COMUNICATO
Con la Legge 70/2020 il Governo, modificando l’art. 83 comma 6 del DL 18/2020, ha disposto che a partire dal 1° luglio i capi degli uffici non sono più tenuti ad adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari ed i contatti ravvicinati tra le persone in attuazione delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità preposte. Nella sostanza con il provvedimento de quo il Governo ha disposto la fine per legge dell’emergenza COVID negli uffici giudiziari e, quindi, il rientro alla piena normalità.
Orbene sul punto giova precisare che l’atto normativo in questione deroga alla disciplina generale che fissa convenzionalmente il termine della emergenza da COVID-19 al 31 luglio pv ma non deroga alla normativa emergenziale, specie quella in tema di smart working (art. 87 DL 18/2020) e di flessibilità del lavoro pubblico (art. 263 DL 34/2020). Lo stesso inoltre non deroga né alla disciplina generale in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008 e succ. mod.) né alla normativa contrattuale che riserva alla contrattazione collettiva anche di posto di lavoro la disciplina delle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Poiché giungono da vari uffici segnalazioni in merito alla ripresa massiccia delle udienze penali e civili on site, disposta dalla dirigenza anche su pressione dell’avvocatura, con decine di processi fissati nel medesimo giorno e con il conseguente accesso alle aule di un numero incommensurabile di avvocati, parti, testi, consulenti ecc. è opportuno che per ciascuna sede i capi degli uffici siano richiamati al pieno rispetto dell’obbligo di sicurezza che la legge pone a loro carico in quanto datori di lavoro pubblici e si proceda a verificare se la normativa sulla sicurezza, specie quella emergenziale, sia rispettata con particolare riferimento alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale ed al distanziamento sociale. In tale ottica giova ricordare che la vigenza dei citati artt. 87 DL 18/2020 e 263 DL 34/2020 prevede il rientro in sede dei lavoratori in maniera graduale, specie per quei servizi la cui gestione può continuare ad avvenire anche da remoto. Su questo ultimo versante occorrerà verificare le scelte organizzative connesse all’utilizzo del lavoro agile, anche al fine di disciplinarne l’esecuzione attraverso l’applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dal CCNL, nelle more di una disciplina contrattuale specifica.
Gli ingiustificati e pretestuosi attacchi ai lavoratori della giustizia, accompagnati dall’assordante e connivente silenzio del Ministro della Giustizia, che hanno costituito il volano dell’approvazione della legge 70/2020, ci impongono di evitare inutili e strumentali polemiche e di prestare un maggiore impegno nella tutela della salute dei lavoratori e degli stessi cittadini che hanno contatti con gli uffici giudiziari (avvocati compresi) rivendicando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche coinvolgendo, se necessario, le autorità locali preposte a
garantire la sicurezza e la salute pubblica. Tale impegno deve essere profuso con maggiore rigore proprio nelle regioni, come la Lombardia, le altre regioni del nord ed alcune regioni del sud, in cui, persistendo i focolai di contagio, i rischi per la salute sono maggiori.
Le scriventi strutture nazionali restano a disposizione per la necessaria attività di supporto delle iniziative territoriali anche al fine del coinvolgimento della Amministrazione Centrale in ragione dei poteri di indirizzo e vigilanza riconosciuti dalla legge in capo alla stessa.
FP CGIL CISL FP UIL PA
Russo Marra Amoroso