Sempre più dipendenti pubblici vengono messi in mobilità da un’Amministrazione pubblica ad un’altra e quando non è possibile per carenza di posti in organico, si ricorre all’istituto della messa in disponibilità.
Illustriamo gli aspetti pensionistici e previdenziali connessi facendo riferimento anche alla recente circolare Inps n. 114 del 13 luglio 2017 secondo quanto previsto dagli articoli 33 e ss. del d.lgs. n.165/2001 e leggi successive.“E’collocato in disponibilità il lavoratore che non sia possibile impiegare nell’ambito della stessa amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non prende servizio presso la nuova amministrazione di destinazione. Dalla data di collocamento in disponibilità il rapporto di lavoro è sospeso e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi.” Tale limite può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico (art. 2, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95). “I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E’ riconosciuto anche il diritto all’assegno per il nucleo familiare se spettante.”
Obblighi contributivi per il personale collocato in disponibilità
L’amministrazione di appartenenza, oltre ad erogare al lavoratore l’indennità spettante, è tenuta a corrispondere gli oneri sociali relativi alla “retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità. ” Il personale collocato in disponibilità conserva per tutto il periodo (fino alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero fino alla ricollocazione) le iscrizioni contributive possedute all’atto del collocamento in disponibilità. L’obbligo di corrispondere gli oneri sociali da parte dell’amministrazione di appartenenza, determina la valutabilità dei periodi anche ai fini del TFS/TFR.
Per quanto riguarda il TFS ed il TFR, la contribuzione va commisurata agli emolumenti percepiti all’atto del collocamento in disponibilità riconosciuti utili ai fini previdenziali dalle norme specifiche, fatti salvi eventuali benefici economici derivanti dal mero decorso dell’anzianità di servizio. L’onere contributivo, comprensivo della quota a carico del lavoratore, resta a totale carico dell’amministrazione di provenienza. Nel caso in cui il lavoratore sia trasferito presso un’altra amministrazione, i contributi sono pagati dalla nuova amministrazione.
Calcolo della pensione
Per la liquidazione del trattamento pensionistico di un lavoratore che matura il diritto a pensione durante il periodo di disponibilità, ai fini del calcolo delle quote di pensione con il sistema retributivo (Quota A e Quota B) deve essere presa in considerazione, infatti, la retribuzione teorica annua alla cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti aventi le caratteristiche di fissità e continuità (articoli 15 e 16 legge n. 1077/1959) ovvero, per il personale iscritto alla CTPS ( Cassa Stato), con riferimento ai soli emolumenti previsti dalla legge (articolo 15 legge n. 177/1976) che ricomprendono anche la retribuzione accessoria a partire dal 1° gennaio 1996. Mentre la quota di pensione contributiva (anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 o dal 1°gennaio 2012) viene determinata sulla base degli elementi retributivi oggetto della contribuzione da parte dell’amministrazione pubblica.