INPS Unitario – Assistenza ai soggetti fragili: Serve più coraggio!

31 Agosto 2021

ASSISTENZA AI SOGGETTI FRAGILI: SERVE PIU’ CORAGGIO!

Il DL n.105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVI-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza sanitaria nazionale confermando, tra le varie misure, le tutele per i lavoratori fragili. Infatti, l’articolo 9 del provvedimento, adottato dal Governo ed attualmente all’esame, in sede referente, della XIIa Commissione permanente della Camera dei Deputati, proroga, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2021, la disposizione normativa in base alla quale il personale individuato come fragile, in virtù del parere medico competente che indichi l’accesso allo smart working dello stesso soggetto quale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, svolgerà tale attività in modalità agile fino al 31 ottobre 2021.

Ebbene, seguendo un’interpretazione restrittiva, con messaggio Hermes n.2749 del 28 luglio u.s., l’INPS, modificando il precedente orientamento che aveva assimilato i dipendenti fragili a quelli che assistono congiunti fragili, ha circoscritto lo svolgimento della prestazione in modalità agile, con esonero totale dai rientri in presenza, ai soli dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art.3, comma 3, della legge n.104/1992. A tale riguardo è opportuno ricordare che l’articolo 39 del DL n.18/2020 dispone che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 2. omississ 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse”. Appare evidente, come richiamato da altre Amministrazioni nei loro atti interni, che la tutela offerta dalla disciplina vigente coinvolge non solo i soggetti fragili, ma anche chi assiste questi ultimi, un tema, quello della tutela di chi assiste soggetti fragili, che non può essere lasciato al buonsenso ed alla sensibilità del dirigente di turno.

Roma, 31 agosto 2021

FP CGIL
Matteo Ariano
Antonella Trevisani

CISL FP
Paolo Scilinguo

UIL PA
Sergio Cervo

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