Ci giungono notizie da vari posti di lavoro di interpretazioni soggettive dell’art. 35 del CCNL.
Cercheremo ancora una volta di fare chiarezza.
Il CCNL è entrato in vigore il 13 febbraio 2018.
Quindi da quella data vanno applicati tutti gli istituti del Contratto.
Infatti anche il Segretariato generale ha emanato una nota a proposito:
Data Evento: 7 marzo 2018
Organo Emittente: SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Con riguardo alle assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art. 35 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, si comunica che è stata attivata una causale di assenza in SPRING: PMVI da utilizzarsi per i permessi fruiti a partire dal 13 febbraio 2018.
IL CCNL NON ABROGA LE NORME DI LEGGE
Testo unico sul Pubblico impiego
(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
Art. 55 – septies – Controlli sulle assenze – comma 5 – ter
“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
VISITE MEDICHE, TERAPIE E ESAMI DIAGNOSTICI
COSA PREVEDE IL NUOVO CCNL?
art. 35, comma 1 – CCNL 12.2.2018
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
PER QUANTO CI RIGUARDA LA SITUAZIONE È CHIARA:
Il 17•18•19 aprile vota Fp Cgil
Scegli chi dà forza ai tuoi diritti!
Il Coordinatore Nazionale Fp Cgil Corte dei conti
Susanna Di Folco