Al Capo D.A.P.
pres. Bernardo PETRALIA
Roma
Al Vice Capo D.A.P.
cons. Roberto TARTAGLIA Roma
Al D.G.P.R. – D.A.P.
dott. Massimo PARISI
Roma
E, p.c. Alla Direttrice U.R.S. – D.A.P.
dott.ssa Ida DEL GROSSO
Roma
Oggetto: interpretazione art. 6 L. 395/1990 ai fini di presunti atti discriminatori al personale di
Polizia Penitenziaria.
Egregi,
al fine di eliminare qualunque tipo di disparità di genere all’interno degli istituti penitenziari derivante dalla libera interpretazione dell’articolo di Legge in oggetto specificato, le sottoponiamo il seguente quesito:
– la ratio del succitato articolo è sotteso solo all’espletamento continuativo del servizio in sezione detentiva, ove vige l’obbligo che la sorveglianza all’interno delle sezioni detentive sia affidata a personale dello stesso sesso dei detenuti ivi ristretti o vieta anche l’espletamento temporaneo e saltuario di pratiche connesse ai servizi d’istituto e quindi a posti di servizio ad incarico fisso di sesso diverso al sesso dei detenuti ivi ristretti?
Tale quesito scaturisce da una problematica sorta nella C.R. Noto. In particolare, in tale istituto è stato promulgato un interpello per ricoprire il posto di servizio così detto del “sopravvitto”, al quale hanno partecipato sia personale maschile e sia personale femminile. Al momento della valutazione dei titoli, la commissione interna all’istituto ha escluso il personale femminile poiché secondo loro si violerebbe l’art. 6 della L. 395/90.
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria
Al fine di derimere tale questione che secondo la scrivente non ha ragion d’esistere proprio in virtù del fatto che il servizio in questione non è espletato in via continuative, le facciamo presente che il servizio di “sopravvitto” viene espletato dal personale di sesso diverso da quello dei detenuti ivi ristretti già in altri istituti dello stesso Prap come per esempio CC Palermo Pagliarelli e la CC Augusta.
Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL Polizia Penitenziaria
Stefano BRANCHI