Roma 26 settembre 2017
Al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Oggetto: Permessi Studio. Applicazione art. 48 CCNL Agenzie Fiscali.
Questa O.S. ha più volte sollecitato codesta Agenzia sulle problematiche connesse alla fruizione di ore di permesso studio per la frequentazione delle Università telematiche.
Tra l’altro in un incontro sindacale era stato preso l’impegno da parte dell’Amministrazione di rivedere la questione con gli enti preposti al fine di meglio chiarire quanto rappresentato, ma purtroppo ad oggi nessun tipo di novità ci pare sia giunta da parte dell’Amministrazione.
Al riguardo ribadiamo che a nostro avviso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha un atteggiamento molto restrittivo per la fruizione dei permessi studio previsti dal CCNL.
Nella circolare che di norma a fine anno viene emanata per la fruizione dei suddetti permessi si specifica che per giustificare l’assenza è obbligatoria la presentazione di un “certificato dell’Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. In tale caso gli elementi da considerare sono due: 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative; 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.”.
Il Dipartimento di Funzione Pubblica con la circolare 12/2011, richiamata anche dalla stessa Agenzia, nel trattare la fruizione dei permessi studio per Università telematiche stabilisce innanzi tutto che non esistono preclusioni, né tantomeno di conseguenza limitazioni, per la frequentazione delle stesse.
Inoltre specifica che “… E’ chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro”.
Proprio su questo ultimo concetto della certificazione dell’avvenuto collegamento non si comprende quindi l’impostazione dell’Agenzia che non accetta come giustificativo il report degli orari che attestano il collegamento che tra l’altro possono essere riscontrabili d’ufficio in caso di dubbio, come prevede la norma vigente. Viceversa si grava l’onere della richiesta della certificazione sul dipendente che spesso, rapportandosi con l’Università, si sente rispondere che siamo l’unica Amministrazione che chiede l’attestazione che il dipendente abbia veramente seguito la lezione (circostanza impossibile da verificare dalla Università stessa che può solo riscontrare l’avvenuto collegamento sempre e solo dal report che già il dipendente potrebbe presentare).
Appare evidente quindi una interpretazione del “diritto allo studio” in questa Agenzia troppo restrittiva che non tende a valorizzare il proprio personale, come invece indicato dallo stesso Dipartimento di Funzione Pubblica, creando tra l’altro elementi di discriminazione rispetto a lavoratrici e lavoratori di altri settori della Pubblica Amministrazione.
Premesso quanto sopra si reitera pertanto la richiesta di rivedere la regolamentazione della fruizione dei permessi studi per la frequentazione delle Università telematiche affinché si possano superare le criticità che in questi ultimi anni si sono evidenziate a discapito dei lavoratori.
Certi di una Sua sensibilità al riguardo, in attesa di riscontro, cordialmente si saluta.
Il Coordinatore Nazionale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli FP CGIL
Florindo Iervolino