Al Capo Dipartimento DOG
Dott. ssa B. Fabbrini
Al Direttore Generale del Personale DOG
Dott. A. Leopizzi
Al Capo Dipartimento DGMC
Dott.ssa G. Tuccillo
Al Direttore Generale del Personale DGMC
Dott. G. Cacciapuoti
e, p. c.
Al Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia
Dott. R. Piccirillo
Oggetto: assenza dal servizio per somministrazione vaccino anti SARS-CoV-2.
In data 9 febbraio 2022 il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha emanato una circolare con cui rendeva noto che, in sede di conversione del decreto legge 26.11.2021, n. 172, è stato introdotto l’art. 2 bis che, al comma 1, dispone che l’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata.
Inoltre la predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
Nella stessa nota si ribadiva che, considerato che la formulazione della norma sembra assumere carattere dichiarativo, la disposizione può ritenersi applicabile anche per il pregresso.
Considerato che, ad oggi, non risulta alcuna iniziativa simile da parte degli altri Dipartimenti del Ministero della Giustizia, si chiede a quest’ultimi di emanare con urgenza direttive precise che richiamino tutte le articolazioni centrali e territoriali al rispetto della citata norma.
Distinti saluti.
FP CGIL CISL FP UIL PA
Russo/Prestini Marra Amoroso