Roma, 2 Gennaio 2008
Al Capo Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria
Ministero della Giustizia
Dott. Claudio Castelli
p.c. Sottosegretario
Avv. Luigi Li Gotti
Ministero della Giustizia
Egregio Capo Dipartimento,
abbiamo ricevuto la sua nota avente per oggetto la stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 242/2000 e cogliamo quindi l’occasione per argomentare il nostro dissenso sulle determinazioni che l’amministrazione intende assumere.
Come è noto la stabilizzazione del personale di cui alla sua nota deriva da una norma della finanziaria per il 2007, precisamente dai commi 519 e 521 anche se è il comma 519 in questo momento l’oggetto del contendere.
La norma intorno alla quale si discute contiene alcuni dati incontrovertibili.
La stabilizzazione avviene a domanda.
Alla stabilizzazione accedono i lavoratori con i seguenti requisiti: che siano in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1 gennaio 2007.
Stabilito il requisito legato alla permanenza in servizio la norma introduce una condizione: purchè queste persone siano state assunte o con procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le due fattispecie sono equiparate.
Potremmo fermarci qui per il caso che ci interessa, ma il legislatore ,diabolico, ha inserito una terza possibilità, si potrebbe dire una subordinata: fatto salvo il requisito temporale potrebbero esserci dei lavoratori assunti in maniera diversa da quelle legate ad una procedura selettiva di natura concorsuale oppure in forza di una legge. Ebbene in questo, solo, caso, il legislatore ha previsto che debbano essere espletate delle prove selettive.
Come si direbbe in diritto questa circostanza è pacifica.
Come l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia sia riuscito a formulare un parere difforme da ciò che si evince dalla lettura del comma 519, francamente ci sfugge.
Certamente la lettura di una sentenza del TAR Veneto potrebbe aiutare, pensi alla 3646/2007 ebbene questa sentenza stabilisce che: “il procedimento di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione del personale precario ai sensi delle richiamate disposizioni normative, infatti non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto manca, rispetto agli aspiranti, non solo qualsiasi giudizio comparativo, ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione….”
Se invece si legge la sentenza 3746/2007 sempre del TAR Veneto ci si può fare una cultura sulle concessioni edilizie ma non sulla stabilizzazione del precariato.
Se qualcuno per sbaglio avesse invertito un numero, cosa che può sempre succedere, non ci sarebbero problemi, se invece qualcuno ha inventato una massima giurisprudenziale che non esiste la questione è notevolmente più complicata e si evidenzierebbe un problema gigantesco nell’amministrazione.
Ma riprendiamo il filo del ragionamento generale.
La norma non prevede per i lavoratori assunti in virtù della legge 242/2000 lo svolgimento di una procedura selettiva, ciò è dimostrato dal comportamento di altre amministrazioni nelle stesse condizioni del ministero della giustizia come ad esempio il ministero dei beni e delle attività culturali che infatti ha dato avvio alle procedure per la stabilizzazione del personale assunto in virtù delle leggi 448/98 e 61/98 esattamente nel modo da noi prospettato e cioè attraverso l’accertamento dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso all’impiego. Per sua documentazione la circolare del ministero dei beni culturali che descrive il processo di cui parliamo è la numero 243 dell’11 ottobre 2007. La stessa Agenzia del Territorio si è comportata nel modo da noi sostenuto, la documentazione è in nostro possesso e non possiamo pensare che non sia anche nella vostra disponibilità. Ci risulta difficile credere che il ministero dei beni e delle attività culturali o l’agenzia del territorio siano amministrazioni meno rigorose della nostra anche se non si sono rivolte al nostro ufficio legislativo, prova ne sia che il ministero per i beni e le attività culturali ha espletato procedure selettive di natura concorsuale per i lavoratori assunti in maniera diversa da quella indicata nella prima parte del comma 519, quella diabolica, si tratta di lavoratori ex Co.Co.Co.
Ma c’è di più, una parte dello stesso ministero della giustizia ha proceduto nel senso da noi sostenuto. Il dipartimento della giustizia minorile, infatti, ha avviato la stabilizzazione del personale a tempo determinato, secondo la lettura della norma che hanno le persone che si muovono con spirito costruttivo . E’ pacifico che i lavoratori a tempo determinato della giustizia minorile siano stati assunti in virtù della stessa legge che ha assunto quelli del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria ed è pacifico che non si può comprendere una diversità di orientamento per la stessa identica situazione .
Infine ma soltanto come esercizio teorico.
La vostra procedura non garantisce la stabilizzazione del personale a tempo determinato e ciò lacera non soltanto la lettera della norma ma anche lo spirito.
Egregio Capo Dipartimento, la norma che stabilizza il precariato nelle pubbliche amministrazioni è stata varata dal parlamento ma è il prodotto di anni di iniziative da parte delle organizzazioni sindacali, di manifestazioni da parte di lavoratori e lavoratrici che hanno sacrificato il necessario e non il superfluo. La nostra organizzazione non permetterà che ciò per cui hanno lottato quei lavoratori e quelle lavoratrici, sia subordinato a procedure non previste dalla legge e anzi a volerla dire tutta, contro la legge.
Distinti saluti
Per FP CGIL Funzioni Centrali
Cosimo Arnone