Con la circolare n. 140 del 12 ottobre 2017 l’Inps ha fornito le istruzioni operative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nello specifico in presenza di periodi di contribuzione presso Enti di previdenza privati. La circolare si riferisce con particolare riguardo ai singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l’erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.
Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, al fine di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:
– nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
– ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;
– sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.
Infine si precisa che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati.