Roma 27 ottobre 2006
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Alla c.a. del: Capo Dipartimento
Dott.ssa Anna Maria D’Ascenzo
Capo Dipartimento Vicario IGC CNVVF
Dott. Ing. Giorgio Mazzini
E p.c.: Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott.ssa Lucia Di Maro
Oggetto: anzianità pregresse ai fini della maturazione del diritto alla qualifica superiore ed allo scatto convenzionale.
Egregi,
solo alcuni giorno or sono siamo stati chiamati a discutere della materia in oggetto, in particolare sull’esclusione dal beneficio in parola – quindi in un’ottica di riduzione delle tutele e dei diritti – delle colleghe e dei colleghi colpiti da provvedimenti disciplinari.
Abbiamo trattato tale argomento in altra sede, tuttavia, vale la pena rammentare che già in quella specifica riunione la scrivente aveva decisamente insistito affinché, contrariamente all’indirizzo assunto da codesta Amministrazione, venissero applicate, laddove più favorevoli sul piano retributivo, tutte le normative relative alle promozioni, sia a ruolo aperto che per merito comparativo, indicate nel DL 217/05.
Ebbene, considerata l’enfasi con cui sono stati esaltati i benefici effetti del nuovo sistema ordinamentale, ci si chiede la ragione per cui non si sia ancora proceduto ad attribuire, già in sede di prima applicazione, qualifiche e retribuzioni compatibili con l’anzianità precedentemente maturata.
In particolare ci si riferisce:
* all’art. 151, comma 1, per effetto del quale gli ex ATA, ora Ispettori Esperti – fermo restando che in sede di revisione del 217 chiederemo, comunque, per tutti gli Ispettori ed Ispettori Esperti la qualifica di “Sostituto Direttore Antincendi”, – avrebbero dovuto essere stati già chiamati a concorrere per i posti nella qualifica superiore, avendo già maturato gli otto anni previsti dall’art. 29, comma 1;
* all’art. 152, comma 4, per effetto del quale dovevano essere già state prese in considerazione le promozioni a ruolo aperto per Sostituto Direttore Capo e per Sostituto Direttore Capo con scatto convenzionale, per gli ex Funzionari diplomati che hanno già maturato il requisito necessario;
* all’art. 161, comma 4, per i Sostituti Direttori Amministrativo Contabile e Informatico, per i quali vale quanto osservato al punto 2;
* all’art. 165, comma 4, per i neo funzionari Direttori Amministrativo Contabile ed Informatico, per i quali vale quanto già osservato ai punti 2 e 3;
* all’art. 171, comma 2, per effetto del quale al personale transitato, dai profili di Vigile del Fuoco, Capo Squadra, Capo Reparto al SATI, deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata nell’attività operativa ai fini del passaggio di qualifica o dello scatto convenzionale nel nuovo ruolo: per quale motivo non sono state ancora convocate le parti per emanare il regolamento previsto? Perché, per l’attribuzione di una semplice qualifica e di un piccolo incremento retributivo la norma prevede solo “un’anzianità di servizio proporzionale a quella effettivamente maturata nel profilo professionale di provenienza”? E’ forse un’eresia sostenere, come noi, che per le promozioni a ruolo aperto – visto che si tratta di posizioni economiche e non gerarchiche – vale tutta l’anzianità, indipendentemente dai settori nei quali la si è maturata?
La scrivente ritiene necessario dare rapida soluzione alle problematiche suesposte, pertanto, chiede la convocazione, urgente, di un tavolo di confronto tra le parti. Cordiali saluti.
Coordinatore Nazionale
FP–CGIL VVF Adriano Forgione