Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale del personale e della formazione
L’art. 18 n. 1 dell’accordo sullo Smart Working emergenziale, sottoscritto il 14 ottobre scorso, estende l’efficacia dell’articolato fino “alla data successiva a quella in cui cesserà la vigenza della normativa eccezionale” di contrasto alla pandemia (artt. 87 ed 87 bis DL 18/2020 e art. 263 DL 34/2020). Coerentemente con tale assunto l’art. 2 n. 1 afferma che gli uffici applicano il lavoro agile (ed il Co-working) emergenziale fino alla predetta data.
Orbene, nonostante la estrema chiarezza delle citate norme, non solo i programmi di lavoro agile assegnati ai lavoratori di regola recano, quale data di scadenza, il 31 dicembre 2020 ovvero il 31 gennaio 2021 ma i dirigenti sovente si dimostrano poco propensi a prorogare d’ufficio la predetta scadenza secondo la previsione delle norme dell’accordo.
Stante la rilevanza della problematica e la necessità di evitare vertenze a livello locale che agevolmente potrebbe essere superate attraverso una lettura attenta delle norme, CGIL CISL e UIL chiedono che a cura di codesta Generale Direzione siano fornite agli uffici precise e formali indicazioni in merito alla scadenza dei programmi di lavoro agile che dovrà coincidere ope legis con la vigenza della normativa eccezionale in tema di tutela dalla pandemia.
CGIL CISL e UIL chiedono infine di programmare gli incontri necessari per addivenire all’accordo relativo al lavoro agile ordinario.
Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti.
Roma, 29 dicembre 2020
FP CGIL |
CISL FP |
UIL PA |
Russo |
Marra |
Bordini |