Al Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia
dott. R. Piccirillo
Al Capo Dipartimento DOG
dott.ssa B. Fabbrini
Al Direttore Generale Personale DOG
dott. A. Leopizzi
Al Capo Dipartimento DAP
dott. B. Petralia
Al Direttore Generale Personale DAP
Dott. M. Parisi
Al Capo Dipartimento DGMC
dott.ssa G. Tuccillo
Al Direttore Generale personale DGMC
Dott. G. Cacciapuoti
Oggetto: misure urgenti di contrasto del “Covid-19” – Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30
Come è noto alle SS.LL., per effetto del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e delle successive
ordinanze firmate dal Ministro della Salute, sono state introdotte ulteriori prescrizioni limitative della libertà
di circolazione, che si ripercuotono, tra l’altro, sulla presenza in servizio del personale.
Con il passaggio nella c.d. “zona rossa” di diverse Regioni, in particolare, preme rammentare le
previsioni di cui all’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021, per effetto delle quali “I datori di lavoro pubblici
limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”.
Purtroppo, com’è tipico del sistema Giustizia, gli uffici e istituti sparsi sul territorio nazionale stanno
applicando poco od affatto la novella sopra richiamata, con inevitabili e gravi ripercussioni sulla salute dei
lavoratori e sull’ulteriore aggravio di stress cui sono inopinatamente sottoposti.
Si invitano conseguentemente le SS.LL., ognuno per la propria competenza, a diramare stringenti ed
efficaci disposizioni ai responsabili di ciascuna articolazione territoriale dell’Amministrazione posta nelle
c.d. zone rosse, a porre massima attenzione alle richiamate prescrizioni, in modo da garantire la corretta
applicazione del regime di lavoro agile semplificato e consentire la presenza in servizio del personale, come
già avvenuto nel precedente periodo di “lock-down”, nei soli casi effettivamente necessari.
Si rammenta inoltre, ad ogni buon fine, che anche nelle cc.dd. zone gialle ed arancioni gli spostamenti
sono consentiti solo se motivati da “comprovate esigenze lavorative” (cfr. artt. 9 e 35 del citato D.P.C.M).
Anche per quest’ultima condizione, s’invitano le SS.LL. a diramare disposizioni affinché i responsabili
degli uffici/istituti posti nelle zone gialle ed arancioni disciplinino la presenza in servizio del personale
tenendo conto delle disposizioni sopra richiamate.
Invero, colpisce negativamente l’assenza di indicazioni provenienti dai vertici ministeriali: nella pima
fase, infatti, si è assistito ad uno sforzo che ha visto protagonista l’Amministrazione centrale nello spingere e spronare le articolazioni territoriali ad organizzarsi adeguatamente – anche con i nuovi strumenti – allo
scopo di tutelare la salute del personale ed impedire che il propagarsi incontrollato della pandemia nelle
strutture della Giustizia determinasse l’interruzione dei servizi.
Laddove il sin qui fragoroso silenzio dell’Amministrazione in tale senso dovesse continuare a perdurare,
le conseguenze dell’immobilismo – se non del disinteresse – con cui la fase 3 viene adesso gestita dai Servizi
della Giustizia verranno ritenute responsabilità anche di Codesti vertici ministeriali, unitamente ai Capi
Ufficio/Dirigenti territoriali inadempienti.
Distinti saluti
Roma, 16 marzo 2021
FP CGIL CISL FP UIL PA
Meloni / Prestini Marra Amoroso