Siamo finalmente ai blocchi di partenza per accedere all’anticipo del TFS da parte dei Dipendenti Pubblici, nella G.U. n. 150 del 2020 è stato pubblicato il DPCM 22 aprile 2020, n. 51 Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il decreto entrato in vigore ieri, regolamenta da questa data i tempi e i modi con cui coloro che cessano dal servizio possono accedere all’anticipo del TFR/TFS. Sono interessati dalla norma i dipendenti pubblici, compreso il personale della Scuola, o degli Enti di Ricerca pubblici che sono andati o andranno in pensione con l’anticipata o di vecchiaia e coloro che hanno scelto il pensionamento con la quota 100.
Si dovrà comunque attendere la stipula di un accordo tra il Ministero del Lavoro e l’ABI, in cui sarà fissato il tasso d’interesse e le condizioni che disciplineranno il prestito. Ricordiamo che l’importo massimo erogabile è 45 mila euro. Come abbiamo già scritto in questo nostro opuscolo, per presentare l’istanza, sarà necessario inoltrare domanda all’INPS personalmente o tramite Patronato.
L’INPS rilascerà entro 90 giorni la certificazione con la quale il richiedente potrà presentare alla banca prescelta la domanda di erogazione dell’intero importo sul proprio conto corrente. L’anticipazione della banca si configura come un finanziamento che verrà estinto dall’INPS al momento della maturazione del diritto al TFR/TFS.
Nel passaggio successivo, una volta in possesso della certificazione, il richiedente dovrà inoltre presentare la domanda di anticipo TFS alla banca allegando alla stessa i seguenti documenti:
– certificazione all’anticipo TFS/TFR
– proposta di contratto di anticipo debitamente sottoscritta
– la dichiarazione sullo stato di famiglia.
Nella domanda dovrà essere indicato anche il proprio IBAN sul cui conto corrente sarà, poi, accreditato l’importo richiesto e finanziato.