Al Ministero della Difesa
Direzione generale per il personale civile
dr. Lorenzo Marchesi
e,p.c.
Al vice Capo di Gabinetto personale civile
dr. Francesco Rammairone
OGGETTO : Recupero emolumenti indebitamente erogati.
Con riferimento alla circolare n. M_D A0582CC REG 2022 0046374 emanata da codesta amministrazione in data 14.07.2022, si invita codesta Direzione generale a diramare le necessarie disposizioni agli Enti e Comandi ubicati sull’intero territorio nazionale, affinché questi, prima di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a vario titolo al personale militare transitato all’impiego civile, ex art. 930 d.lgs. 66/2010 e D.I. 18.04.2002, si accertino di notificare alle lavoratrici e ai lavoratori interessati l’ammontare complessivo degli addebiti calcolati in assenza di situazioni particolari rappresentate dai lavoratori, avendo anche cura di indicare la rateizzazione che potrà essere applicata entro un determinato lasso di tempo dalla data di notifica della predetta comunicazione.
È appena il caso di sottolineare che la notifica degli addebiti è un atto dovuto al lavoratore, e che la restituzione delle somme indebitamente percepite curata dal datore di lavoro deve avvenire nei limiti di quanto effettivamente riscosso da quest’ultimo, restando quindi esclusa la facoltà del datore di lavoro di pretendere la ripetizione di quelle somme al lordo delle ritenute fiscali, che in effetti non sono mai entrate nella disponibilità del dipendente.
A tal proposito, si fa presente che la Suprema Corte, richiamando alcuni dei numerosi precedenti espressi sul tema (ex multis: Cass. nn. 29758/2019; 23519/2019; 15755/2019; 6942/2019; 12993/2018; 1464/2012), ha affermato che qualora non siano state versate direttamente al lavoratore le relative ritenute fiscali sui redditi oggetto della restituzione, il datore di lavoro non può pretenderne la restituzione, trattandosi di somme non percepite da quest’ultimo. Quel datore, tuttavia, avendo agito da sostituto d’imposta, ha diritto di recuperare le ritenute versate all’erario in relazione alle somme erogate al dipendente, poi da quest’ultimo restituite, attraverso l’azione di rimborso disciplinata dall’art. 38 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 che – ricorda la Cassazione – può essere esperita sia del sostituto d’imposta sia dal sostituito.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
p. la Fp Cgil Nazionale
Francesco Quinti