Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla legge 1 febbraio 2006 n.43 es.m.i. dall’anno successivo alla data di iscrizione al relativo ordine professionale. Ricordiamo che il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale, nell’interesse della salute individuale e collettiva, indipendentemente dal rapporto di lavoro.
L’obbligo formativo è triennale. Per il triennio 2020-2022 (scadenza 31-12-22) è stato definito un debito formativo di 150 crediti, fatte salve le decisioni in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale – eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni – deve essere acquisito in qualità di discente in eventi erogati da provider, il restante 60% dei crediti mediante le attività di “formazione individuale”.
Si tratta di attività di formazione personale non fornita da provider e non può essere superiore al 60% del debito formativo totale. Consiste in attività di ricerca scientifica (pubblicazioni e sperimentazioni), tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero o attività di autoformazione, per una quota non superare il 20%, mentre il restante 40% può essere maturato anche mediante attività di docenza in eventi ECM.
È possibile avere una riduzione del debito formativo triennale se, nel triennio precedente, si sono maturati almeno 80 crediti, si è costruito un proprio dossier individuale o si sono rispettati gli obiettivi in esso contenuto. Solo per il triennio 2020-2022, è prevista una ulteriore riduzione di 50 crediti per i professionisti coinvolti nelle attività COVID-19.
L’esonero o l’esenzione sono diritti che il professionista sanitario può esercitare e consistono in una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
L’esonero può essere richiesto nel caso si siano frequentati specifici master o corsi universitari riconosciuti.
L’esenzione può essere richiesto in caso di sospensione dell’attività professionale (es. gravidanza, congedo o aspettativa).
In entrambi i casi il diritto si può ottenere con apposita richiesta accedendo alle sezioni dedicate del portale COGEAPS.
L’esonero o l’esenzione non attribuiscono crediti.
In qualsiasi momento il professionista sanitario può conoscere i crediti maturati, chiederne l’attestazione econoscere anche il proprio debito formativo complessivo, accedendo mediante SPID al sito nazionale COGEAPS o attraverso la APP dedicata.
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