Fasce orarie di reperibilità in caso di infortunio sul lavoro, facciamo chiarezza. Il nuovo regolamento sulle visite fiscali (Decreto 206/2017) ha previsto l’obbligo per il lavoratore assente a causa d’infortunio di rispettare le fasce di reperibilità previste in caso di assenze dal lavoro per malattia, mentre la precedente normativa lo escludeva (Decreto 2016/2009). Una norma ingiusta che penalizza chi è già stato vittima di incidente sul lavoro.
Come Fp Cgil, assieme al Patronato Inca, abbiamo rilevato che l’infortunio è riconosciuto dall’Inail e solo a questo ente sono in capo gli accertamenti medico-legali dell’infortunio, né l’Inps era titolato ad effettuare gli accertamenti domiciliari senza con ciò violare l’art. 12 della legge 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail. Di tutto questo ci siamo fatti interpreti presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il quale, con nota del 20 febbraio 2018, ci ha dato ragione.
Nella nota, infatti, si precisa che sono in capo all’INAIL gli accertamenti e il riconoscimento degli infortuni sul lavoro, con la conseguenza che i lavoratori non sono più tenuti a rispettare le fasce orarie di reperibilità al proprio domicilio in caso di assenza dal lavoro a seguito di infortunio.