Riconoscimento contrattuale – per quanto riguarda l’area III – del profilo di funzionario giuridico-contenzioso (distinto dal profilo amministrativo), che si caratterizza per il possesso delle competenze tecnico giuridiche necessarie alla rappresentanza e difesa dell’ente in giudizio. Tali competenze potranno essere attestate, in via alternativa, dal possesso del titolo di avvocato o dall’esperienza, almeno quinquennale, acquisita nella funzione presso l’ITL – ex DTL. Conseguente istituzione ed inclusione dei funzionari attualmente addetti alle Aree Legali e Contenzioso in un profilo professionale ad hoc.
Attivazione del fondo di spese di lite vinte, ex art. 9 D.lvo 149/2015, che dovrebbe essere ripartito, tra tutto il personale in forza all’area legale-contenzioso, con percentuali diverse e/o coefficienti premianti per chi esercita la rappresentanza in giudizio, per chi materialmente si reca in Tribunale al fine di svolgere compiti di cancelleria (in vista del rischio che comunque comporta uscire dall’ufficio ed operare a nome dello stesso), per chi svolge esclusivamente attività di contenzioso e per chi, infine, svolge compiti di segreteria/protocollo. Si sottolinea che il fondo di spese di lite vinte dovrebbe essere oggetto di autonoma contrattazione- centrale e decentrata- distinta dagli altri premi incentivanti (FUA e Fondino relativo al D.M. Vigilanza);
Abilitazione dell’ufficio al processo civile telematico al pari degli Avvocati degli Enti e privati;
Previsione di una assicurazione a copertura dei rischi connessi allo svolgimento delle funzioni giudiziali, con relativo onere a carico dell’amministrazione;
Nel caso di svolgimento dell’attività presso Tribunali fuori dalla provincia rispetto alla quale ha sede l’ITL, possibilità di autorizzazione, a richiesta del funzionario/impiegato, dell’uso del mezzo proprio, parimenti all’attività ispettiva, con le relative indennità e assicurazioni (polizza kasko macchina ecc.);
Formazione specifica per tutti, possibilmente a cadenza annuale, non a cascata, sulle problematiche strettamente connesse all’esercizio della rappresentanza in giudizio; in special modo, per cominciare, per la fascia terza occorre urgentemente la formazione per il grado di appello. Formazione anche per gli addetti all’esecuzione forzata;
Implementazione del software SGIL ai fini della sua fruizione per il contenzioso (registrazione rapporti, esecuzione ordinanze) ed introduzione di un software gestionale per l’area legale (es: registrazione ricorsi, scadenziario udienze ed attività di difesa processuale, gestione esecuzione forzata);
Fatto salvo il diritto dell’Avvocatura dello Stato al patrocinio, previsione della automaticità del ricorso alla difesa in appello dell’ente mediante i propri funzionari, dopo l’attuazione del punto 1, 5, 7. Si sottolinea che ciò consentirebbe comunque un risparmio di spesa da parte dell’Ispettorato, atteso che l’attività dell’Avvocatura dello Stato viene retribuita.
Accesso a banche dati giuridico-lavoristiche adeguate;
Orario di lavoro: previsioni specifiche per il caso di rappresentanza in giudizio e/o attività di cancelleria;
Avvio di percorso della possibilità automatica per i funzionari appartenenti al profilo di cui 1) ed in possesso dell’abilitazione di essere inseriti nell’albo speciale degli avvocati, con spese ed oneri a carico dell’amministrazione.