Con la circolare n.48, del 14 marzo scorso, l’INPS ha fissato la
misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei
trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno
emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, della mobilità,
dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, e la misura dell’importo
mensile dell’assegno
per le attività socialmente utili.
Sulla base a
quanto previsto dalla circolare il contributo (previsto
dalla legge 92/2012 e calcolato sul 41% dell’indennità NASpI
il cui valore, per questo anno è pari a 1.195 euro), per
l’anno 2016,
dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un
lavoratore a tempo indeterminato, è pari a 489,95 euro per ogni anno di
lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.469,85 euro per rapporti di lavoro
della durata pari o superiore a 36 mesi).