Alla Delegazione trattante del Personale Civile
Roma
Oggetto: Prime considerazioni sulla bozza di “Regolamento” del lavoro agile
1. PREMESSA
Il ritardo imbarazzante con cui si giunge a discutere della bozza di “Regolamento” del lavoro agile è stato fin qui più volte sottolineato dalle scriventi OO.SS., a ulteriore testimonianza del livello di considerazione riservato dall’A.D. alle lavoratrici e ai lavoratori civili. Peraltro, la sottoscrizione definitiva del CCNL FC 2019/21 ha fatto in ogni caso venir meno la necessità di un “Regolamento”, oggi sostituito da un accordo a seguito dell’avvio del Confronto previsto dall’art 5 comma 3 lettera G) del predetto contratto, per la definizione dei criteri generali sulle modalità attuative dello SW e del lavoro da remoto.
2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La bozza dell’amministrazione risente di una impostazione restrittiva che è contraria allo spirito contrattuale e agli indirizzi della Funzione Pubblica, non solo perché inspiegabilmente ne differisce l’entrata in vigore al 01/01/2024 ma, anche, perché lascia spazio ad una discrezionalità datoriale che è slegata dalle esigenze di servizio. In particolare si evidenziano le seguenti osservazioni di carattere generale, non esaustive, che tendono a modificare la bozza proposta nei sensi stabiliti dalle regole contrattuali vigenti:
– I criteri definiti in sede di confronto dovranno entrare in vigore a partire dal 1° aprile 2023;
– In presenza di attività cd. smartabili, da individuare in sede decentrata in accordo con le rappresentanze sindacali territoriali e le RSU, non potrà essere consentito ai dirigenti degli enti di rifiutare le richieste di SW all’interno dei criteri generali, come attualmente sta accadendo sul territorio;
– I giorni di lavoro agile dovranno essere programmati di norma per minimo 8 giorni al mese;
– Il periodo di contattabilità dovrà essere indicato in un massimo di 3 ore concordato con il/la dipendente richiedente, mentre l’indicazione del periodo di 7 ore dovrà essere riservata al lavoro da remoto, non preso in considerazione dalla bozza datoriale e sul quale dovrà essere attivato subito il confronto con la previsione del buono pasto;
– Ai sensi dell’art 37 comma 2 del CCNL 2019/21, sono escluse solo le attività che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili, contrariamente a quanto indicato dall’amministrazione, ed è dunque necessario includere le attività che non richiedono l’utilizzo costante delle richiamate strumentazioni;
FP CGIL CISL FP UIL PA
Francesco Quinti Massimo Ferri Carmela Cilento
Roberto De Cesaris Franco Volpi