GIUSTIZIA: osservazioni fpcgil alla Commissione Giustizia su legge delega riforma processo civile

26 Febbraio 2016

GIUSTIZIA: osservazioni fpcgil alla Commissione Giustizia su legge delega riforma processo civile

Il disegno di legge in discussione alla Camera dei Deputati in materia di riforma del processo civile rappresenta senza dubbio un passaggio necessario per l’efficientamento del sistema giustizia, vista la difficoltà a rendere concretamente esigibili i diritti, sia a causa dei tempi dei processi, che dei mezzi inadeguati. Tale difficoltà certamente si riverbera con effetti negativi anche sull’economia e sull’attrattività del nostro paese per gli investitori.

Nel testo licenziato dalla Commissione Giustizia il 20 gennaio scorso abbiamo individuato interventi importanti ed utili per quanto riguarda l’attività degli ufficiali giudiziari, ma anche un paio di elementi di negatività che a nostro avviso vanno assolutamente corretti, perché potrebbero generare effetti controproducenti proprio in relazione all’efficienza del servizio.

L’istituzione dei verbali di constatazione (ai quali si faceva riferimento anche nella proposta unitaria presentata un paio di anni fa dai sindacati confederali) rappresenta una delle novità più importanti. Tale istituto, già presente in altri ordinamenti europei, consente di avvicinare la giustizia al cittadino, introducendo strumenti processuali nuovi per consentire l’accertamento dello stato di fatto e – conseguentemente – l’esigibilità soggettiva dei diritti.

Interessante è anche la revisione della dichiarazione giurata da parte del debitore sulla composizione del proprio patrimonio da rendere davanti all’ufficiale giudiziario. L’istituzione di questo strumento rafforza l’attuale dichiarazione ex art. 492 cpc, la cui evanescenza sanzionatoria ha – di fatto – portato ad una non piena incisività della novazione di cui alla legge 740/2006. La perseguibilità di ufficio dell’omessa dichiarazione sarà sicuramente un incentivo per il debitore a non sottovalutare la visita e le domande rivolte dall’ufficiale giudiziario. L’ampliamento della fattispecie di beni impignorabili (esplicitamente tutti quelli domestici di uso quotidiano di modesto valore), cambiano il ruolo dell’ufficiale giudiziario da “pignoratore di divani” a indagatore della condizione patrimoniale e reddituale del debitore. Tuttavia questo nuovo ruolo rafforza l’esigenza di rendere effettivi gli strumenti di cui alla legge 162/2014, ancora in attesa dei decreti attuativi: ovvero la possibilità di accesso dell’ufficiale agli archivi informatici di vari enti per scandagliare il patrimonio del debitore, senza cui gli Uffici NEP vengono privati di uno strumento essenziale di azione per il recupero del credito.

Invece le novità prospettate in materia di notificazione sono a nostro avviso uno degli aspetti critici da rivedere, laddove si prevede che l’ufficiale giudiziario “di regola si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel Comune ove ha sede l’ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti”.
Questa previsione normativa è un assoluto nonsenso, che lede, oltre alla professionalità dell’ufficiale giudiziario, anche i diritti dell’utenza e l’efficienza del processo.
L’introduzione della PEC ha notevolmente inciso sulla notificazione. Tuttavia residua – e sempre residuerà – una percentuale non trascurabile di notifiche che occorrerà notificare in forma cartacea a domicilio del destinatario. L’incongruenza del progetto di legge sta nell’escludere esplicitamente la notifica a mani, obbligando l’ufficiale giudiziario ad avvalersi comunque del servizio postale.
Questo vincolo determina una lesione per la libertà di scelta del cittadino, che spesso continua a ritenere preferibile l’opzione della notifica a mani, sia per una maggiore esaustività della relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario, sia per il problema delle ricevute di ritorno delle raccomandate, la cui assenza spesso determina nullità di notifica e rinvii di udienza.
Crediamo che il futuro non stia nella via prospettata, ovvero l’esautorazione di fatto degli ufficiali giudiziari dalla notificazione, bensì nell’introduzione di elementi di informatizzazione e modernizzazione dell’attività degli UNEP, a partire dall’accettazione degli atti, per passare a tutte le fasi di lavorazione degli stessi. In tal senso un progetto in fase di elaborazione a Milano (che – a dire il vero interessa anche la fase di esecuzione) rappresenta certamente una prospettiva assai interessante: l’utente non avrà necessità di recarsi personalmente negli uffici NEP, ma potrà interagire con gli stessi per via telematica, in relazione diretta con il processo civile telematico e con il fascicolo elettronico di causa. Annullare tali prospettive, in direzione di un ritorno alle spedizioni postali significa rinunciare a guardare al futuro.
Dal punto di vista del cittadino, inoltre, mantenere la notifica a mani da parte dell’ufficiale giudiziario può avere anche altri vantaggi. La visita dell’ufficiale giudiziario in sede di notifica può costituire un incentivo ad adempiere al pagamento. Per quanto riguarda il personale addetto, come abbiamo sperimentato in quest’ultimo decennio, seguire sia la fase di notifica che quella di esecuzione ha costituito indubbiamente un elemento di miglioramento del servizio reso. A ciò si aggiunga che la tendenza europea è quella di una valorizzazione del compito che l’ufficiale giudiziario è chiamato a svolgere, con l’evoluzione da funzione di notificazione a quella di vera e propria significazione, nella quale l’attività non si riduce ad una mera consegna di un documento, ma si sostanzia anche in attività informative al cittadino sui conseguenti obblighi e diritti.
Un altro aspetto che merita un approfondimento di riflessione riguarda le procedure di rilascio di immobile a seguito di espropriazione. Nel testo, in realtà non chiarissimo, sembrerebbe essere prevista la possibilità di delega al custode giudiziario per l’esecuzione dell’escomio.
Qualora così fosse riteniamo necessario segnalare che gli sfratti – in numero purtroppo crescente a causa della crisi economica – rappresentano uno dei momenti più complessi dell’esecuzione, proprio per la pesante ricaduta sociale che determinano. Riteniamo che la presenza di una figura pubblica, istituzionale, con una professionalità all’uopo dedicata rappresenti un elemento di garanzia per lo svolgimento il più possibile lineare e non traumatico delle operazioni (finora sono stati fortunatamente pochi i casi ascesi all’attenzione della cronaca). Anche sotto il profilo della gestione del rapporto con la Forza Pubblica, crediamo sia importante avvalersi di una figura professionale pubblica, tenuta a graduare le richieste secondo criteri oggettivi ed imparziali.
Inoltre, in relazione ad un altro emendamento all’articolo 1 bis che modificherebbe l’art. 59 del Codice Civile, è opportuno sottolineare che anche a nostro avviso le funzioni citate devono essere affidate ad entrambe le figure professionali dell”ufficiale giudiziario e del funzionario. A tal proposito è altresì importante segnalare che siamo in attesa dell’attuazione dei percorsi di riqualificazione di cui alla legge 132/2015 per cancellieri ed ufficiali giudiziari e che tale norma prevede uno stanziamento di risorse finanziarie atto alla ricomposizione, in un’unica figura, del profilo professionale dell’ufficiale giudiziario e del funzionario. Tale operazione, da noi sostenuta da tempo, si rende necessaria per garantire un servizio adeguato alla cittadinanza.
Non meno importante ed urgente inserire nella legge delega un emendamento, simile a quello presentato nella legge di stabilità e respinto per motivi incomprensibili, atto a ricomprendere nel percorso di riqualificazione le altre figure ex b3 (contabili, assistenti informatici e assistenti linguistici), affini per posizione giuridica e storia contrattuale, rimaste fuori dalle previsioni della legge 132. Ove infatti profili giuridicamente affini dovessero rimanere esclusi dalle procedure previste dall’art. 21 quater della legge 132/2015, evidente sarebbe la disparità di trattamento tra professionalità operanti nella medesima Amministrazione, con conseguente certo contenzioso.
In definitiva il completamento razionale dei percorsi di riforma avviati rappresenta una necessità ed un auspicio sia per il bene della collettività, sia per il futuro professionale dei lavoratori interessati.

Il Coordinamento fpcgil giustizia

 
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