Coordinamenti Nazionali Agenzia Entrate
Al Capo Divisione Risorse
Dott Antonio Dorrello
E, p.c. Al direttore dell’Agenzia delle Entrate
Avvocato Ernesto Maria Ruffini
Alla direttrice centrale Risorse Umane
Dottoressa Laura Caggegi
All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dottoressa Ornella Oliveri
Oggetto: Ritiro Nota unilaterale sulla sicurezza per violazione degli artt. 7, comma 6, lettere k) o); 8 comma 4; 9, commi 1 e 2 del CCNL Comparto Funzioni Centrali per gli anni 2019-21.
Egregio capo divisione,
siamo spiacenti di dover costatare che codesta Amministrazione non sia ancora riuscita ad assimilare dei concetti semplici e basilari sulle relazioni sindacali.
Se così non fosse non avrebbe emanato, mentre la contrattazione era ancora in fase di svolgimento, la nota prot. n. 0371064 del 30 settembre 2022, regolando unilateralmente la materia della sicurezza e salute sui posti di lavoro che l’articolo 7, comma 6, lettera k) del CCNL citato demanda alla contrattazione integrativa di livello nazionale.
L’articolo 8, comma 4 dello stesso CCNL prevede, infatti, che soltanto decorsi trenta giorni dall’inizio della contrattazione le parti “riassumono le proprie prerogative e libertà di iniziativa e decisione” .
Allo stesso modo, il successivo articolo 9, dal titolo Clausole di raffreddamento, prevede al comma 1 che “Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, buona fede, correttezza e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti”. Il successivo comma 2 recita: “Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate”. Infine, il comma 3, a rafforzare il concetto, prevede che: “Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso”.
La tempistica dettata dal CCNL non è casuale. La durata di trenta giorni per la contrattazione serve, infatti, a far sì che la parte datoriale non possa sottrarsi alla contrattazione presentando una proposta irricevibile e rifiuti di contrattarla – cioè esattamente ciò che ha fatto in questo frangente l’Agenzia delle Entrate – oppure che la parte sindacale rinvii ad libitum la stipula di un accordo sottraendosi al confronto. Il rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza sono anch’essi non casuali, ma indicano il preciso perimetro entro il quale devono inscriversi i comportamenti delle parti.
Ebbene, la parte datoriale è riuscita a violare regole e principi convocando per il 14 settembre le parti e presentando una proposta sulla quale le organizzazioni sindacali hanno espresso le proprie perplessità e proposto modifiche. Dopo la sessione del 14, l’Agenzia è letteralmente sparita, pur sapendo che l’accordo sulla sicurezza precedente aveva come termine il 30 settembre, ed è ricomparsa soltanto il 29 settembre con una nuova proposta che differiva dalla precedente in un solo punto sostanziale, la fasce di flessibilità. Su quest’ultima proposta ha rifiutato la contrattazione non accogliendo nemmeno minime modifiche al testo chiudendo così ogni possibile spazio di partecipazione alla parte sindacale. Dopo di che, senza provare ad applicare le clausole di raffreddamento e senza che fossero passati i trenta giorni previsti dal CCNL, ha regolato unilateralmente la materia senza nemmeno la scusa di un possibile e imminente danno per la sicurezza giacché, come già detto, era vigente l’accordo sulla medesima materia firmato il 28 aprile 2022 che poteva, a giusta ragione, essere prorogato per il tempo necessario a terminare proficuamente la contrattazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera k).
Non paga di tante e tali violazioni contrattuali, codesta agenzia non si è limitata a regolare la materia riguardante la sicurezza, ma è intervenuta sulle fasce di flessibilità – rimangiandosi così l’unica modifica al testo presentato il 14 settembre – senza che fosse stata svolta la contrattazione sulla materia, prevista dall’articolo 7, comma 6, lettera o) del CCNL, aggiungendo una nuova violazione contrattuale.
In ragione di tutto quanto detto, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono:
1. L’immediato ritiro della Nota unilaterale prot. n. 0371064 del 30 settembre 2022, per violazione degli artt. 7, comma 6, lettere k) e o); 8 comma 4; 9, commi 1, 2 e 3 del CCNL vigente;
2. L’immediata riconvocazione del tavolo sindacale di contrattazione sulla materia;
3. La convocazione di un tavolo di contrattazione apposito riguardante le fasce di flessibilità ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera o) del CCNL.
Al direttore dell’Agenzia, che legge per conoscenza, la richiesta di un autorevole intervento che riporti le relazioni sindacali sui binari di correttezza, buona fede, responsabilità e prevenzione dei conflitti che i Suoi uffici preposti non sono riusciti sinora ad applicare.
In attesa di un celere riscontro, si inviano cordiali saluti.
Roma, 3 ottobre 2022
FP CGIL CISL FP UIL PA CONFSAL/UNSA FLP
Gamberini De Caro Cavallaro Sempreboni Patricelli