1. Ambito e validità del presente accordo
Il presente accordo integrativo successivo al C.C.N.L. del 12/02/02 si applica ai Dirigenti del Comune di Torino.
2. Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero (legge 146/90 e C.C.N.L. del 10.4.1996 – art. 4 lett. a C.C.N.L. ’99)
Divisione Servizi Cimiteriali Settore Amministrativo
Divisione Servizi Civici e Tributari Settore Servizi Demografici e Elettorali
Divisione Corpo di Polizia Municipale Il dirigente del Corpo designato dal Comandante
Vice Dir.Gen.le Serv. Tecn. e Patrim. Il dirigente designato dal Vice Direttore Generale
3. Criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all’attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti (art. 4 lett. b C.C.N.L. ’99)
L’attività di formazione indirizzata ai dirigenti, pur con le proprie specificità, è parte del più generale piano di formazione elaborato dalla Città.
Il piano deve essere improntato alla necessità di aggiornare tempestivamente i dirigenti in merito alle mutate condizioni dell’ambiente operativo e normativo, di apprendere le migliori tecniche di gestione del personale, delle risorse finanziarie e, in generale, di quanto utilizzato nella normale attività, di operare ai fini di migliorare la qualità dei servizi resi e la soddisfazione della utenza. Il piano deve inoltre contenere i necessari e opportuni modi di informazione e formazione in merito alle norme relative alla sicurezza.
Annualmente, la Città presenta il proprio piano di formazione, che viene sottoposto a concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Le risorse stanziate per la formazione saranno pari al 1,5% della spesa complessiva del personale dirigenziale.
4. Pari opportunità (art. 4 lett. c C.C.N.L. ’99)
L’Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la dirigenza, a:
a. eliminare le disparità di fatto fra uomini e donne nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nonché nella formazione e aggiornamento professionale;
b. evitare, ed in alcune casi superare, quelle modalità organizzative che si presentano pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici;
c. promuovere l’inserimento delle donne nelle attività e nei punti lavoro in cui non siano adeguatamente rappresentate;
d. favorire un maggior equilibrio fra responsabilità familiari e di lavoro.
5. Norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 – art. 4 lett. d C.C.N.L. ’99)
I dirigenti proporranno all’Amministrazione, su base pluriennale, una ragionevole pianificazione degli interventi necessari a normalizzare gli ambienti di lavoro sotto il profilo igienico, sanitario e delle norme di sicurezza vigenti.
Al fine di tutelare, sotto il profilo legale ed economico, i dirigenti che incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni di carattere oggettivo, non determinate da dolo o colpa grave, il presente accordo recepisce i contenuti della determinazione del Direttore Generale del 27/03/2001 mecc. 2949/66
6. Sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei commi 3, 4, 5 dell’art. 26 e dell’art. 4 e del C.C.N.L. ’99
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del C.C.N.L. ’99 (“Finanziamenti della retribuzione di posizione e di risultato”), ed in particolare al comma 3 (attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione, incremento stabile delle dotazioni organiche del Comune di Torino), sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali le variazioni della dotazione organica della dirigenza e le variazioni della valutazione del valore delle indennità di posizioni dei dirigenti.
Sono oggetto di contrattazione gli incrementi degli stanziamenti previsti per l’indennità di posizione e di risultato.
7. Affidamento e revoca degli incarichi (art. 13 C.C.N.L. ’99)
Il Sindaco, sentito il Direttore Generale, affida gli incarichi dirigenziali in rapporto alle esigenze organizzative dell’Ente ed in coerenza col Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza. Tali incarichi sono, di norma, di durata pari a due anni, fatta salva la possibilità di disporne, per esigenze generali o specifiche una durata differente (non superiore, comunque, ai tre anni).
I posti assegnabili a dirigenti con contratto a tempo determinato (con esclusione dei dirigenti in staff agli Assessori) non possono superare il 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e delle Posizioni Organizzative.
La revoca dell’incarico viene effettuata ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione, producendo i conseguenti effetti sulla posizione giuridica e retributiva sul dirigente revocato.
Una significativa inadeguatezza nello svolgimento dell’incarico assegnato può comportare l’assegnazione del dirigente ad altro incarico prima della scadenza. In casi particolarmente gravi essa può configurare le ragioni organizzative e produttive di cui all’art. 27, comma 6, del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.
Il Sindaco può disporre la temporanea sospensione dell’incarico, per motivazioni che debbono risultare dall’atto organizzativo, così come disporre la temporanea assegnazione dei compiti connessi all’incarico ad altro dirigente, qualora ciò non sia desumibile da altri atti. L’atto di sospensione, in sé, non comporta sospensione dalla connessa indennità di posizione.
I provvedimenti di natura generale che derivino da atti riorganizzativi che si rivolgano alla generalità dei dirigenti oppure ad una intera categoria di dirigenti non comportano la diminuzione dell’indennità di posizione individuale in godimento.
Non costituisce revoca di incarico dirigenziale la sua anticipata cessazione e l’assegnazione contestuale del dirigente ad altro incarico, a condizione che l’indennità di posizione riconosciuta per il nuovo incarico non sia inferiore a quella precedentemente riconosciuta.
Non costituisce revoca nemmeno la modifica dei contenuti del vigente incarico, anche nel senso di ampliare o ridurre le competenze del dirigente, a condizione che l’indennità di posizione già riconosciuta non venga ridotta.
In caso di contestazione da parte del dirigente, i provvedimenti adottati dal Sindaco sono comunque provvisoriamente validi.
I generali criteri seguiti per l’assegnazione degli incarichi sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali. Così come gli atti di sospensione dall’incarico di cui sopra.
8. Criteri generali di distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione (già art. 8 del C.I.A. 2.2.2000)
I pesi delle Posizioni sono distribuiti nelle seguenti fasce:
FASCIA POSIZIONI INTERESSATE PUNTEGGI MIN E MAX
123456 MEMBRI CODIRDIRETTORI NON CODIR- DIRETTORI DI CIRCOSCRIZIONE- VICEDIRETTORI DI DIVISIONE/SERVIZIO CENTRALE- DIRIGENTI DI SETTORI GRANDISSIMI AD ALTA VALENZA STRATEGICASETTORI GRANDISETTORI MEDI, PICCOLI O DIRIGENTI SPECIALISTI (GIA’ “STAFF”)DIRIGENTI CON COMPITI DI PURO SUPPORTO 2100÷26001880÷19501780÷18501680÷17501550÷16501300
All’interno di ogni fascia sono state definite le indennità di posizione di riferimento nelle misure seguenti:
FASCIA IPR MIN IPR MAX VALORE DEL PUNTO
123456 € 60.000 (L. 116.176.200)€ 45.000 (L. 87.132.150)€ 35.000 (L. 67.769.450)€ 30.000 (L. 58.088.100)€ 23.500 (L. 45.502.345)€ 15.000 (L. 29.044.050) € 95.000 (L. 183.945.650)€ 48.500 (L. 93.909.095)€ 38.500 (L. 74.546.395)€ 33.500 (L. 64.865.045)€ 28.500 (L. 55.183.695)€ 15.000 (L. 29.044.050) € 70 (L. 135.538,9)€ 50 (L. 96.813,5)€ 50 (L. 96.813,5)€ 50 (L. 96.813,5)€ 50 (L. 96.813,5)———-
La retribuzione di posizione riconosciuta al dirigente (IP) è così determinata:
IP = g teorico · p · IPR
in cui per “g” si intende il grado di copertura professionale, che varia da un minimo di 0,85 a un massimo di 1,05 e dipende dal confronto tra scheda peso e scheda curriculare del dirigente, mentre il nuovo fattore “p”, che sta per grado di prestazione, il cui valore iniziale va da un minimo di 0,70 a un massimo di 0,80, dipende dal giudizio su nove parametri di comportamento cui “leadership” e “orientamento ai risultati”.
Per l’anno 2002 il valore iniziale del “p” è stato fissato a 0,7 o a 0,75 per ragioni di equità distributiva iniziale.
Ai dirigenti neoassunti, durante il periodo di prova, si applica, con effetto dal 1° maggio 2002, l’indennità minima di € 5.423,00; decorso con esito positivo il periodo di prova e fino al termine del primo anno di servizio, si applica un’indennità pari al valore minimo di IPR (€ 15.000) moltiplicato per un “g” pari a 0,85; decorso il primo anno di servizio, al dirigente verrà riconosciuta un’indennità calcolata secondo la formula prevista “IP = g teorico · p · IPR” per ogni fascia di inquadramento.
Ai dirigenti provenienti in mobilità da altri Enti si applica la stessa disciplina prevista per il dirigente neoassunto, fatta salva, se superiore, la garanzia della retribuzione di posizione in godimento presso l’Ente di provenienza.
Al personale dirigente assunto in qualità di Collaboratore di staff ai sensi dell’art. 90 del Testo Unico n. 267/2000 è attribuita un’indennità compresa fra il valore minimo di €18.800 e il valore massimo di € 22.800 con una graduazione di 800 €.
In funzione della qualifica di P.S. ai dirigenti del Corpo di Polizia Municipale, che la rivestono, viene riconosciuta un’indennità di € 310,00.
Per il personale dirigenziale incaricato, assunto ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/00, l’indennità eventualmente convenuta in sede di assunzione seguirà la dinamica della IPR correlata alla fascia di inquadramento.
9. Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti (già art. 10 del C.I.A. 2.2.2000)
Il Direttore Generale definisce, in attuazione del Programma Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale, un sistema di obiettivi che devono interessare la totalità dei dirigenti e che devono essere misurabili.
In relazione a tale sistema ed ai risultati raggiunti viene definito un valore finale che permette di stabilire in quale misura il risultato è stato raggiunto.
Il premio per risultati viene parametrato sulla base della tabella seguente:
FASCIA VALORE MIN E MAX DEL PREMIO PER RISULTATI
123456 € 0 ÷ 25.000€ 0 ÷ 20.000€ 0 ÷ 15.000€ 0 ÷ 10.000€ 0 ÷ 5.000€ 0 ÷ 1.500
Il premio viene assegnato:
– per il 50% in base al risultato del PEG
– per il 50% in base al valore del p
commisurando, ogni volta, il valore medio per ogni fascia al budget assegnato.
Il premio non compete se la durata dell’incarico è inferiore a sei mesi.
Ai dirigenti dell’area tecnica non compete l’incentivo di cui all’art. 18, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 dell’accordo per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo che deve intendersi esteso anche al comparto dell’Urbanistica (sezione B dell’accordo).
10. Comitato dei Garanti (art. 15 del C.C.N.L. ’99)
Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri e ha durata annuale: il primo designato dal Comune, il secondo designato dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti fra i ruoli dei dirigenti di enti pubblici locali a riposo o fra i dirigenti di un’altra amministrazione pubblica ed il terzo, presidente, di comune accordo fra gli altri due membri. Qualora, come previsto dal contratto, il Comitato dei Garanti venga costituito fra più enti pubblici locali, si procederà a modificare in conseguenza quanto previsto nel presente articolo.
11. Risoluzione consensuale (art. 17 del C.C.N.L. ’99)
Possono accedere all’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i dirigenti del Comune di Torino con almeno due anni di servizio presso questa Civica Amministrazione e che non maturino l’obbligo di cessare dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età nei due anni solari successivi. La procedura può essere attivata sia dall’Amministrazione che dal dirigente interessato e si conclude esclusivamente con l’accordo delle parti, dando il diritto, se concordata, ad un’indennità che non può in ogni caso essere superiore a 24 mensilità composte da: stipendio tabellare, retribuzione di posizione, salario di anzianità.
Per i dirigenti che abbiano maturato il diritto a trattamento di quiescenza il limite massimo di cui sopra si riduce a 12 mensilità.
L’indennità prevista dall’Amministrazione per risoluzione consensuale non è parte dei fondi previsti per l’indennità di posizione e di risultato.
12. Onnicomprensività del trattamento economico (art. 32 del C.C.N.L. ’99)
In specificazione a quanto previsto dal CCNL si stabilisce che rientrino nel trattamento economico tutte le attività di istituto nonché gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell’Ente, fra cui quelli di componente di commissioni per concorsi, gare e simili, nonché di docente per conto dell’Ente.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto contenuto negli artt. 24, comma 3, e 53 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.
Nel caso in cui i compensi vengano riversati all’Amministrazione o da questa direttamente percepiti, faranno capo al Comune tutte le spese, incluse quelle di tutela legale, derivanti, anche in periodo successivo, al dirigente in relazione all’incarico svolto.
Le parti si riservano in materia di richiedere all’ARAN l’interpretazione dei casi dubbi.
In presenza di attività ultronea che sia particolarmente rilevante per entità economica o per tempo assorbito, l’Amministrazione ne terrà conto in fase di attribuzione del premio di risultato.
13. Part-time
Le parti ritengono, in linea di principio, il part-time incompatibile con l’attività dirigenziale.
Nel caso di specifiche disposizioni legislative, le parti si incontreranno per definirne l’applicazione.
14. Dirigenti Avvocatura
I compensi professionali di cui all’art. 37 del CCNL, che detta disposizioni per gli Enti provvisti di Avvocatura, sono corrisposti ai dirigenti Avvocati assegnati al Servizio Centrale Affari Legali ed iscritti nell’Elenco Speciale dell’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Torino. Detti compensi dovuti in esito a sentenze favorevoli all’Ente vengono erogati agli Avvocati, regolarmente officiati dell’attività di difesa giudiziale della Città, nei casi e con le modalità di seguito indicate: a) nel caso di pronuncia favorevole con compensazione delle spese di lite. b) nel caso di pronuncia favorevole con condanna della controparte soccombente alla rifusione delle spese di lite qualora, nonostante l’attivazione di procedure di recupero, non sia stato possibile ottenere la corresponsione dalla parte avversa. Viene in ogni caso fatta salva la disciplina dei compensi professionali di cui all’art. 7/bis del Regolamento dell’Avvocatura.
Per pronuncia favorevole si intende qualsiasi provvedimento che definisca una fase del giudizio (es.: sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, a cognizione piena o sommaria pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via provvisoria o definitiva) con esito sostanzialmente favorevole all’Amministrazione, anche senza entrare nel merito (es.: pronuncia su difetto di giurisdizione, incompetenza del giudice, inammissibilità del ricorso, estinzione del giudizio, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, perenzione, cessazione della materia del contendere…).
I compensi definiti nel precedente capoverso devono intendersi come elemento retributivo aggiuntivo per gli aventi diritto.
La somma dei compensi liquidabile agli aventi diritto per l’anno 2002 è fissata in Euro 210.000. Con decorrenza 2003 l’entità dei compensi liquidabili sarà quantificata nella misura corrispondente alla somma complessiva delle note spese redatte dagli Avvocati relativamente alle pronunce sopra indicate
Le note spese relative a diritti e onorari vengono redatte dagli Avvocati sulla base dei criteri previsti dalla L.P.F., tenuto conto che per le cause di valore determinato si fa riferimento ai minimi tariffari e per quelle di valore indeterminato si fa riferimento alla media tra minimi e massimi dello scaglione di riferimento; per le cause in cui sia associato un Avvocato esterno i compensi vengono dimezzati.
Qualora i compensi di cui al punto 1 non raggiungano l’ammontare annuo massimo di 210.000 €, la differenza, nel limite di 52.000 €, verrà portata ad incremento del fondo dell’anno immediatamente successivo.
I compensi, quantificati come indicato nei precedenti capoversi, verranno ripartiti tra tutti gli Avvocati di cui al comma 1 come segue: per il 50% in proporzione alle presenze di ciascuno nell’anno di riferimento, per il restante 50% in parti uguali. A detta suddivisione dei compensi partecipano anche gli Avvocati non dirigenti in servizio presso il S. C. Affari Legali ed iscritti all’Elenco speciale, in seguito a recepimento nel relativo contratto integrativo aziendale, e comunque alle condizioni e nel rispetto dei principi e dei criteri fissati nel presente articolo.
Oltre ai compensi di cui sopra, i dirigenti Avvocati assegnati al Servizio Centrale Affari Legali ed iscritti nell’Elenco Speciale dell’Albo degli Avvocati percepiscono la retribuzione di risultato contrattualmente prevista, in aggiunta al fondo sopra quantificato, nella seguente misura: fino al 100% al Direttore; fino al 60% agli Avvocati Cassazionisti, fino al 50% agli Avvocati.
Dichiarazione a verbale dell’Amministrazione
L’Ente ritiene che il presente C.I.A. può riassorbire le modificazioni della parte variabile della retribuzione eventualmente negoziate in sede di sottoscrizione del prossimo C.C.N.L.
Dichiarazione a verbale delle OO.SS.
Le OO.SS., dando atto che fino ad ora l’ente non ha mai ridotto l’indennità di posizione dei dirigenti assegnati a nuovi incarichi, ritengono che tale prassi debba caratterizzare, anche per il futuro il comportamento dell’Amministrazione.
CGIL CISL UIL DIRCOM
Torino, 6.3.2002