Al Direttore Generale ENAC
Dott. Alessio Quaranta
SEDE
Egregio Direttore Generale,
è emerso che, su indicazioni dei vertici dell’Ente, più Direttori di Linea stiano richiamando il
personale dipendente affinché, per essere considerato rispettoso in modo esatto e uniforme delle
disposizioni contenute nella nota adottata da Lei il 13 ottobre 2020, prot. n. 98981, in materia di
lavoro agile, torni a lavorare in presenza per almeno tre giorni a settimana.
A noi risulta che le cose stiano diversamente, tanto è vero che nel disposto da Lei adottato si legge
quanto segue:
“La modalità di svolgimento del lavoro agile, in questo periodo di emergenza epidemiologica, limita
la presenza in ufficio del personale ad almeno un giorno alla settimana, salvo diverse e
comprovate esigenze lavorative ovvero a disposizioni delle competenti autorità che dispongano
limitazioni più stringenti.”
Relativamente ai tre giorni da lavorare in presenza richiesti al personale ordinario non dirigente,
non ci risulta che ciò sia disciplinato in nessuna parte della Sua nota.
Se però nella novella interpretazione della suddetta nota (visto che per un anno la si è interpretata
diversamente) ci si riferisce a quanto segue:
“I Direttori Centrali, sulla base delle esigenze lavorative, possono concordare con i rispettivi
direttori di linea modalità di lavoro agile su base settimanale con una frequenza in presenza di
almeno tre giornata alla settimana, tali da garantire comunque lo svolgimento dei processi
assegnati alla singola direzione. Resta inteso che qualora esigenze particolari richiedano la
presenza del dirigente presso la rispettiva sede di lavoro questi è tenuto a garantirla.”, riteniamo
che qui si parli inequivocabilmente del rapporto che esiste tra Direttori Centrali e Direttori di Linea,
e delle indicazioni sulla presenza in loco dei dirigenti che il Direttore Centrale concorda con gli
stessi.
Ora, se per assurdo entrambi i passaggi della nota qui riportati mirano a disciplinare le modalità
di lavoro agile della stessa tipologia di personale, visto che nel caso sarebbero palesemente in
contraddizione tra loro, ci chiediamo: Il personale deve garantire almeno un giorno in presenza
salve fatte diverse e comprovate esigenze lavorative o deve concordare coi Direttori Centrali la
modalità di lavoro in presenza nella misura di almeno tre giorni a settimana, salvo l’esigenza di
presenziare ulteriormente?
Vogliamo sottolineare il fatto che, qualora fosse vera l’ultima parte, ne deriverebbe un conflitto con
quanto disposto dal Dlgs 165/2001 sul potere decisionale e l’autonomia di giudizio dei dirigenti di
linea.
Per quanto esposto finora, Egregio Direttore Generale, siamo qui a chiederLe un’interpretazione
autentica, perché in questi ultimi giorni la nuova interpretazione della Sua nota, come viene data
da alcuni dirigenti, stravolge completamente quella che è stata a tutti gli effetti efficace nell’ultimo
anno .
Confidando in un chiarimento che aiuti a far luce, riteniamo che i lavoratori dell’Ente che hanno
osservato la precedente interpretazione siano stati completamente adempienti e rispettosi in modo
esatto e uniforme rispetto a quanto disposto da Lei il 13 ottobre 2020.
Cordiali saluti.
F.to F.to F.to F.to F.to
FP-CGIL FIT-CISL/CISL-FP UIL-PA FLP/CIDA USB-PI
E. Billi S. Ingrassia C. Conti R. Concilio C. Del Villano