Roma, 20 aprile 2021
Al Direttore Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Logistica
Dott. Giuseppe Diana
Al Direttore Centrale pianificazione, organizzazione, controllo e ICT
Dott. Aniello Pisanti
OGGETTO: FRUIZIONE PERMESSI 104 A ORE DURANTE IL LAVORO AGILE
Con la presente, la scrivente O.S. comunica di aver saputo che in diversi Uffici territoriali le lavoratrici e i lavoratori titolari dei permessi di cui all’art. 33, co. 3, L. 104/1992 non possono più fruire di tali permessi in modalità oraria nelle giornate di lavoro agile, in quanto sarebbe stata loro evidenziata una presunta incompatibilità di tali permessi con il lavoro agile. Sarebbe, pertanto, possibile fruirne solo nella modalità giornaliera.
Nel rammentare che la modalità oraria è, tra l’altro stabilita nell’art. 33 del vigente CCNL delle Funzioni Centrali, con la presente si chiede di sapere se vi sia stata una indicazione in tal senso agli Uffici territoriali. Se nessuna indicazione è stata data, si chiede allora di chiarire con una nota agli uffici territoriali che, allo stato attuale, il lavoro agile non è incompatibile né con i permessi orari di cui alla L. 104/92 né con altri permessi orari, come quelli di cui agli artt. 32 e 35 CCNL, ovvero con i permessi per allattamento.
Nel caso in cui il problema nascesse dalla nuova piattaforma informatica di gestione del personale, si chiede di intervenire con priorità e urgenza rispetto a questo. E’ appena il caso
di ricordare che l’esercizio di diritti normativamente e/o contrattualmente riconosciuti non può certo dipendere da una piattaforma informatica, ma da fonti di pari grado. A meno di non voler violare disposizioni di legge e/o contrattuali ed esporsi alle conseguenti azioni.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore nazionale FP CGIL INL
Matteo Ariano