STABILIZZAZIONE COMANDATI? SÌ, MA NON PER TUTTI
In occasione dell’ultimo incontro avuto con l’Amministrazione, lo scorso 22 giugno, ci fu comunicata l’adozione, a seguito delle reiterate richieste delle scriventi organizzazioni sindacali di immissione nei ruoli INPS, delle determina presidenziale, firmata il giorno prima, di stabilizzazione degli ultimi comandi (146 di area B e 9 di area C del comparto scuola), attivati in entrata presso il nostro Istituto: si completava in questo modo, dopo la determina di dicembre 2016 che aveva interessato il personale in comando di area C, l’operazione di stabilizzazione dei comandati in servizio nella nostra Amministrazione.
Peccato però che questa operazione abbia in alcuni casi escluso dei colleghi ed in altri abbia condotto ad un inquadramento giuridico che noi riteniamo non corretto.
Ci riferiamo a tre tipologie di comandi, i numeri complessivi di tutte le casistiche sull’intero territorio nazionale non superano le venti unità, che interessano colleghi da diversi anni in servizio presso le sedi dell’Istituto, colleghi che, al pari degli altri comandati,sono stati oggetto negli anni, in sede di proroga dei provvedimenti di assegnazione, di relazioni positive da parte dei Direttori regionali e provinciali che li hanno avuti in carico e che l’Amministrazione dovrebbe stabilizzare al pari di tutti gli altri.
Una prima tipologia è rappresentata da quei colleghi, inseriti nell’area B del comparto Università (B3-B6 ex quinta qualifica funzionale), che per effetto delle tabelle di equiparazione, adottate con D.P.C.M.del 26/6/2015, si ritrovano ad essere inquadrati in area A del comparto EPNE benché siano riconosciuti dall’INPS in area B in virtù delle precedenti tabelle applicate all’epoca dell’attivazione del comando. Il risultato è che questi colleghi, se non muta la posizione dell’Amministrazione, che noi giudichiamo incomprensibile,rischiano di restare fuori dall’operazione di stabilizzazione, determinando un’ingiustizia nei loro confronti.
Infatti, lo stesso D.P.C.M. del 26/6/2015, nel definire le corrispondenze delle posizioni economiche del personale dei diversi comparti, richiama quale criterio applicativo non solo quello dei contenuti degli ordinamenti professionali regolati dai rispettivi CCNL (mansioni, compiti, responsabilità ecc…), ma anche quello della prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza(art.2, comma 3, del DPCM 26/6/2015): nei casi specifici la prossimità della retribuzione tabellare assimila i colleghi B3-B6 del comparto Università alla nostra area B piuttosto che all’areaA (motivo in più perché le tabelle siano lette non in modo asettico, ma alla luce degli stessi contenuti del dispositivo normativo). Ancora più incomprensibile appare la linea seguita dall’Istituto se si tiene conto che l’Amministrazione, nel procedere alla proroga del comando di questi colleghi lo scorso mese di dicembre, aveva prospettato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, senza ricevere ad oggi alcun formale diniego, una soluzione di salvaguardia delle posizioni economiche ricoperte all’atto dell’immissione in servizio all’avvio del comando:sarebbe la soluzione più ragionevole, giusta ed ispirata a canoni di buonsenso.
Altra categoria, che ad oggi resta fuori dalla stabilizzazione dei comandi ,è quella rappresentata dai colleghi transitati (parliamo di personale in alcuni casi operativo in Istituto da ben 7 o addirittura 12 anni se calcoliamo i periodi svolti negli enti soppressi) in INPS per effetto di leggi speciali ( art. 42-bis del D.Lgs.n.151/2001 eart. 17 L. n.266/1999): in considerazione dell’esiguità dei numerie delle scadenze dei relativi provvedimenti di assegnazione/comando (2017, 2018, 2019 e 2020) l’Amministrazione non incontrerebbe alcun ostacolo giuridico al loro inserimento nei ruoli del personale.
Una terza tipologia di comandati, la cui stabilizzazione non viene messa in discussione, ma di fatto si determina nei loro confronti una dequalificazione sul piano del’inquadramento professionale, è rappresentata dai colleghi provenienti dal comparto Università dove erano stati assunti nell’ex settima qualifica funzionale (equivalente al nostro C1) e che per effetto delle famigerate tabelle di equiparazione di cui al DPCM26/6/2015 si ritrovano ad essere inquadrati in area B, un’area corrispondente, nel nostro comparto, alla ex quinta e sesta qualifica funzionale: un ulteriore esempio del fatto che le tabelle di equiparazione definite nel 2015 devono essere correttamente applicate in ragione degli inquadramenti attribuiti ai colleghi prima della definizione delle aree professionali nel comparto Università. Diversamente, come sta accadendo per questo personale, si consuma un ricatto: accettare la stabilizzazione con relativo sottoinquadramento, oppure rientrare nelle Amministrazioni di provenienza disperdendo un patrimonio professionale sul quale negli anni l’INPS ha investito.
Con la carenza di personale che ci ritroviamo non possiamo perdere neanche un collega!
Roma, 11 luglio 2017
FP CGIL/INPS
Matteo Ariano
CISL FP/INPS
Paolo SCILINGUO
UIL PA/INPS
Sergio CERVO