Roma,
10 marzo 2016
Le
scriventi OO.SS., a seguito della riunione del 7 marzo, presentano i rilievi e
le
osservazioni
ad alcune disposizioni del Codice in oggetto.
Le
disposizioni del Codice prese in considerazione sono tutte e sole quelle che
esulano
dall’ambito
autorizzato dalla norma che ne prevede l’emanazione, l’art. 54, c.5, del d.
lgs.
165/2001,
di semplice integrazione e specificazione del
Codice generale dei dipendenti
pubblici
(emanato con d.p.r. n. 62/2013), che esclude l’innovazione sostanziale, invece
operata
dalle disposizioni in questione che già sotto questo profilo devono
considerarsi
illegittime
per eccesso di potere.
Come
esposto articolatamente nell’allegato, tali disposizioni, dopo approfondito
esame,
risultano
anche in netto contrasto con altre norme costituzionali, di legge (in
particolare
d.lgs.
165/2001 e Statuto dei lavoratori) e principi dell’ordinamento e pertanto
devono
considerarsi
illegittime sotto altri diversi aspetti. In particolare, l’art. 3 contiene
diverse
disposizioni
e clausole che violano i diritti fondamentali dei lavoratori come cittadini
(libertà
personale, libertà di manifestazione del pensiero) e le libertà sindacali
(discriminazione
dei ‘dirigenti sindacali’ nell’assegnazione di mansioni), imponendo
impropriamente
ai dipendenti obblighi e divieti esulanti dall’ambito del rapporto di lavoro
e
dal servizio e introducendo per tutto questo sanzioni non autorizzate dalla
legge.
Confidiamo
che l’Amministrazione voglia riconsiderare il testo del Codice alla luce dei
rilievi
e osservazioni presentati e modificare i punti segnalati nel senso di adeguarli
ai limiti
e
criteri previsti dalle leggi e norme rispettivamente citate nell’allegato,
anche al fine di
prevenire
il diffuso ed endemico contenzioso che, data la loro illegittimità, sarebbe
inevitabilmente
provocato dalla loro applicazione.
FP
CGIL CISL FP UIL PA
C.
Meloni D. Volpato E. Feliciani