Agenzia delle Entrate: Lettera alla Direzione Centrale del personale su applicazione art.71 del DL 112

18 Luglio 2011

Lettera alla Direzione Centrale del personale su applicazione art.71 del DL 112

 
Roma, 29.7.2008

All’Agenzia della Entrate
Direzione Centrale del Personale
(rif. nota prot. n.106123 del 7.7.2008)

Oggetto: applicazione dell’art. 71 del D.L. 112/2008.

Con riferimento alle modalità di applicazione della normativa in questione, di cui alla nota citata in epigrafe, e richiamato in via preliminare il contenuto della circolare n. 46030 del 17.7.2008 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei servizi del tesoro – Servizio Centrale del Personale che, pur rivolta agli Uffici interni, non può non suggerire validi spunti interpretativi anche per codesta Agenzia, ed al fine di evitare discriminazioni e successivi contenziosi, la scrivente organizzazione sindacale fa presente quanto segue.
– Fruizione dei permessi mensili ai sensi dell’art. 33, comma 3, legge 104/92. Al personale che fruisce di detto beneficio viene imposta la fruizione dei permessi di che trattasi esclusivamente ad ore nel limite delle 18 ore mensili. Detta interpretazione non risulta giustificata: la fruizione di tre giornate di permesso al mese è disposta infatti da una norma di legge – il sopra citato art. 33, comma 3, della legge 104/92 – mentre è il CCNL che ha introdotto una clausola di maggior favore prevedendo, all’art. 46, comma 6, la possibilità di fruizione anche ad ore nel limite complessivo delle 18 ore mensili. Si chiede pertanto di consentire la fruizione dei permessi in questione per giornata, come previsto dalla legge.
– Assenze per malattia per visita specialistica: il disposto normativo in oggetto prevede che l’amministrazione disponga il controllo, prima facoltativo, in ordine alla sussistenza della malattia anche per un solo giorno. Diverso è il caso di visita specialistica. Poiché in quest’ultimo caso la giornata di malattia viene fruita non già in relazione ad un accadimento patologico che determina l’impossibilità a recarsi al lavoro, da verificare tramite l’accertamento della malattia, ai sensi dell’art. 49, comma 15, del CCNL, da parte del competente servizio ASL, bensì in riferimento alla necessità per il dipendente di sottoporsi a visite mediche, accertamenti diagnostici o prestazioni specialistiche durante l’orario di lavoro, si ritiene che il Dirigente debba poter valutare l’opportunità di disporre o meno l’accertamento in questione. Anche in relazione ai relativi costi della visita fiscale, peraltro indirizzata alla semplice verifica della presenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce di reperibilità, e per evitare il ridicolo nel caso che detti accertamenti si svolgano presso la medesima ASL incaricata della visita fiscale. Si ritiene comunque che nel caso in specie rimanga valido e debba quindi trovare applicazione quanto previsto dall’art. 49, comma 19 CCNL, potendo i dipendenti dare preventiva comunicazione di assenza durante le fasce di reperibilità.
– Fruizione dei permessi retribuiti ex art. 46, comma 2, per particolari motivi personali o familiari: anche in questo caso non è condivisibile l’indirizzo assunto dall’Amministrazione. Poiché l’entrata in vigore della normativa in questione è definita alla data di emanazione del decreto, così come individuata nella Circolare esplicativa n. 7 del 17.7.2008 a firma del sig. Ministro Brunetta, tutti i permessi fruiti in data anteriore non possono che essere inquadrati nella normativa precedente. Pertanto per le giornate di permesso effettuate tre il 1° gennaio e il 24 giugno 2008 non si può procedere al conteggio ad ore. Per chi non ha usufruito dei permessi o per chi ha completato il monte ore/giorni non si pongono problemi interpretativi; per chi ne ha usufruito solo in parte, invece, si ritiene più corretto, anche per evitare disparità di trattamento, considerare le assenze di un giorno pari a 6 ore (18 ore diviso 3 giorni uguale 6 ore), indipendentemente dall’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata.

Su quanto sopra esposto la FP CGIL invita codesta Direzione a fornire i necessari chiarimenti, ai sensi dell’art. 6 CCNL, ed al fine di garantire uniformità di indirizzo nel comportamento dell’Amministrazione in tutte le sue articolazioni, sollecita la richiesta di un parere in merito al Dipartimento della Funzione Pubblica, riservandosi ulteriori valutazioni all’esito della presente nota.
Distinti saluti
 

p. la delegazione nazionale trattante
dell’Agenzia delle Entrate

Giandomenico Clementi

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