Il testo del decreto del 18 dicembre 2009 che entrerà in vigore all’atto della pubblicazione sulla G.U., ove vengono indicate le nuove fasce orarie in cui può essere effettuata la visita medica di controllo in caso di assenza per malattia:
– dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Si rammenta che a norma dello stesso decreto è prevista l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei seguenti casi:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono altresì esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.