Accordi

EELL – Camere di Commercio: direttiva stabilizzazione precari

 

Verbale intesa stabilizzazione

 
La legge finanziaria 2007 ha previsto la possibilità, per un insieme di Pubbliche Amministrazioni, di dare vita ad un percorso finalizzato alla c.d. stabilizzazione di personale assunto nel tempo con contratto a tempo determinato, purché appartenente a determinate fattispecie.

Tra le Amministrazioni che non risultano testualmente destinatarie di tale previsione figurano, com’è noto, le Camere di commercio.

Sul presupposto, peraltro, che le finalità sottostanti alle norme in questione attengono alla soluzione di un problema che riveste carattere di generalità nel settore pubblico, il Dipartimento della Funzione Pubblica:

– da un lato, congiuntamente alle OO.SS. con l’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Pubbliche amministrazioni del 6 aprile u.s., ha chiarito che le dimensioni del problema nel comparto pubblico richiedono un percorso risolutivo destinato a concludersi nell’arco della legislatura;

– dall’altro, con la direttiva del 30 aprile u.s., ha precisato che in tale percorso debbono considerarsi comprese le Amministrazioni – come le Camere di commercio – non direttamente destinatarie delle norme sulla stabilizzazione; tali Amministrazioni “adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal …. comma 519 (art. 1 l. 296/06) in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa”

Sulla scorta del quadro interpretativo sopra riepilogato, appare evidente come la vicenda debba essere affrontata – nel caso delle Camere di commercio – non soltanto sotto il profilo meramente interpretativo, ma sulla base di considerazioni di opportunità organizzativa ed in una prospettiva non solo di breve, ma anche di medio periodo.

Al di là, infatti, della valutazione circa il fatto che la stabilizzazione rappresenti o meno un vincolo di legge, gli enti camerali non possono comunque considerarsi sottratti all’obbligo di verificare se – in taluno dei rapporti di lavoro a termine in essere o, in via subordinata, intercorsi nel quinquennio antecedente – ricorra il presupposto individuato nella richiamata Direttiva, vale a dire quello di essere stati attivati per fare fronte a bisogni permanenti dell’Amministrazione (anche a causa di limitazioni alla gestione del turnover intervenute con le manovre finanziarie degli ultimi anni).

Ove la causale del contratto non escluda tale ricorrenza, l’Ente – nella propria autonomia – potrà valutare l’inserimento della procedura di stabilizzazione (che, in questa prospettiva, rappresenta una modalità di copertura stabile di carenze di organico, individuata in via eccezionale dal legislatore) nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di cui all’art. 6 d. lgs. n° 165/01 (programmazione nella quale devono trovare spazio, com’è noto, posti destinati alla copertura dall’esterno e posti riservati alla copertura mediante progressioni verticali), quantificando il numero di posti da coprire con la procedura stessa.

Sulla programmazione andranno attivati i livelli di relazioni sindacali previsti dal CCNL e dalla legge finanziaria 2007.

Nelle valutazioni da compiere a tali fini andranno rispettati i parametri previsti dalle norme e ricordati nella Direttiva (disponibilità di bilancio e specifiche disposizioni sui limiti alle assunzioni, limiti al momento esistenti – per le Camere di commercio – a valere per il solo anno 2007; quanto alle disponibilità in organico, la Direttiva contiene indicazioni puntuali).

Ove, nel responsabile esercizio – si ripete – della propria autonomia, l’Ente intenda procedere in tale direzione, si rende comunque necessario procedere nell’adozione di un regolamento per la gestione della fattispecie, contenente le prescrizioni fondamentali al riguardo (priorità di stabilizzazione, se del caso, modalità e contenuto degli avvisi relativi, criteri di selezione, se necessari e comunque opportunamente semplificati).

Con tale atto le Amministrazioni provvederanno, altresì, a disciplinare la proroga dei contratti a termine in essere con il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge, proroga che deve spingersi fino alla conclusione delle procedure di stabilizzzazione.

Roma, 25 luglio 2007

 

Accordi

Linee guida Continuità Assistenziale del 9 giugno 2005

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni

Linee guida
In data 9 giugno 2005 ha avuto luogo l’incontro per la definizione di linee guida per l’applicazione dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni del 23 marzo 2005 in materia di viste occasionali nell’ambito della Continuita assistenziale.
Sono presenti per la SISAC
nella persona del Coordinatore Dr. Luigi Covolo Firmato

E le seguenti Organizzazioni sindacali:
FIMMG
Dr. Mario Falconi FIRMATO
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE UIL FPL
Dr. Armando Masucci Firmato
INTESA SINDACALE SIMET – SUMAI – CISL Medici
Dr. Giuseppe Garraffo Firmato
Dr. Roberto Lala Firmato
Dr. Mauro Mazzoni Firmato
FP CGIL MEDICI
Dr. Nicola Preiti Firmato
 
In merito alla assistenza ai cittadini temporaneamente presenti sul territorio di una Azienda Sanitaria Locale la Sisac e le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale del 23 marzo 2005 concordano che la materia è oggetto di definizione puntuale nell’ambito degli Accordi Regionali.
Il servizio di continuità assistenziale è destinato a rispondere alle esigenze di assistenza di tutta la popolazione residente in ambito regionale, sulla base della appropriatezza delle richieste correlate ai compiti di istituto.
I cittadini fruiscono gratuitamente del servizio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 32 relativamente alle località con forte afflusso turistico indicate dalla programmazione regionale, nel qual caso si applica il disposto di cui all’art 57 dell’ACN. In fase di prima applicazione si considerano località turistiche quelle località già indicate come tali negli anni precedenti o indicate dalla Regione con la massima sollecitudine rispetto alla applicazione delle presenti linee guida.
L’istituto di cui all’art. 57 dell’ACN non si applica, nelle more della stipula degli Accordi Regionali, nei confronti di cittadini della Regione temporaneamente presenti in ambito territoriale aziendale diverso da quello appartenenza, non ancora in possesso della scelta provvisoria di cui all’art. 40, comma 12, per un periodo massimo di mesi 4 dalla data di sottoscrizione del presente documento.
Si intendono temporaneamente presenti i cittadini domiciliati o soggiornanti in maniera continuativa per il periodo previsto dall’art. 40 comma 12

Accordo nazionale specialisti del 9 febbraio 2005

SISAC (Struttura Interregionale sanitari convenzionati)

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni (testo integrato con le errata corrige del 1 marzo 2006)

Accordi

Convenzione pediatria del 28 settembre 2005

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di liber ascelta ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del  1992 e successive modificazioni ed integrazioni

Accordi

Accordo – Convenzionati del 21 settembre 2006

Testo Verbale di accordo

In data 21 settembre 2006 tra la SISAC e le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’ACN 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari ed altre professionalità ( Biologi, Chimici; Psicologi) ambulatoriali ai sensi del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, si conviene quanto segue:

1) Preso atto dei tempi determinatesi per l’intesa ai fini dell’esecutività dell’accordo, le parti convengono che in sede di prima applicazione il termine previsto dall’art. 21 – Graduatorie domanda requisiti “entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno” è prorogato solo per i medici veterinari fino a tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente accordo. Valgono i titoli conseguiti fino ad un mese prima della scadenza della domanda.
2) Ai fini dell’inserimento in graduatoria dei medici veterinari, fermo restando quanto previsto dalla norma finale n. 2 dell’Accordo del 1 marzo 2006, all’ACN per la specialistica ambulatoriale e le altre professionalità sanitarie del 23 marzo 2005 è aggiunto l'”Allegato A bis Specializzazione e dottorati di ricerca della medicina veterinaria” contenuto nel presente Accordo.
3) Ai fini della valutazione dei titoli accademici e professionali e dei relativi punteggio l’allegato A parte seconda dell’ACN per la medicina specialistica del 23 marzo 2005 è integrato con quanto previsto nell’allegato 1 del presente accordo. Per quanto non espressamente previsto nell’allegato 1 si applica per analogia quanto previsto per i medici specialisti ambulatoriali.
4) Qualora, inoltre, l’attività svolta sia retribuita a prestazione le Regioni definiscono l’assegnazione del punteggio con un criterio di equivalenza all’attività oraria. 
SISAC
nella persona del Coordinatore Dr. Franco Rossi
Sumai
Dott. Roberto Lala
CGIL F.P. Medici
Dott. Nicola Preiti
CISL Medici
Dott.Giuseppe Garraffo
Federazione Medici- UIl FPL
Dott. Armando Masucci
AUPI
Dott. Paolo Moscara
SNUBCI
Dott. Giuseppe Vitale
SICUS
Dott. Nicolò Tirone 
SNALBIP
Dott.ssa Loredana Di Natale

Accordi

Accordo convenzionati del 3 novembre 2005

Accordo per l’attuazione della norma finale dell’ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro dei Medici Specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ai sensi dell’Art. 8 D.LGS n. 502 del 1992 e s.m.i.

In data 3 novembre 2005 alle ore 11,00 ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi di accordo per l’attuazione della norma finale n. 6 dell’ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. tra:
la SISAC
nella persona del Coordinatore Dr. Luigi Covolo Firmato
E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
SUMAI
Dr. Roberto Lala Firmato
FP CGIL Medici
Dr. Nicola Preiti Firmato
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE UILFPL
Dr. Armando Masucci Firmato
CISL Medici
Dr. Giuseppe Garraffo Firmato
AUPI Firmato
Dr. Paolo Moscara
SNUBCI
Dr. Giuseppe Vitale Firmato
SICUS
Dr. Nicolò Tirone Firmato
SNALBIP
Dr.ssa Loredana Di Natale Firmato

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro.

ART. 1 – Campo di applicazione e finalità
1. Il presente accordo si applica ai medici veterinari che saranno chiamati ad operare in aziende ed enti del servizio sanitario nazionale compresi gli istituti zooprofilattici con un rapporto di lavoro autonomo convenzionato, sulla base delle norme dell’accordo del 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro dei medici Specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ai sensi dell’art. 8 D.LGS. N. 502 del 1992, a partire dall’entrata in vigore della prima graduatoria. Tale operatività, si svolgerà nell’ambito dei servizi veterinari e delle prerogative previste dalla legislazione vigente.
2. Le situazioni e i contratti in essere restano in vigore, salvo diverse determinazioni regionali, fino alla entrata in vigore della prima graduatoria e in ogni caso fino alla loro scadenza.
3. Il presente accordo ha le seguenti finalità:
A) dare attuazione alla norma finale n. 6 dell’ACN del 23 marzo 2005.
B) effettuare l’integrazione di alcune norme dell’ACN del 23 marzo 2005 alle specificità veterinarie.

ART. 2  – Incompatibilità
All’art.15, va aggiunta la dizione oltre a medici specialisti e professionisti sanitari la dizione “veterinari” .

ART. 3 – Comitati consultivi regionale e zonale
Agli articoli 24 e 25, rispettivamente al comma 7 e al comma 4, aggiungere la dizione “Medici Veterinari”.

ART. 4  – Struttura del Compenso
1. Sono applicabili ai medici veterinari tutte le norme dell’ACN del 23 marzo 2005 integrate da quanto previsto dal presente accordo con l’esclusione dell’art. 48. Gli accordi regionali, definiscono le modalità di organizzazione della attività e le modalità di retribuzione, la loro tipologia. Qualora l’attività sia organizzata non su base oraria, ma a prestazione il relativo compenso sarà definito dagli accordi regionali, avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al trattamento economico orario.
2. Ai medici veterinari di cui al presente accordo si applicano i commi 11 e 12 dell’art. 42 lett. B
3. Le parti si impegnano ai fini della definizione della quota variabile e del fondo di ponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attività svolte dai medici veterinari anche per la definizione del nomenclatore delle prestazioni aggiuntive. A tal fine si applica quanto previsto dal comma 12 dell’art. 30

ART. 5 – Contributo previdenziale
1. Ai professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l’azienda versa il contributo nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali ( INPS ed ENPAV ).
2. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.

Norma finale n. 1
Il titolo dell’accordo collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie ( Biologi-Chimici-Psicologi ) ai sensi dell’art.8 D. LGS. N. 502 del 1992 sarà integrato con l’aggiunta di medici veterinari . La nuova dizione sarà: ” ACN dei Medici Specialisti ambulatoriali interni, Medici Veterinari e altre professionalità sanitarie ( Biologi, Chimici, Psicologi ) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.

Norma finale n. 2
Alla prima graduatoria può partecipare anche il medico veterinario in attività presso il servizio sanitario nazionale alla data di entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale e le altre professionalità del 23 marzo 2005 purchè abbia maturato:
a) in caso di attività oraria un numero minimo di seicento ore in una delle specifiche aree di attività;
b) in caso di attività a prestazione almeno due anni di attività.
Ai medici sopraccitati non verrà attribuito il punteggio per l’attività di servizio computata quale requisito di ammissione nella graduatoria

Norma finale n. 3
Il riferimento nel testo dell’Accordo del 23 marzo 2005 ai medici specialisti e altre professionalità sanitarie deve essere inteso anche ai medici veterinari.

Dichiarazione a verbale
Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nella organizzazione dei servizi veterinari, le parti concordano che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica unitamente ai ruoli e alle funzioni che la legislazione vigente assegna alla dirigenza nell’ambito dei servizi veterinari, non possono essere utilizzate per l’attivazione delle ore di attività convenzionata ed analogamente le risorse economiche impiegate per l’attivazione di ore di attività convenzionale non possono essere utilizzate per far fronte alla dotazione organica della dirigenza veterinaria.

Accordi

Ipotesi di CCNI 2002-2005

Accordi

Ipotesi di CCNI 2004-2005 – Dirigenti

IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO 2004/05 PER IL PERSONALE
DIRIGENTE

sottoscritto il ________ in Roma
Le parti, in data ____________, sottoscrivono il seguente contratto integrativo per gli anni 2004 e 2005.
PER L’INPS

Il Direttore Generale Il Direttore Centrale Sviluppo
e Gestione Risorse Umane
Dr. Vittorio CRECCO Dr. Franco PORRARI

Il Direttore Centrale Organizzazione Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione
Dr. Raffaello MARCHI Dr. Paolo OLLIANA

Il Direttore Centrale Entrate Contributive Il Direttore Centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni
Dr. Giorgio CRACA Dr. Dionigi SPADACCIA

Il Direttore Regionale delle Marche
Dr. Gregorio TITO

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL/FP Daniele NOLA
CISL/FPS Giorgio ALLEGRINI
UIL/PA Adriano PETRICCA
CIDA /FENDEP Alfredo BRANCASI
CONFEDIR/DIRP Davide GALLI
__________________________________-

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia dell’Istituto, di cui al CCNL 1998/2001 del personale dirigente dell’Area 1 stipulato il 5 aprile 2001- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

ART. 2
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è determinato ai sensi del CCNL 1998/2001 del personale dirigente dell’Area 1 stipulato il 5 aprile 2001.
2. Tale fondo ammonta per l’anno 2004 a Euro 37.913.652,00 e per l’anno 2005 a Euro 38.440.785,00.

ART.3
DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEL FONDO

1. E’ confermata la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale integrativo 1998/2001 stipulato il 15 ottobre 2001, in ordine all’utilizzo delle risorse contenute nel fondo.
2. I progetti speciali restano disciplinati dall’art.6 del citato CCNI.
3. Le modalità di erogazione della retribuzione di risultato sono collegate esclusivamente al grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla qualità della prestazione individuale.

ART.4
INCENTIVO ALLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

1. L’incentivo alla rotazione degli incarichi, di cui all’art. 9 del CCNL del 18 novembre 2004, è disciplinato sulla base dei criteri di cui ai commi successivi.
2. L’incentivo alla rotazione degli incarichi spetta esclusivamente per il conferimento di incarichi di direzione di strutture regionali, di secondo livello, provinciali e sub-provinciali. Spetta, inoltre, per gli incarichi dirigenziali conferiti presso strutture provinciali e sub-provinciali.
3. L’incentivo alla rotazione degli incarichi non spetta per gli incarichi conferiti presso la Direzione generale e le Direzioni regionali.
4. L’incentivo alla rotazione degli incarichi spetta per la durata dell’incarico.
5. L’importo è fissato, in apposita sessione negoziale che si concluderà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNI, sulla base di apposite tabelle elaborate sulla base dei seguenti criteri:
a) Classificazione delle strutture periferiche in classi di dimensionamento;
b) Distanza dall’attuale sede di servizio.
6. L’importo di cui al comma precedente è ridotto sulla base dei seguenti criteri:
a) per una distanza fino a km.50, riduzione del 70%;
b) per una distanza da km.51 a km.150, riduzione del 50%;
c) per una distanza da km.151 a km. 300, riduzione del 30%;
7. L’importo di cui al comma 5 non spetta nei casi di conferimento di incarichi nell’ambito dello stesso comune dove il dirigente già prestava servizio ed aveva la residenza.
8. L’importo di cui al comma 5 è erogato in una quota una-tantum, pari al 30% dell’importo spettante, all’atto del conferimento dell’incarico ed in importi mensili per il restante 70%.

Accordi

Ipotesi di CCNI 2004-2005 – Medici

IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO 2004/05 PER IL PERSONALE
DELL’AREA MEDICA

sottoscritto il ___________ in Roma
Le parti, in data _________ sottoscrivono il seguente contratto integrativo per gli anni 2004 e 2005:

PER L’INPS
Il Presidente della Delegazione Il Direttore Generale
Dr. Gian Piero SCANU Dr. Vittorio CRECCO

Il Direttore Centrale Sviluppo Il Direttore Centrale Organizzazione
e Gestione Risorse Umane
Dr. Franco PORRARI Dr. Raffaello MARCHI

Il Direttore Centrale Pianificazione Il Direttore Centrale Entrate Contributive
e Controllo di Gestione
Dr. Paolo OLLIANA Dr. Giorgio CRACA

Il Direttore Centrale Sistemi Informativi Il Direttore Regionale delle Marche
e Telecomunicazioni
Dr. Dionigi SPADACCIA Dr. Gregorio TITO

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL/FP Daniele NOLA
CISL/FPS Giorgio ALLEGRINI
UIL/PA Adriano PETRICCA
CUB/RdB PI Massimo FOFI
CSA di CISAL/FIALP Michele DI LULLO
___________________________________________

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell’area medica dell’Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2
FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI DIRIGENTI MEDICI

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell’area medica dell’Istituto costituito ai sensi dell’art. 43 del CCNL relativo al personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001 stipulato il 16/02/1999 e dell’art. 4 del CCNL relativo al personale non dirigente degli enti pubblici non economici – biennio economico 2000-2001 stipulato il 14/03/2001, integrato dall’art. 2 del CCNL Integrativo stipulato l’ 08/01/2003, ammonta per l’anno 2004 a € 22.351.830,56 e per l’anno 2005 a € 22.978.768,15.

ART. 3
DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEL FONDO

1. E’ confermata la disciplina recata dal CCNI 2002/2003 per il personale dell’Area medica sottoscritto definitivamente in data 13 maggio 2004.
2. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che a fine di ogni esercizio risultassero non utilizzate andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

Accordi

Ipotesi di CCNI 2004-2005 – personale professionista

IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO 2004/05 PER IL PERSONALE
PROFESSIONISTA

sottoscritto il ___________ in Roma
Le parti, in data _________ sottoscrivono il seguente contratto integrativo per gli anni 2004 e 2005:
PER L’INPS

Il Presidente della Delegazione Il Direttore Generale
Dr. Gian Piero SCANU Dr. Vittorio CRECCO

Il Direttore Centrale Sviluppo Il Direttore Centrale Organizzazione
e Gestione Risorse Umane
Dr. Franco PORRARI Dr. Raffaello MARCHI

Il Direttore Centrale Pianificazione Il Direttore Centrale Entrate Contributive
e Controllo di Gestione
Dr. Paolo OLLIANA Dr. Giorgio CRACA

Il Direttore Centrale Sistemi Informativi Il Direttore Regionale delle Marche
e Telecomunicazioni
Dr. Dionigi SPADACCIA Dr. Gregorio TITO

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL/FP Daniele NOLA
CISL/FPS Giorgio ALLEGRINI
UIL/PA Adriano PETRICCA
CUB/RdB PI Massimo FOFI
CSA di CISAL/FIALP Michele DI LULLO
_____________________________________________________

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale professionista dell’Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2
FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI PROFESSIONISTI

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti dipendenti dell’Istituto costituito ai sensi dell’art. 42 del CCNL relativo al personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001 stipulato il 16/02/1999 e dell’art. 4 del CCNL relativo al personale non dirigente degli enti pubblici non economici – biennio economico 2000-2001 stipulato il 14/03/2001, integrato dall’art. 1 del CCNL Integrativo stipulato l’ 08/01/2003, ammonta per l’anno 2004 a € 13.216.525,32 e per l’anno 2005 a € 22.019.624,88 di cui € 8.400.000,00, come previsto dalla Ipotesi di Accordo sottoscritta il 28.07.2005, destinati ai professionisti legali dell’Istituto per l’attività di riscossione dei crediti contributivi ceduti alla S.C.C.I. S.p.A. svolta nel quinquennio 2000-2004 e primo semestre 2005.

ART. 3
DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEL FONDO

1. E’ confermata la disciplina recata dal CCNI 2002/2003 per il personale dell’Area dei professionisti sottoscritto definitivamente in data 13 maggio 2004.
2. L’importo di € 8.400.000,00 sarà ripartito ai professionisti legali, secondo le modalità e i criteri previsti nella Ipotesi di Accordo sopra citata.
3. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che a fine di ogni esercizio risultassero non utilizzate andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

INTEGRATIVO DI ENTE ANNO 2006

 

  • tipo: INTEGRATIVO DI ENTE
  • periodo: 2006
  • area: AREE PROFESSIONALI A, B e C
  • firma: 28 NOVEMBRE 2006
 

 

Accordi

Protocollo sulle relazioni sindacali

« Pagina precedentePagina successiva »
X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto