Giustizia – vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione

17 Maggio 2022

Dott.ssa Barbara Fabbrini
Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria

Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale del personale e della formazione

Dott. Carlo Renoldi
Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del personale e delle risorse

Dott.ssa Gemma Tuccillo
Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Dott. Giuseppe Cacciapuoti
Direttore Generale del personale, delle risorse
e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Dott. Renato Romano
Direttore Generale degli Archivi Notarili

e per conoscenza

On.le Anna Macina
Sottosegretario alla Giustizia

Dott. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto

Un recente parere della Funzione Pubblica (parere n. 0103321/2022 del 24.3.2022) ha chiarito la reale portata del vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione che l’art. 52 bis D.L.vo 165/2001 impone ai lavoratori assunti a seguito del superamento di un pubblico concorso. In particolare la Funzione Pubblica, fermo restando il principio secondo il quale la norma che contempla il vincolo non può essere
emendata dalla contrattazione collettiva, si è pronunciata sulla derogabilità del predetto vincolo da parte delle pubbliche amministrazioni affermando, in coerenza con il principio costituzionale di buona amministrazione, che lo stesso viene meno quando la mobilità del lavoratore vincolato, attuata prima dello spirare del termine quinquennale, risponde ad un interesse organizzativo della pubblica amministrazione interessata: “… l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali”; “… l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza”; “… la corretta interpretazione della norma esclude che, come rilevato, da essa possa inferirsi l’esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l’amministrazione sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione”.
CGIL CISL e UIL, che condividono il pensiero espresso dalla Funzione Pubblica nel cennato parere, purtroppo hanno riscontrato l’estrema rigidità con cui codeste amministrazioni hanno applicato il vincolo quinquennale negando la mobilità dei lavoratori vincolati anche quando il trasferimento definitivo degli stessi avrebbe giovato agli uffici ed alla stessa amministrazione nel suo complesso.
Tanto premesso, CGIL CISL e UIL invitano codeste amministrazioni a conformarsi al predetto parere della Funzione Pubblica consentendo in futuro la mobilità dei neoassunti sottoposti al vincolo quinquennale tutte le volte in cui la stessa risulti più vantaggiosa per le esigenze organizzative dell’amministrazione.

FP CGIL                  CISL FP                UIL PA

Russo / Prestini         Marra                 Amoroso

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