COMUNICATO
Denunciamo con forza quanto accaduto ieri in sede di confronto con le OO.SS. sui criteri per l’attribuzione del secondo livello differenziato per i professionisti.
L’amministrazione, pur avendo ricevuto da noi e da altre OO.SS. le proposte di modifica della Determinazione 114/19 in attuazione del CCNL sottoscritto il 9/3/2020, ha confermato il proprio orientamento, già anticipato nel corso dell’incontro del 19/3, che l’art. 90 del CCNL non si applichi all’INPS!
Non solo. Per l’amministrazione non risulta possibile accogliere nessuna delle proposte di modifica della Determinazione 114/19 (eliminazione dei coordinamenti dai titoli, eliminazione del periodo di osservazione di sei anni, decorrenza degli incarichi dal 1° gennaio) a causa dei tempi lunghi che sarebbero richiesti per la revisione del regolamento da parte degli Organi dell’Istituto.
Si tratta di una posizione inaccettabile e che siamo certi che non possa essere condivisa dagli Organi, titolari del potere regolamentare dell’INPS.
La disciplina di cui alla determinazione 114/19, varata in fretta e furia dall’amministrazione a ottobre 2019, ossia all’indomani della firma della ipotesi nel nuovo CCNL e prima della sua sottoscrizione definitiva, attribuendo un punteggio preponderante a titoli di servizio quali gli incarichi di coordinamento, anche provvisori e non attribuiti sulla base di selezioni, per di più relativi ai soli ultimi sei anni, tradiva in modo evidente le finalità di quella disciplina.
Come da noi a suo tempo denunciato, si è infatti puntualmente verificato che numerosi professionisti dell’Istituto, con anni e anni di lodevole servizio e bloccati, a fine carriera, sul primo livello a causa della colpevole inerzia dell’amministrazione nel bandire le selezioni, si sono visti sopravanzare da colleghi con minore esperienza e meno titoli professionali, ma da poco nominati coordinatori.
Su questa situazione interviene il CCNL, firmato il 9/3/2020, che ha prescritto, all’art. 90, che tali procedure siano attivate, entro sei mesi dalla sottoscrizione del CCNL, mediante l’utilizzo di criteri semplificati rispetto a quelli ordinari, con particolare riferimento alla e sperienza acquisita nel primo livello ed al conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza.
E’ che non possa l’amministrazione decidere unilateralmente se e quali norme del CCNL applicare.
E’ ovvio, ancora, come, ad un anno dalla sottoscrizione del CCNL, non sia possibile giustificare il mancato adeguamento alle norme del CCNL con il tempo che la stessa amministrazione impiegherebbe per farlo. Tanto più se l’amministrazione è colpevolmente in mora nell’attivazione delle procedure.
Spiace constatare che altre sigle sindacali, che pure hanno firmato il CCNL e condiviso in sede di proposta all’ARAN tali chiare prescrizioni, approvino la violazione del dettato contrattuale o assumano posizione ambigue, diverse da quelle intransigenti tenute invece in sede nazionale.
La CGIL denuncia l’inaccettabilità sia del metodo – perché è chiaro che sui criteri per l’attribuzione dei livelli non vi è stato alcun confronto, in violazione di quanto contrattualmente previsto – sia del merito delle decisioni assunte dall’ amministrazione e si riserva ogni iniziativa a tutela dei lavoratori interessati e della correttezza delle relazioni sindacali.
FP CGIL
Maria Assumma Matteo Ariano
Giuseppe Cipriani Antonella Trevisani