I medici specializzandi, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – di modifica dell’art. 41, comma 2 D.Lgs. 17.8.1999, n. 368 – sono attualmente tenuti a corrispondere alla Gestione Separata I.N.P.S. il contributo in misura ridotta del 16%, in quanto la semplice iscrizione all’albo professionale determina automaticamente anche l’insorgere dell’obbligo contributivo a favore del Fondo di Previdenza Generale E.N.P.A.M. – Quota “A”