Roma, 29 gennaio 2018
Al MIBACT
Al Capo di Gabinetto MIBACT
dr.ssa Tiziana Coccoluto
Al Segretario Generale
Arch. Carla Di Francesco
Al DG Organizzazione
Dr.ssa Marina Giuseppone
Loro Sedi
Oggetto: Codice Etico modificato.
Con riferimento all’oggetto la scrivente O.S., nel richiamarsi alle osservazioni unitarie prodotte in sede di prima emanazione del Codice Etico del MIBACT prende atto delle modifiche apportate a seguito dei pronunciamenti giudiziali che hanno certificato l’illegittimità palese della regolamentazione adottata nei casi di incompatibilità definiti dalla norma rispetto all’esercizio delle prerogative di rappresentanza sindacale.
Tuttavia, relativamente al punto in questione,continua ad apparire impropria ed illegittima la modalità con la quale codesto Ministero intende dare applicazione alla norma e, in particolare, il nuovo testo del Codice non precisa quale tipologia di incarichi siano assoggettati quando appare del tutto chiaro che il principio di incompatibilità si riferisce, esattamente come previsto dalla normativa di riferimento, ai destinatari di incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale. La citata Circolare n.11/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, al punto 3.2 infatti definisce quali sono i soggetti interessati, ovvero i dirigenti nominati ai sensi dell’art.19 del D. Lgs. n.165/01 (compresi quelli nominati ai sensi dei commi 5 bis e 6 dello stesso art. 19) e gli incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale, quindi gli incarichi ai funzionari direttivi che hanno queste caratteristiche.
Il nuovo testo del Codice Etico invece estende a tutti i lavoratori in possesso di delega di rappresentanza sindacale e indipendentemente dal profilo professionale rivestito il principio di incompatibilità e nega la possibilità che gli stessi possano essere assegnati a strutture che svolgono relazioni sindacali. Una posizione, peraltro estremamente generica e foriera di ogni interpretazione, che nulla muta in riferimento alla precedente edizione del Codice Etico se non che limita il principio di incompatibilità alle sole relazioni sindacali quando la norma definisce lo stesso per le strutture deputate alla gestione del personale. In sostanza la norma, quando si richiama al principio di incompatibilità, definisce chiaramente il livello di responsabilità che può essere oggetto di questa valutazione mentre la impossibilità di partecipazione del rappresentante sindacale alle relazioni sindacali per conto dell’Amministrazione è già chiaramente definita nelle norme e negli Accordi collettivi che definiscono le prerogative delle parti e la chiara connotazione alternativa nelle composizioni delle delegazioni trattanti.Appare peraltro necessario, alla luce dei fatti che hanno generato queste modifiche, ovvero una sentenza di un Giudice ordinario che ha condannato codesta Amministrazione per comportamento antisindacale e una sentenza del TAR che ha assunto analogo orientamento, che preventivamente alla nuova emanazione del Codice si attivi un confronto propedeutico alla revisione dell’articolato, essendo la materia evidentemente incidente sul rapporto di lavoro.
Con l’occasione si ribadisce la netta contrarietà alle previsioni, peraltro riportate in maniera tautologica (art.3, comma 8 e art.13 comma 3), relative ai rapporti con i media. Previsioni chiaramente finalizzate a limitare il diritto di critica e di espressione dei cittadini, ancorché dipendenti pubblici, stante la genericità delle previsioni stesse, che obbligano il dipendente ad astenersi da dichiarazioni pubbliche che siano lesive del prestigio dell’Amministrazione e ad informare il dirigente dei propri rapporti con i media. Sulla natura delle dichiarazioni lesive vige il principio di assoluta discrezionalità dell’Amministrazione e in tal modo si limita un diritto fondamentale della nostra Costituzione, basti pensare alla crescita esponenziale di procedimenti disciplinari attivati per la presunta violazione di questa prescrizione che non esitiamo a definire del tutto illiberale.Sulla base di quanto sopra esposto la scrivente O.S., di concerto con le altre Organizzazioni sindacali che hanno a cuore le libertà sindacali e costituzionali, si riserva, all’esito della presente nota, ogni ulteriore valutazione in ordine al mantenimento di norme palesemente illegittime e lesive dei diritti democratici dei lavoratori. Restando in attesa di formale riscontro si porgono distinti saluti.
FP CGIL Nazionale MIBACT
Claudio Meloni