MIBACT: Comunicato su ricorsi a bando dei 500

24 Giugno 2016

Comunicato su ricorsi a bando dei 500

Ci pervengono negli ultimi giorni richieste di chiarimenti
circa i ricorsi annunciati contro il bando dei 500 funzionari, anche a seguito
di un annuncio di colleghi di altra sigla sindacale che hanno dichiarato di
avviare un ricorso avverso l’esclusione dell’obbligo, o presunto tale, di
garantire una quota di riserva ai lavoratori interni.

Al riguardo e onde evitare malintesi precisiamo subito che i
nostri Uffici legali sono a disposizione dei lavoratori nostri iscritti per
valutare la percorribilità dei ricorsi proposti.
Ma, sempre per evitare
equivoci, noi pensiamo che un ricorso incentrato su questo tema abbia in ogni
caso, anche in caso di esito favorevole, scarsi o nulli effetti sul bando.
Ricordiamo che questo bando nasce da una norma in deroga alle vigenti normative
in tema di assunzioni e che in ogni caso il fatto che non sono stati posti a
bando tutti i posti in area terza mantiene la riserva dei posti dall’interno.
Oltre queste nostre legittime perplessità, il problema a nostro avviso è molto
semplice: anche se le nostre perplessità fossero non corrette e un ricorso di
tale fattispecie avesse successo, ricordiamo a tutti che l’art.24 del D. Lgs
150 prevede che in caso di emanazione di concorso pubblico si dispone la
riserva dei posti ai lavoratori interni in numero non superiore al 50% dei
posti messi a concorso. Questo significa che anche un solo posto destinato ai
lavoratori interni soddisfa le previsioni della norma. Inoltre vi alleghiamo
una nota di uno degli Uffici legali della CGIL che contiene alcune indicazioni
in ordine alla impugnabilità dei bandi di concorso nella quale si precisa quali
possono essere le fattispecie impugnabili immediatamente, ovvero all’atto di
emanazione del bando.Ve lo giriamo perchè si comprenda quanto poi non sia così
semplice addentrarsi nelle massime giurisprudenziali, e in particolare rispetto
alle condizioni di impugnabilità dei bandi quando questi non presuppongono un
pregiudizio al diritto di partecipazione e quando questi possano determinare
una lesione successiva. ovvero alla conclusione delle procedure selettive in
ordine al mancato riconoscimento di clausole e/o titoli preferenziali. Questo
significa, ad esempio, che la mancata previsione dei posti destinati agli
interni di per sè non implica una esclusione dalle possibilità di
partecipazione al bando così come la mancata previsione di punteggi per gli
anni di servizio prestati. Quindi tali ricorsi, nel caso in cui si possa
verificare la loro percorribilità, possono essere presentati quando il bando ha
dispiegato i suoi effetti applicativi e non prima. Lo scriviamo non per amore di
polemica verso altri che legittimamente hanno opinioni differenti, ma solo
perchè noi non vogliamo partecipare a questa gara dei ricorsi che riteniamo
materia esclusiva di legali.
Noi abbiamo un altro compito e abbiamo Uffici
legali su tutto il territorio che, per convenzione, hanno l’obbligo di
valutare, prima di assumere i patrocini delle vertenze, la percorribilità delle
istanze proposte dai lavoratori e ribadiamo che questo sistema è pensato
esattamente per impedire che i lavoratori possano sprecare soldi, aspettative
ed energie in vertenze a perdere. Uffici Legali che, ricordiamolo, sono a
disposizione, per le sole consulenze legali, gratuitamente per i nostri
iscritti.

 

 

 

 Claudio Meloni

 FP CGIL Mibact

 

 

 

 


Il parere legale

Archivio
selezionato:
Massime
Autorità: T.A.R. Roma sez. II

Data: 04/03/2011

n. 2018

Parti: G.D. C. Com. Roma e
altro
Fonti: Foro amm. TAR 2011, 3, 869
(s.m)
Classificazioni: CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
– Bando di concorso – impugnabilità

Concorsi
a pubblici impieghi – Bando di concorso – Impugnabilità – Clausole
immediatamente impugnabili – Individuazione – Clausole relative alla
valutazione dei titoli e all’attribuzione dei punteggi –
Immediata lesività – Esclusione.

 L’onere dell’immediata impugnazione
degli atti generali contenenti le prescrizioni disciplinanti una procedura
selettiva (gara o concorso pubblico) si manifesta esclusivamente quando le
prescrizioni della lex specialis che si ritengono illegittime e che
pregiudicano la posizione del concorrente (o dell’aspirante tale, per meglio
dire) impediscano di fatto la sua partecipazione tanto che, se l’interessato
presentasse la relativa domanda, il soggetto procedente non potrebbe che
escluderlo dalla selezione. L’onere di immediata impugnazione delle norme
disciplinanti la partecipazione ad una procedura selettiva deve, quindi, essere
assolto con riguardo a quelle sole disposizioni concernenti i requisiti
soggettivi di partecipazione e a quelle che integrano un’immediata preclusione
alla partecipazione, ossia a quelle clausole che ledano immediatamente e
direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare
alla procedura concorsuale. Ogni diversa questione inerente all’applicazione
delle norme regolamentari generali, così come l’impugnazione di norme del bando
che, pur potendo considerarsi immediatamente lesive non siano peraltro
univocamente chiare e vincolanti, può e deve essere proposta unitamente agli
atti che di esse fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad
identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale
e concreta la lesione della sua situazione soggettiva. Da ciò deriva che non
sussiste attualità dell’interesse a ricorrere allorché si controverta in ordine
a disposizioni di un bando di concorso non immediatamente lesive, quali la
valutazione dei titoli e l’attribuzione di punteggi.

 Utente: monta8286 MONTALDO PAOLO MARIA E KATIA ENEI –
 STUDIO LEG.
ASS. – www.iusexplorer.it
13.06.2016

 

 

 

 

 
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