Al Presidente Goffredo Zaccardi
Capo di Gabinetto del Ministro della Salute
Al Dr. Giuseppe Ruocco
Segretario Generale Ministero della Salute
Al Dr. Giuseppe Celotto
Direttore generale del Personale dell’Organizzazione e del Bilancio
OGGETTO: Circolare esplicativa n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione concernente le misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
Si fa riferimento alla Circolare esplicativa del Ministro della Pubblica Amministrazione indicata in oggetto, con la quale si è inteso fornire, pur nell’attuale quadro normativo in evoluzione, degli orientamenti applicativi alle Amministrazioni, con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico, per chiarirne la portata ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici.
Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che l’articolo 87 del D.L. n. 18/2020, attualmente in fase di conversione in Parlamento, viene definito “norma cardine e di portata generale in materia di pubblico impiego”, in quanto “sviluppando e riconducendo ad una cornice regolativa di rango primario l’indicazione già presente nella direttiva n. 2/2020” dello stesso Ministro della Pubblica Amministrazione, viene stabilito che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 .
Di conseguenza, le note della Direzione generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio, da ultima la nota prot. n. 11007 del 2 aprile 2020, che prorogano la vigenza dell’istituto della modalità lavorativa espletata in lavoro agile, assumono un taglio anacronistico.
Infatti, a parere delle scrivente O. S., la durata dell’autorizzazione al lavoro agile per tutti i lavoratori pubblici è prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID2019, per effetto del combinato disposto dell’articolo 87, comma 1, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale.
La citata Circolare del Ministro della P.A. n. 2/2020 nella circostanza evidenzia anche l’opportunità di stimolare una efficiente ed autonoma organizzazione dei servizi da parte delle singole Amministrazioni, che deve almeno prevedere l’individuazione delle attività indifferibili, non necessariamente svolte in presenza fisica sul luogo di lavoro, ma verificabili attraverso gli strumenti di valutazione delle attività svolte dai lavoratori in smart working, come possono essere quelli forniti dalla reportistica giornaliera, dalle schede o dai documenti di sintesi sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore.
Come già evidenziato in altre note precedentemente inviate a codesta Amministrazione, e rimaste tuttora senza alcun riscontro, il lavoratore che svolge la propria attività in modalità di lavoro agile non deve essere discriminato in nessun modo; anche in questo caso la Circolare n. 2/2020 del Ministro della P.A. è puntuale nel disporre che “le Amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali.”
Infatti, soltanto attraverso il confronto e la contrattazione con le OO.SS. che si può arrivare a disciplinare gli istituti previsti dal vigente CCNL e dalle norme vigenti .
A tal proposito, anche per le altre importanti fattispecie affrontate dalla più volte citata Circolare n. 2/2020, permessi ex lege n. 104 del 1992 (art.24 del D.L. 18/2020), congedi e bonus a favore dei genitori (art.25 del D.L. 18/2020), ulteriori misure a favore di particolari categorie di dipendenti (art.26 del D.L. 18/2020) e estensione lavoro agile a soggetti con disabilità grave (art.39 del D.L. 18/2020), si rileva che le stesse norme siano state applicate dai vari Uffici di codesta Amministrazione in modo per nulla omogeneo, lasciando alla creatività del Dirigente di turno l’applicazione delle disposizioni alla realtà lavorativa concreta .
Una per tutte valga la decisione estemporanea di un Dirigente di un Ufficio del Ministero della Salute che ha subordinato, per i lavoratori in servizio, la fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/92 al godimento delle ferie pregresse 2019.
Da questa situazione si ricava la già segnalata scarsa attenzione di codesta Amministrazione nei confronti dei lavoratori delle aree funzionali ; infatti, siamo ancora in attesa del tanto auspicato rifinanziamento dell’esiguo fondo unico di amministrazione del comparto .
In ragione di quanto appena espresso, la scrivente O.S. chiede un incontro urgente con codesta Amministrazione, da espletare anche con piattaforme on line, al fine di arrivare ala sottoscrizione di un accordo che disciplini la corretta fruizione da parte dei lavoratori degli istituti previsti dal vigente CCNL e di quelli introdotti dalle recenti norme emanate in vigenza dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID – 19, così come è già accaduto in altre Amministrazioni .
A tal proposito, si allega l’accordo sottoscritto dal Ministero dei Beni e le attività culturali e per il turismo con le OO. SS. firmatarie del vigente CCNL . Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
Cordiali saluti
FP CGIL Nazionale FP CGIL Ministero Salute
Francesco Quinti Fabio Lupi