Di seguito, per opportuna conoscenza e diffusione, copia della nota inviata all’Amministrazione e relativa al diritto di riconoscimento delle tutele sociali previste dalla legge per il personale neo assunto.
Claudio Meloni
FP CGIL Nazionale MIBACT
Roma, 28 giugno 2017
Al MIBACT
Sig.Capo di Gabinetto
prof.Giampaolo D’Andrea
Al Segretariato Generale
Sig. Segretario Generale
Arch. Pasqua Antonia Recchia
Direzione Generale Organizzazione
Sig. Direttore Generale
dr.ssa Marina Giuseppone
e,p.c.,: al CUG del MIBACT
LOROSEDI
Oggetto:Riconoscimento tutele sociali personale in via di assunzione.
Conriferimento all’oggetto la scrivente O.S. ritiene necessario un chiarimento circa le modalità con le quali codesta Amministrazione intende trattare le condizioni di tutela sociale riconosciuta dalle norme per il personale in via di assunzione a seguito del Concorso pubblico per 500 funzionari, e delle ulteriori assunzioni autorizzate nel piano relativo al 2017.
Tale richiesta rinnova peraltro altra analoga, rappresentata nel 2012 ,sulla quale abbiamo dovuto purtroppo registrare un orientamento non compatibile con le norme da parte di codesta Amministrazione.
Un orientamento che prevedeva in ogni caso la supremazia della norma che vincola il neo assunto alla permanenza per tre anni nella prima sede di assegnazione.
Tale posizione è stata clamorosamente sconfessata da un orientamento giurisprudenziale ormai del tutto consolidato che prevede la riconoscibilità del diritto alle tutele sociali come principio derogatorio all’obbligo di permanenza nella prima sede di assegnazione.
Nel sottolineare che le fattispecie in esame sono sostanzialmente 2, ovvero l’applicazione della legge 104/92 in riconosciute condizionidi gravità, e l’art.42 bis del D.Lgs 151/2001, che prevede la possibilità di ricongiungimento familiare in caso di figli minori di 3 anni, si chiede un chiarimento formale rispetto l’orientamento che l’Amministrazione rispetto alla problematica evidenziata.
Al riguardo la scrivente O.S. non può che ribadire quanto già rappresentato nel 2012:
– il diritto al trasferimento per condizioni di riconosciuta tutela sociale è un diritto soggettivo del lavoratore che lo esercita in via temporanea, fino al permanere delle condizioni che lo hanno generato;
– il vincolo di permanenza nella prima sede di assegnazione non viene a decadere in quanto il carattere transitorio dell’assegnazione non inficia la norma che dispone il vincolo;
– il riconoscimento delle tutele sociali si configura come norma speciale e pertanto deve essere intesa, nei limiti della provvisorietà temporale dell’assegnazione stessa, come derogatoria al principio generale contenuto nell’art.35 del D. Lgs. 165/01;
– relativamente all’esercizio del diritto di cui all’art.42 bis del D. Lgs. 151/01 si rappresenta che anche in questo caso è giurisprudenza consolidata il suo riconoscimento ed al riguardo si allega l’Ordinanza del Tribunale di Firenze, che peraltro riguarda esattamente un caso conseguente al divieto posto nel 2012 nel MIBACT, esemplare nella sua configurazione interpretativa della norma, e rintracciabile al seguente link: http://www.ipp-avvocati.it/images/novita-ed-eventi/Ordinanza_Collettini.pdf.
Pertanto, al fine di evitare un contenzioso spiacevole e controproducente, anche in termini di immagine, per codesta Amministrazione, si resta in attesa di un urgente e formale riscontro, all’esito del quale la scrivente O.S., nel caso il MIBACT volesse riconfermare l’orientamento precedente, si riserva di valutare ulteriori iniziative a tutela del personale coinvolto.
Distinti saluti
FP CGIL MIBACT
Claudio Meloni