Accordo collettivo nazionale in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n.242, riguardanti il “rappresentante per la sicurezza” nelle strutture sanitarie private associate A.I.O.P.
A.R.I.S.
F.P.J.
DON C.GNOCCHI.
Il giorno 16 dicembre 1996 in Roma
presso la sede dell’ARIS
tra l’A.I.O.P., nella persona del capo-delegazione E. Miraglia e da G. Bianco, F. Bonanno, M. Magni, F. Leonardi, F. Polenta e A. Prandin;
l’A.R.I.S., nella persona del capo-delegazione Padre M. Cuccarollo e da G. Costantino, J. Parrella e G. Sironi;
la F. P. J. DON C. GNOCCHI, nella persona di G. Bettini;
e le Federazioni Nazionali Sanità di:
CGIL, nelle persone di G. Nigro, P. Di Berto;
CISL, nelle persone di G. Alessandrini, G. D’Angeli e L. Gentili;
UIL, nelle persone di C. Fiordaliso, M. D’Angelo e C. Piccirilli
si è firmato l’Accordo Collettivo Nazionale in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riguardanti il “rappresentante per la sicurezza” nelle strutture sanitarie private associate, composto da 14 articoli.
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato e integrato dal D.Lgs. del 19 marzo 1996, n. 242, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di diritti, formazione e strumenti per l’espletamento dell’incarico;
Visto l’art.33 (*) del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non medico, sottoscritto in data 29 novembre 1995, che impegna le parti ad incontrarsi per dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94;
Considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
Ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all’art.20 del decreto stesso;
Ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
convengono quanto segue:
Parte prima – Il rappresentante per la sicurezza
Art.1
Entro il 31 dicembre 1996, in tutte le strutture sanitarie aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie saranno promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Sono fatte salve le norme del rappresentante di sicurezza già effettuate alla data di sottoscrizione del presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal successivo art.4.
Art.2
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti; possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nella struttura sanitaria o unità produttiva.
Art.3
Il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza di cui all’art.18, comma 6, del D.Lgs. n.626/94 è il seguente:
a) un rappresentante nelle strutture sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle strutture da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre strutture.
Art.4
Alla rappresentanza per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Lgs. n.626/94, permessi retribuiti pari a: a) 40 ore annue per le strutture con un rappresentante;
b) 120 ore annue complessive per le strutture da 201 a 1000 dipendenti;
c) 240 ore annue complessive per le strutture con oltre 1000 dipendenti,
fermo restando, per le lettere b) e c) l’utilizzo di un minimo pro capite di 20 ore annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dal citato art.19, lettere b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Art.5
Per quanto previsto negli articoli 3 e 4 si rimanda al livello regionale per la verifica di eventuali adeguamenti per specifiche situazioni territoriali individuate.
Art.6
La durata dell’incarico è di 3 anni.
Art.7
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulteranno eletti i lavoratori (o il lavoratore) che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
La modalità di svolgimento delle elezioni e la individuazione della Commissione elettorale saranno concordate tra le Rappresentanze sindacali costituite in azienda e il datore di lavoro, in modo da consentire l’espletamento del voto al maggior numero possibile di lavoratori.
Art.8
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art.19 del D.Lgs. n.626/94, le parti concordano le seguenti indicazioni.
A. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
B. Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n.626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
C. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art.19 del D.Lgs. n.626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.626/94 custodito presso la struttura ai sensi dell’art.4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti la struttura per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Art.9
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art.19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’art.4.
La pianificazione della formazione è affidata agli organismi paritetici regionali di cui all’art.12.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che deve comprendere:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
– conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
– metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione regionale può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento alle specificità individuate.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
Art.10
In applicazione dell’art.11 del D.Lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.
Parte seconda – Organismi paritetici
Art.11 – Organismo paritetico nazionale
È istituito l’Organismo paritetico nazionale (O.P.N.) composto da membri effettivi e supplenti designati dalle associazioni datoriali e sindacali firmatari del presente Accordo.
L’O.P.N. assume i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
– promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all’art.20 del D.Lgs. n. 626/94 e coordinamento della loro attività;
– formazione diretta, tramite l’organizzazione di seminari e altre attività complementari dei componenti degli organismi paritetici territoriali;
– definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale – di riferimento per gli organismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;
– promozione e coordinamento degli interventi formativi, iniziative per l’attivazione di canali di finanziamento da parte dell’Unione Europea e di altri enti pubblici nazionali e comunitari;
– promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
– valutazione delle proposte normative comunitarie e nazionali anche al fine della individuazione delle eventuali posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni competenti.
Art.12 – Organismi paritetici territoriali
Le parti danno attuazione all’art.20 del D.Lgs. n. 626/94, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.
A. Organismi paritetici regionali e provinciali
Vengono costituiti gli organismi paritetici regionali (O.P.R.) composti secondo i criteri di cui al precedente art.11.
L’O.P.R. elabora, di sua iniziativa o su proposta degli Organismi paritetici provinciali (se esistenti), progetti formativi inerenti le materie dell’igiene e sicurezza del lavoro.
I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate nell’O.P.N. e vengono ad esso comunicati.
L’O.P.R., al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporti con l’Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione di corsi o di giornate formative.
L’O.P.R., inoltre, assume i seguenti compiti:
a) coordinamento degli organismi paritetici provinciali (se esistenti);
b) definizione delle iniziative idonee all’informazione, alla promozione e al monitoraggio delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza;
c) tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle strutture sanitarie;
d) risoluzione di controversie insorte circa l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti (se non esistono gli O.P.P.).
e) possibilità di istituire, nelle province con almeno tre strutture sanitarie associate, Organismi paritetici provinciali (O.P.P.), composti secondo i criteri di cui al precedente art.11, con i seguenti compiti:
– informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
– tenuta dell’elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti nelle strutture del territorio di competenza;
– trasferimento dei dati di cui sopra all’O.P.R.;
– proposte all’O.P.R. in materia di fabbisogni formativi connessi all’applicazione del D.Lgs. n.626/94.
Art.13 – Composizione delle controversie
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenze di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle nonne vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’O.P.P. (se esistente, ovvero l’O.P.R.) al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
La parte che ricorre al relativo Organismo paritetico, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
I compiti di segreteria, sono assunti dalle associazione territoriali AIOP, ARIS e F. P. J. DON C. GNOCCHI.
Art.14
Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione.
(*) Nel nuovo CCNL gli articoli hanno avuto, in parte, una differente numerazione: art.33 è diventato art.36.