Dogane e Monopoli: nota su permessi studio per Università Telematiche

31 Marzo 2022

Al Direttore del Personale

dell’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli

Dott. Rocco Flore

Oggetto: Permessi Studio per Università Telematiche.

Questa O.S. ha più volte sollecitato in passato codesta Agenzia sulle problematiche connesse alla fruizione di ore di permesso studio per la frequentazione delle Università telematiche.

Tra l’altro era stato preso l’impegno da parte dell’Amministrazione di rivedere la questione con gli enti preposti al fine di meglio chiarire quanto rappresentato, ma purtroppo ad oggi continuiamo a riscontrare una chiusura che non ha ancora portato al superamento del problema..

Al riguardo si fa presente che in sede di contenzioso dinanzi al Tribunale di Milano l’Agenzia è risultata soccombente con Sentenza n. 1252/2020 pubbl. il 10/09/2020 RG n. 2515/2019, confermata anche in Appello con Sentenza n. 778/2021 pubbl. il 11/06/2021 RG n. 112/2021, rispetto alla attestazione che i lavoratori interessati avrebbero dovuto presentare all’Amministrazione che dichiarasse che il dipendente solo in quel determinato orario poteva seguire le lezioni.

Ovviamente, essendo lezioni telematiche che possono essere sentite in ogni momento, l’università non rilascia tale certificazione e quindi ci risulta che l’Agenzia in alcuni casi ha addirittura decurtato i permessi retribuiti previsti dal CCNL, seppur già riconosciuti, o ha comunque non autorizzato permessi che non potessero essere giustificati con la certificazione sopra citata.

La sentenza del Tribunale di Milano asserisce invece che:

“…. la norma prevede genericamente il diritto ai permessi in funzione della partecipazione ai corsi.

Questa norma ha ricevuto, tra l’altro, una interpretazione del Ministero della Funzione pubblica che con circolare n. 12/2011 ha specificato che:

in proposito, anche alla luce di quanto precisato dall’ARAN in più di un’occasione è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. È chiaro in ogni caso che

tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa alle iscrizioni e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro”.

E’ di tutta evidenza che pretendere l’attestazione dell’avvenuto collegamento dei ricorrenti all’Università telematica per seguire la lezione altra cosa è cosa affatto diversa da quella di richiedere (come fa l’Agenzia) di dimostrare che il collegamento del lavoratore all’Università Telematica non possa avvenire in orario diverso da quello, vale a dire nel corso degli orari di lavoro degli stessi ricorrenti.

Tale ultimo requisito non è affatto richiesto, in quanto è un diritto dei lavoratori godere dei permessi anche per seguire le lezioni delle Università Telematiche nelle ore di ufficio, non dovendo subire un trattamento differenziato per il solo fatto che ci si possa collegare con l’Università in orari diversi e possibilmente al di fuori dell’orario di lavoro.”

Appare evidente quindi una interpretazione del “diritto allo studio” in questa Agenzia troppo restrittiva che non tende a valorizzare il proprio personale, in controtendenza da quanto invece indicato nelle ultime azioni dello stesso Dipartimento di Funzione Pubblica che ha messo al centro della politica di rilancio della Pubblica Amministrazione(anche all’interno dei Piani del PNRR) un processo avanzato di Formazione del personale pubblico che passa anche attraverso la valorizzazione mediante frequentazione di Corsi Universitari a qualunque titolo e modalità siano frequentati (vedasi appunto Convenzioni sottoscritte dallo stesso Dipartimento e dalla stessa ADM in tal senso).

Infine, essendo intervenuta una sentenza sull’argomento, appare consequenziale che si è di fatto creato il rischio di discriminazione tra dipendenti che non trova alcuna giustificazione.

Premesso quanto sopra si reitera pertanto la richiesta di rivedere la regolamentazione della fruizione dei permessi studi per la frequentazione delle Università telematiche affinché si possano superare le criticità che in questi ultimi anni si sono evidenziate a discapito dei lavoratori.

Si chiede inoltre che tale applicazione possa già essere utilizzata, per le ore residue e non utilizzate dell’anno in Corso, in modo da poter dare ai colleghi interessati la possibilità, da subito, di veder riconosciuto un diritto, il diritto allo Studio, tutelato da una norma che non pone limitazioni ma ha il solo scopo di valorizzare l’accrescimento culturale e professionale dei dipendenti pubblici.

Certi di una Sua sensibilità al riguardo, in attesa di riscontro, cordialmente si saluta.

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL

Agenzia Dogane e dei Monopoli

Florindo Iervolino

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