si applicherà esclusivamente da ora in avanti.
Il Sindacato ha cioè preteso che le malattie verificatesi sino ad oggi e regolate dal vecchio regime contrattuale non possano avere nessuna influenza e quindi non entrino nel computo ai fini di quanto previsto dalla nuova normativa.
Tale normativa determina due distinti periodi di comporto nell’ambito di un periodo di tre anni (1095 giorni), a seconda che si tratti di malattie di lunga o breve durata.
Nel primo caso, malattia breve, il periodo di conservazione del posto è di 1 anno (365 giorni).
Nel secondo caso, malattia lunga, il periodo di conservazione è stabilito in 15 mesi; tale fattispecie si presenta quando si tratta di un unico evento morboso continuativo, quando nel corso dei tre anni si siano avuti due eventi di 90 giorni ciascuno, quando l’ultimo evento, in corso alla scadenza dei 12 mesi, sia più lungo di 90 giorni.
Oltre tali periodi, per i quali è stabilita l’integrazione dell’indennità corrisposta dagli enti assicuratori sino al raggiungimento dell’intera retribuzione globale netta, sono previsti, sempre nell’ambito di tre anni, ulteriori 4 mesi (120 giorni) di ospedale o di day hospital, che si aggiungono ai periodi suddetti e che sono interamente retribuiti.
Al raggiungimento dei limiti massimi di conservazione del posto sopra definiti potrà essere attivata dal lavoratore una fase di aspettativa (di tre mesi per il comporto breve e di 9 mesi per il comporto lungo) a tutela del posto di lavoro in caso di situazioni particolarmente gravi.
Trattandosi di un comporto per sommatoria ci siamo garantiti che il lavoratore venga informato dall’azienda al raggiungimento dei 250 giorni di assenza per malattia.
Il complesso del sistema delineato fa chiarezza sulla materia della malattia, riconoscendo una tutela particolare, persino più ampia rispetto a quella attuale, alle malattie di lunga durata ed ai ricoveri ospedalieri, casi, quindi di maggiore e comprovata gravità.
Per quanto riguarda il comporto breve, ci si allinea alla generalità dei contratti (un anno di conservazione del posto su tre) con in più il periodo dei quattro mesi di ospedale che vi si aggiunge.
Ma soprattutto il sistema delineato è assolutamente chiaro ed esplicito e leva il comparto dallo stato di incertezza su questa materia in cui ci si trova per le sentenze giudiziarie sopra richiamate.
7. E’ stata prevista l’indennità per l’istituto di reperibilità, oggetto di esame congiunto con le OO.SS., prevedendo cifre congrue per le varie fattispecie e, in caso di chiamata, la corresponsione, oltre le normali ore di lavoro, del valore di 1 ora e 30 feriale o festiva a seconda delle ipotesi in cui si ricade.
Le ore prestate a seguito di richiamo rientrano nella regolamentazione normale dell’orario di lavoro e non si aggiungono, come originariamente preteso, ai limiti previsti contrattualmente.8. Relativamente del decreto 276 di attuazione della legge 30 sulla riforma del mercato del lavoro, le parti hanno stabilito di attendere l’esito del tavolo interconfederale che ne sta discutendo l’applicazione.
Entro il 30 di aprile è prevista una nuova fase di incontri e sino a tale data le Parti si impegnano a non adottare comportamenti unilaterali, lasciando quindi inalterate le pattuizioni contrattuali oggi in essere.
Le OO.SS. sulla base degli elementi succitati considerano soddisfacente l’equilibrio raggiunto che consente di stabilizzare la partita contrattuale delle imprese private e procedere sollecitamente alla stampa del CCNL.
E’ necessario ora compiere lo stesso percorso per la parte Federambiente, risolvendo le code ancora aperte ed arrivando anche per tale parte alla conclusione della lunghissima vertenza di rinnovo contrattuale.
Pertanto, tenuto conto dei prossimi incontri con Federambiente del 27 e 28 gennaio c.a., è possibile auspicare una conclusione del CCNL igiene urbana pubblica fin dai prossimi giorni.
In considerazione della possibile chiusura definitiva o di eventuali problematiche, che potrebbero scaturire dal tavolo delle trattative con Federambiente, si preannuncia che nei primi giorni di febbraio sarà convocato l’Attivo Nazionale Unitario dell’igiene urbana sia pubblica che privata, per analizzare discutere e prevedere un percorso in categoria di diffusione capillare dei due CCNL definitivi.

Le Segreterie Nazionali
FPCGIL Peroni
FIT-CISL Atzeni
UILTRASPORTI Carcassi
FIADEL-CISAL Garofalo

Accordi

Accordo sulla banca ore FISE Assoambiente e Organizzazioni Sindacali

Accordi

Sottoscritta ipotesi del CCNL servizi funebri e cimiteriali – Nota del Comparto e comunicato unitario

 
Pubblichiamo la nota del comparto nazionale Igiene ambientale sul rinnovo del CCNL

Positiva conclusione, nella notte tra il 27 e 28 settembre, del rinnovo del CCNL funebri e cimiteriali.
L’accordo prevede la chiusura del quadriennio normativo, del biennio economico 2005/2006 e, con tre mesi di anticipo, la chiusura anche del biennio economico 2007/2008, per una quota complessiva di 143 € (70 € entro dicembre 2006).
Inoltre è stato normato il mercato del lavoro togliendo così la discrezionalità che le aziende avevano in materia di assunzioni del personale. Si prevede inoltre la costituzione di una commissione per rivisitare il sistema classificatorio.
Ovviamente ora la parola spetta ai lavoratori per poter sciogliere la riserva sull’ipotesi d’accordo.
Bisognerà cercare di fare le assemblee consultive entro il 10 ottobre per comunicare l’avvenuta approvazione e far corrispondere la prima tranche di una tantum (450 euro su 900 totali) entro lo stesso mese.
 
p.la segreteria nazionale FP CGIL Franca Peroni
p.il comp. naz. I. A. FP CGIL Tamburini – Cenciotti
 


FP CGIL   FIT CISL   UILTRASPORTI
 
Comunicato unitario
 
Nella nottata tra il 27 e il 28 settembre si è concluso il rinnovo del CCNL dei servizi funebri e cimiteriali per il quadriennio 2005 – 2008 con un aumento di 143 euro e 900 euro di una tantum. Le tranche avranno la seguente cadenza:
euro 50 dal 1° ottobre 2006;
euro 20 dal 1° dicembre 2006;
euro 38 dal 1° agosto 2007;
euro 35 dal 1° ottobre 2008.
L’una tantum verrà pagata in due tranche :
450 euro con la prossima retribuzione;
450 euro a febbraio 2007.
Inoltre, per quanto riguarda la disciplina del mercato del lavoro è stato inserito l’apprendistato professionalizzante, introducendo forti garanzie per questi lavoratori in riferimento alla durata del contratto, al salario, compreso quello di 2° livello e alla stabilizzazione a tempo indeterminato.
Per le altre forme di rapporto di lavoro già presenti nel ccnl, c’è stato un rafforzamento delle tutele e dei diritti dei lavoratori rispetto alle leggi vigenti.
In particolare sul part – time la disciplina è stata adeguata nel rispetto delle linee e delle tutele adottate nei rinnovi degli altri ccnl dei settori da noi rappresentati.
Le Segreterie Nazionali della FP CGIL, FIT CISL e UILTrasporti, considerano soddisfacente la chiusura del rinnovo contrattuale, mantenendo però ferma la possibilità di sciogliere la riserva al termine della consultazione nei territori, che dovranno essere avviate entro il più breve tempo possibile.
Le Segreterie Nazionali si rendono sin d’ora disponibili a concordare con le strutture territoriali assemblee di carattere regionale, che dovranno comunque concludersi entro il mese di ottobre.

Roma 29 settembre 2006

Accordi

Verbale integrativo e di errata corrige del CCNL 22 maggio 2003


Il giorno 6 dicembre 2005, si sono incontrate a Roma le delegazioni di Federambiente e delle OO.SS., FPCGIL, FIT- CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, stipulanti il CCNL 22.05.2003.
Nel corso dell’incontro, che è servito, tra l’altro, ad una verifica dello stato di applicazione del contratto, le parti hanno convenuto di apportare ad alcuni articoli contrattuali sia le correzione degli errori incorsi, sia le integrazioni e/o le modificazioni ritenute opportune.
Di seguito, sono indicate le variazioni apportate unitamente alla stesura corretta degli articoli contrattuali interessati dalle variazioni stesse. 
– All’art. 2, par. B, punto 2 “Contrattazione aziendale a contenuto economico”, (pag. 17) il quarto alinea, per un refuso tipografico, è stato diviso in due parti. La versione corretta del testo è la seguente:
“il superamento del monte annuo individuale (prolungamento orario e/o straordinario ) eccedente quello ordinario”.
– All’ art. 21 ” Giorni festivi”, comma 1, lettera c), (pag. 75), nell’elenco delle festività religiose, per una svista nella collazione, è stata inserita la Pasqua. Tale festività è soppressa dall’elenco stesso e, pertanto, la versione corretta del testo contrattuale è la seguente:
“Sono considerati giorni festivi:

  1. le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo ;
  2. le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
  3. le seguenti festività religiose:
  • Capodanno (1° gennaio);
  • Epifania (6 gennaio);
  • Lunedì dell’Angelo (mobile);
  • Assunzione (15 agosto);
  • Ognissanti (1° novembre);
  • Immacolata Concezione (8 dicembre);
  • S. Natale (25 dicembre);
  • S. Stefano (26 dicembre);
  • Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera”

All’art. 61 “Previdenza complementare”, comma. 4, (pag. 135), l’inciso “nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalle vigenti disposizioni di legge” è soppresso, tenuto conto della facoltà che hanno gli iscritti al Fondo pensione di versare una contribuzione più elevata di quella minima.
La versione corretta del testo è la seguente:
” Le contribuzioni al Fondo sono dovute per 12 mesi”.
Per le motivazioni su esposte è, altresì, interamente soppresso il comma 9 del citato art. 61 (pag. 136).
– All’art. 56 “Diritti sindacali”, punto 4, “Sedi sindacali”, comma 1, (pag. 125) è stato modificato in 100, anziché 200, il numero dei dipendenti necessario affinché le Rappresentanze Sindacali Aziendali abbiano a disposizione permanentemente un locale idoneo all’interno dell’azienda per l’esercizio delle loro funzioni.
La versione corretta del testo è la seguente:
“Nelle aziende con almeno 100 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune all’interno dell’Azienda o nelle immediate vicinanza di essa”.
– Le parti, inoltre, hanno convenuto di integrare il “Compenso individuale di produttività”, di cui all’art. 2, lett. B, par. 1 (pag. 16), con i seguenti capoversi:
“Ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) non rientrando gli stessi nel computo del personale utile ai fini della corresponsione del “Compenso per la qualità della prestazione”, è riconosciuto il presente trattamento economico che sostituisce il suddetto compenso.
Per effetto di quanto precisato dal presente comma, dall’1.1.2006 i lavoratori a tempo indeterminato di cui al comma a) non rientrano tra quelli presi in considerazione per il calcolo del “Compenso per la qualità della prestazione”.
Il trattamento economico di cui al presente comma compete ai lavoratori individuati dalle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) anche nel caso in cui le erogazioni stabilite aziendalmente da accordi di 2° livello non li ricomprendano tra i destinatari delle erogazioni medesime.
Le erogazioni stabilite da accordi di 2° livello eventualmente previste a favore dei lavoratori individuati dalle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora le stesse siano di importo superiore, comprendono fino a concorrenza il trattamento economico di cui al presente çomma. Dette erogazioni sono per contro assorbite dal trattamento economico di cui al presente comma qualora le stesse siano di importo inferiore”;
Infine, le parti precisano, con riguardo ai dipendenti in forza presso ciascuna azienda, utili ai fini del calcolo del monte ore annuo aziendale dei permessi retribuiti sindacali (art. 55, par. II, lett. a), pag. 120 ), che essi si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa e la forma del rapporto di lavoro in essere. I dipendenti a tempo determinato debbono essere inclusi nel calcolo salvo che sostituiscano i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Il presente Verbale costituisce parte integrante del CCNL vigente e, pertanto, le relative modifiche e/o integrazioni si intendono in vigore dalla data riportata in calce agli articoli contrattuali cui tali modifiche ed integrazioni si riferiscono.

NOTA A VERBALE
Le parti stipulanti il CCNL, alla luce di quanto previsto nel presente verbale di errata corrige riguardo all’art. 21 ” Giorni festivi”, e tenuto conto anche dei quesiti interpretativi posti alla Commissione paritetica, convengono che le somme eventualmente corrisposte dalle aziende in applicazione della disposizione contrattuale relativa alla festività di Pasqua, erroneamente formulata nel testo del CCNL, non sono soggette a restituzione.

Letto , approvato e sottoscritto

FEDERAMBIENTE FP CGIL/FITCISL/ UILTRASPORTI /FIADEL

Accordi

I.A. – Tabelle Costo del lavoro Igiene Ambientale Privata

Accordi

Accordo per il settore Funerario

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