ATTO UNILATERALE DELL’AMMINISTRAZIONE SUL FRD 2019:
INUTILE E POTENZIALMENTE DANNOSO
Le scriventi OO.SS. esprimono rammarico e stigmatizzano con forza la decisione del vertice dell’Amministrazione di procedere con un atto unilaterale alla liquidazione del FRD 2019, senza addivenire, come è sempre accaduto in passato, ad un accordo nel rispetto delle norme del CCNL 2016/2018, con particolare riferimento a quelle che disciplinano il sistema delle relazioni sindacali che devono essere sempre “improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”.
Con senso di responsabilità, nel corso di tutte le sedute contrattuali, abbiamo proposto modifiche all’impianto originario dell’ipotesi di accordo sul FRD 2019, cercando di coniugare gli interessi del personale dell’Istituto con quelli dell’Amministrazione, per giungere ad un’equa ripartizione del salario accessorio tra i diversi emolumenti, evitando disparità di trattamento e potenziali penalizzazioni.
Abbiamo proposto più soluzioni per risolvere anche la problematica legata alla definizione di un importo, da definirsi equo, da destinare all’Indennità di direzione di unità organizzativa (indennità di preposizione), prevista all’art.6 del FRD 2019, da erogare agli 87 responsabili degli uffici di livello non dirigenziale previsti dall’art. 63 (Funzioni dei preposti agli uffici di livello non dirigenziale) del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi della Corte dei conti.
Queste sigle, da sempre, vale a dire in occasione di ognuna delle contrattazioni a cui hanno partecipato negli anni passati così come in quella dell’annualità 2019, hanno posto in discussione che tale istituto di funzione dovesse rientrare nella disciplina dell’art. 18 del CCNL 1998/2001 (Posizione Organizzativa): abbiamo sempre sottolineato che l’incarico di direzione attribuito ai preposti, conferito con decreto dal Segretario generale, non dovesse gravare sul Fondo e che andasse invece liquidato attraverso i fondi di bilancio dell’Amministrazione. Nonostante tutte le richieste e le sollecitazioni al riguardo, l’Amministrazione ha sempre liquidato detti importi utilizzando le risorse del Fondo, seppur contenendone l’entità, mai superiore a 1.980 euro per quota annua.
Le rigidità manifestate dai vertici di Istituto nel corso di tutta la tornata contrattuale hanno condotto alla volontà di emanare un “ATTO UNILATERALE”, motivato dall’Amministrazione richiamando l’art. 40, comma 3 ter, del d.lgs. n.165/2001, vale a dire che il “protrarsi della contrattazione avrebbe determinato un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa”.
L’adozione dell’atto unilaterale da parte dell’Amministrazione, in base all’art. 40 del d. lgs. 165/2001, prevede l’intervento dell’Osservatorio paritetico istituito presso l’ARAN ai fini della verifica dell’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa.
A nostro avviso non sussiste alcun pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Appare piuttosto evidente invece la sproporzione, già più volte evidenziata da queste sigle, nella corresponsione dell’emolumento destinato ai Funzionari preposti. Pur non cercando colpe o specifiche responsabilità, non possiamo fare a meno di evidenziare e ricordare tutti gli sforzi fatti per approdare ad un accordo condiviso fondato sulla ragionevolezza e sull’equa distribuzione delle risorse.
A nulla sono serviti, tuttavia, gli sforzi di queste OO.SS. nel richiamare l’attenzione della controparte sulle norme sancite dall’art. 9 del CCNL 2016/2018 (clausole di raffreddamento) affinché “durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso”. Il Segretario generale ha ritenuto di procedere invece all’emanazione dell’ATTO UNILATERALE, assumendosene tutte le responsabilità in caso di interventi esterni delle Federazioni sindacali presso l’ARAN.
Come OO.SS. abbiamo sempre profuso il massimo sforzo ed impegno alla ricerca di soluzioni a tutela del riconoscimento professionale ed economico del personale nel rispetto delle regole e delle norme contrattuali, avendo cura di non alterare gli equilibri di responsabilità in un sistema delle relazioni sindacali finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale dell’Amministrazione. Nella storia della Corte dei conti, nelle fasi di contrattazione, è sempre prevalso il dialogo costruttivo rivolto all’individuazione di soluzioni che potessero contemperare gli interessi e le reciproche esigenze, senza che si affermassero azioni unilaterali dirette ad imporre scelte che potrebbero rivelarsi dannose per tutto il personale ma anche per l’immagine dell’Istituto.
Queste OO.SS. sono state, e saranno sempre, disponibili al dialogo e al confronto per giungere alla definizione condivisa del migliore accordo possibile anche perché quello che sta per essere applicato dall’Amministrazione con il proprio atto unilaterale, ad avviso delle scriventi, se da un lato arrecherà vantaggi in termini di distribuzione del salario accessorio a POCHI, tenderà a sottostimare l’apporto alla funzionalità dell’azione amministrativa di MOLTI, visto che a più del 50 per cento dei lavoratori, appartenenti soprattutto alla I e II area, sarà riconosciuto, oltre all’indennità collegata alla performance organizzativa, il solo premio base (per un totale di circa 1.800 euro).
Queste sigle continueranno a rappresentare e a tutelare gli interessi di tutto il personale, anche avvalendosi del supporto delle rispettive Federazioni sindacali, e si impegnano ad informarvi al più presto sugli ulteriori sviluppi della situazione.
Roma, 5 luglio 2021
S. Di Folco F. Amidani U. Cafiero A. Benedetti F. Stefanangeli