AICS e Legge di stabilità 2019

04 Gennaio 2019

Al personale AICS

Carissimi,
augurandovi buon 2019 provo a metter in fila cosa la legge di stabilità ha previsto per AICS. Di seguito vi copioincollo i due commi di vostro interesse .
 
Comma 336 . All’articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: « duecento » è sostituita dalla seguente: « duecentoquaranta ». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 20 unità appartenenti all’Area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
 
Comma 337. Al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento del ruolo della Cassa depositi e prestiti Spa quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 8: 1) al comma 1-bis, le parole: « prestiti concessi » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le categorie di operazioni ammissibili all’intervento del medesimo fondo »; 2) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile »; b) all’articolo 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, possono essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell’allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le risorse non utilizzate al termine dell’anno 2019 sono versate sulla contabilità speciale di cui al medesimo articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile »; c) all’articolo 27: 1) al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: « prestiti » è sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma »; 2) al comma 4, lettera c), le parole: « i crediti » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ».
 
Accanto a questi due commi, vi segnalo il comma 334, che modifica il Dpr 18/1967 nella parte relativa al trattamento economico del personale in servizio all’estero.
 
Evidentemente è sul comma 336 che si concentra l’attenzione dei lavoratori AICS, di ruolo e in attesa di stabilizzazione, direttamente interessati o comunque coinvolti dalle vicende del proprio Ente.
L’organico Aics passa da 200 a 240 unità (non vi è incremento della dotazione degli esperti), con conseguenze immediate sul calcolo delle carenze organiche e sulle procedure di approvazione degli accordi (contratto integrativo in primis, che passa dal controllo del Collegio dei sindaci revisori a quello del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato).
Questo incremento consente di poter portare a casa – evitando uno scontro di interessi legittimi ma certamente difficili da contemperare in una situazione di scarsezza di posti disponibili – più operazioni :
– le procedure interne di passaggio di area già concordate : 12 posizioni dalla II alla III Area F1, finanziate dalle cessazioni dal servizio intervenute dalla costituzione dell’Agenzia;
– a loro volta, questi passaggi libereranno posti utili in II Area per le procedure interne di passaggio dalla I alla II Area F1;
– la procedura selettiva per un massimo di 20 posti in Area III F1 per stabilizzare il personale precario, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile (art. 20 commi 2 e 3 D.lgs 75/2017) : la possibilità di utilizzare queste risorse è stata doverosamente indicata all’amministrazione dalla Fp CGIL ;
– il concorso esterno per 60 unità in III Area già autorizzato nel 2017 : procedura molto interessante per quanto riguarda la ripartizione tra i profili professionali e le sedi, con una forte valenza “politica” rispetto alla missione di Aics (non solo quella scritta nella legge istitutiva, ma anche quella che intende darle il Governo), alle sue prospettive di consolidamento (non dimentichiamoci che la struttura organizzativa è ancora “abbozzata” e che competenze, procedure e funzioni degli Uffici e dei singoli devono ancora trovare una loro stabilità) e alla consistenza organica delle sue sedi italiane (Roma e Firenze).
 
Su tutto questo pesa il rinvio di qualsiasi procedura assunzionale (anche i passaggi di area lo sono) a dopo il 15 novembre 2019 : tempo che sicuramente sarà utile ad elaborare bandi e procedure (che sono ancora in embrione se non totalmente assenti), ma che pone con forza un duplice ordine di necessità : non solo la proroga dei contratti precari (“nelle more delle procedure di stabilizzazione”), ma l’ordinaria gestione quotidiana, che risente della carenza organica (a questo punto attestata sulle 100 unità) e che rischia un ulteriore aggravamento con i prossimi pensionamenti.
Per questo ci aspettiamo un impegno rinnovato e straordinario della dirigenza dell’Agenzia, per chiudere le procedure assunzionali entro novembre e per dare un endoscheletro, semplice ma efficace, a tutti gli Uffici : a partire da una dotazione minima di personale, parametrata alla strategicità del singolo Ufficio, per arrivare agli strumenti (dotazioni tecnologiche) e alla logistica (impianti a norma, locali frequentati da umani e non da ratti, strutture staticamente sicure e con una temperatura accettabile).
 
A presto.
 
Fp CGIL
Il Coordinatore Nazionale
Giulietta Oberosler
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