Alla Cortese ed Urgente attenzione del:
Signor Presidente e ai Signori
Componenti della Commissione
ex art 14 d.leg 13 febbraio 2006 n. 63
Al Segretario della Commissione
Dottoressa Antonella Rasola
SEDE
All’ Ufficio delle Relazioni sindacali
Direzione generale del personale e delle risorse
DAP
Oggetto: Convocazione presso la Commissione di valutazione.
La scrivente O.S. è venuta a conoscenza di un nuovo ed originale provvedimento adottato da questa Amministrazione e, in particolare, dalla Commissione di valutazione per gli incarichi superiori ex art. 14 del D. Lgs. 63/2006 la quale, con esclusivo riferimento al conferimento di un posto di funzione specificatamente per la posizione di Direttore della Casa circondariale di Frosinone “G. Pagliei”, con esclusione degli altri incarichi oggetto della procedura indetta con nota del Capo Dipartimento del 4 febbraio 2021 n 0043770.U, ha immotivatamente deciso di <<procedere ad una nuova audizione>> dei Dirigenti che per quella posizione hanno presentato la loro dichiarazione di disponibilità, nonostante i colloqui siano stati già espletati ed ultimati.
Determinazione, quella che precede, la quale:
È priva di alcuna motivazione, considerato che non risulta indicata la ragione per la quale, in difformità dell’art. 8 del D.M. 28.09.2016 che prevede un colloquio, l’Amministrazione si sia determinata ad espletare un secondo colloquio, costringendo i Dirigenti che hanno dichiarato di essere disponibili e che hanno già sostenuto il colloquio, a sostenerne un secondo non previsto dalla normativa e, inoltre, non stabilito fin dall’inizio nell’interpello, peraltro solo per uno dei posti di funzione oggetto della medesima procedura;
Non è stata neanche chiarita la funzione e l’efficacia di tale secondo colloquio, posto che questa Amministrazione non ha inteso dichiarare preventivamente – in spregio oltre che alla norma ex art. 8 cit. anche delle regole della trasparenza – se ai fini della valutazione degli elementi di cui agli artt. 6 e 7 stesso D.M., a cui è finalizzato il colloquio, si terrà conto delle risultanze del primo colloquio, o di quelle del secondo, o di quelle di entrambi ed in tale ultimo caso in base a quali regole.
Forse l’Amministrazione non tiene in debito conto che, pur non essendo in presenza di una procedura concorsuale, il momento <<selettivo>> è di regola non reiterabile, con la conseguenza che la rinnovazione (con sostituzione o meno non è dato sapere) del colloquio, unico momento di diretto confronto con la persona del Dirigente, compromette la tendenziale infungibilità del momento <<selettivo>>.
Spiace constatare come l’Amministrazione, che pur si è autovincolata essendosi date precise regole a governo di così rilevante procedura comparativa, abbia ritenuto immotivatamente di sovvertirne le disposizioni, che prima ancora ha ritenuto comunque di applicare nonostante la intervenuta cessazione dell’efficacia del D.M. che, adottato il 28.09.2019, è stato previsto ad efficacia limitata per soli tre anni.
Si ribadisce che, in disparte la cessazione di efficacia del Decreto, che l’Amministrazione continua a considerare, all’evidenza, “ancora vigente ” così da utilizzarlo per il conferimento degli incarichi, detto DM prevede un solo colloquio di valutazione al quale il dirigente è convocato al fine di valutare l’attitudine professionale a ricoprire l’incarico per il quale si candida, anche con aggancio al proprio percorso formativo (art. 7).
Alla luce di quanto precede, non può non porsi il dubbio di utilizzazione impropria di tale secondo colloquio, per finalità diverse da quelle per le quali il colloquio è previsto, oltre che per introdurre abusivamente indici di valutazione non previsti normativamente.
Di tal che, non poche perplessità suscita la determinazione ultima dell’Amministrazione la quale, più che finalizzata alla corretta valutazione di dirigenti già valutati, sembra perfettamente rientrare nel solco di quella attività amministrativa, che da ultimo spesso si registra, la quale attraverso ispezioni e provvedimenti emanati “inaudita altera parte”, spesso oscuri nelle motivazioni e di dubbio contenuto, finisce per scaricare sui dirigenti direttori degli istituti penitenziari la responsabilità di tutte le inadempienze ed assenze gestionali che l’amministrazione del DAP, in particolare, e della Giustizia in generale non è stata in grado di fronteggiare in questi ultimi 20 anni, omettendo l’adozione di tutte le necessarie iniziative di programmazione, dotazione di mezzi personale e risorse, volte a garantire l’efficacia della gestione operata dal Dirigente il quale, è bene ricordarlo, ancora oggi opera senza contratto, destinatario di incombenze e responsabilità che non trovano corrispondenza in alcun paradigma contrattuale frutto della interlocuzione con la categoria.
Non può consentirsi ulteriormente che i lavoratori della Giustizia, dirigenti compresi, continuino a pagare per colpe che non sono a loro attribuibili!
Alla luce di quanto precede,
Si invitano pertanto le SSLL a sospendere tale abnorme procedura, revocare la convocazione in oggetto procedendo all’ultimazione del procedimento con i dati già disponibili, così individuando il dirigente idoneo e più meritevole a ricoprire l’incarico di direttore della CC di Frosinone.
Anche al fine di prevenire la proposizione di ricorsi giurisdizionali potenzialmente abili a compromettere la procedura e altre azioni anche sindacali che saranno proposte da questa OS, anche mediante comunicazione alla Corte dei conti ed agli organismi di vigilanza preposti delle determinazioni assunte.
Con viva cordialità
La coordinatrice nazionale Fp Cgil
Dirigenza penitenziaria
Carla Ciavarella