Mibact: Comunicato su lavoro agile

20 Ottobre 2020

La bufala del rientro dei lavoratori dal lavoro agile dal 15 ottobre

Non possiamo che ritenere del tutto irresponsabile, alla luce della crescita esponenziale dei dati di
contagio, il comportamento di molti dirigenti periferici che ci segnalano pronti a disporre il rientro
di tutti i lavoratori in presenza, almeno fino a quando non perverranno disposizioni ministeriali.
Non è evidentemente così, c’è una norma di legge che dispone il prosieguo del lavoro agile coinvolgendo
almeno il 50% del personale impiegabile in attività smartabili. Ci riferiamo all’art. 263 della
legge 77/2020 su cui è intervenuto, per precisare come si deve intendere la percentuale, il DPCM
del 13 ottobre scorso.

Nelle more della definizione dell’accordo per la regolamentazione del lavoro agile in fase Covid,
che ci auguriamo si possa raggiungere nella riunione prevista per giovedì prossimo, appare utile sottolineare preliminarmente che è già sufficiente la normativa vigente per imporre ai dirigenti il puntuale rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della salute dei lavoratori e di quella pubblica.
Per tale motivo riteniamo utile rammentare anche le ultime disposizioni normative che sono intervenute
negli ultimi giorni.
Di seguito:
– il DPCM del 13 ottobre scorso che eleva la percentuale del personale in lavoro agile
individuando la percentuale del 50% come soglia minima e non più come soglia
massima;
– la legge 126 del 13 ottobre scorso che amplia le tutele previste per i lavoratori fragi –
li, estendendole ai lavoratori genitori di figli under 14 in caso di quarantena disposta
dalla ASL di competenza ed ai lavoratori che svolgono attività non smartabili. La
legge inoltre esclude dal conteggio della malattia i giorni di assenza causa prevenzione
COVID certificati per condizione di fragilità, per il possesso di legge 104 e
per il ricorso a terapie salvavita.
– Il DPCM del 18 ottobre che interviene ulteriormente prescrivendo lo svolgimento
delle riunioni nelle pubbliche amministrazioni tramite l’utilizzo esclusivo della modalità
a distanza.

Di conseguenza i lavoratori definiti fragili e quelli assimilati devono continuare a svolgere la propria
prestazione lavorativa in lavoro agile full time e nell’assegnazione del lavoro agile occorre tener
conto delle altre categorie definite a rischio, ad esempio gli ultrasessantenni o i pendolari che
utilizzano mezzi pubblici. Tenendo ulteriormente conto che la modifica della soglia percentuale
consente la partecipazione di tutti i lavoratori, che operano su attività smartabili, al lavoro agile con
il meccanismo della rotazione. E, per quanto riguarda i lavoratori che operano in settori non remotizzabili, sono fatte salve le tutele per i lavoratori fragili, che devono essere impiegati in altre attività di altri profili della medesima area, ed è possibile verificare l’impiego di questi lavoratori in attività presenti nel profilo professionale in modo complementare alle funzioni identificate come principali,
come ad esempio i lavoratori della vigilanza.

Queste sono le condizioni normative attuali, che devono essere applicate e che saranno ricomprese
nell’accordo di amministrazione. Pertanto vi invitiamo alla massima vigilanza per garantire il loro
pieno rispetto, segnalando tempestivamente le situazioni critiche agli organismi competenti e, per
quel che riguarda il MIBACT, al Segretariato Regionale ed a quello Nazionale, oltre che ai dirigenti,
che sono sempre identificati come datori di lavoro nella gestione dell’emergenza.

 

Claudio Meloni
FPCGIL Nazionale Mibact

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