Roma, 12.01.2016
Al Ministero della Difesa
Direzione Generale del
personale Civile
Dr.ssa Corrado
e,p.c.
Al Gabinetto del Ministro
della Difesa
R o
m a
Oggetto: errata interpretazione applicazione
norme afferenti i congedi parentali.-
Egregio Direttore,
con circolare prot. n. 13797
del 27.02.2015 codesta direzione generale ha, tra l’altro, e alla luce di
taluni orientamenti espressi dall’Aran – pareri divulgati su richiesta, e non
norme vincolanti – impartito precipue disposizioni concernenti la tutela della
maternità e della paternità.
In particolare, all’art. 6.1
lett. a), relativo al trattamento economico applicabile ai dipendenti civili
del Ministero della difesa nei primi 30 giorni di godimento del congedo
parentale (ex astensione facoltativa), si prevede che per questo periodo
continuativo si debba procedere alla decurtazione dei relativi ratei dalla 13^
mensilità quando, invece – correttamente, a nostro giudizio – il medesimo
periodo viene retribuito per intero e non comporta alcuna riduzione delle ferie
in godimento, come stabilito dalla normativa tuttora vigente.
All’uopo, occorre certamente
riconoscere la legittimità di quanto previsto dall’art. 34 del D.lgs.vo
151/2001, che sancisce quella decurtazione per il periodo in argomento ma, allo
stesso modo, crediamo vada pure affermata e adeguatamente considerata la
valenza dell’art. 1, comma 2 del medesimo decreto, il quale stabilisce senza
tema di smentita che “sono fatte salve le condizioni di maggior favore
stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra
disposizione”.
E in effetti, non v’è chi non
veda che le migliori condizioni appena citate sono già previste dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del personale del Comparto
ministeri, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 16.02.1999 e
pubblicato in G.U. n. 142 del 21.06.2001.
L’art. 10, comma 2, lettere c)
ed e) del predetto contratto, infatti, riconosce una condizione non prevista
dal menzionato art. 34, comma 5, D.lgs.vo 151/2001, ovvero sancisce che per i
primi 30 giorni di assenza per
“congedo genitori” (astensione facoltativa e malattia figlio, fino al
terzo anno di vita del minore) non debbano essere ridotti i periodi di ferie
spettanti e siano pure valutabili ai fini dell’anzianità di servizio, spettando
inoltre al lavoratore che ne fruisce anche “l’intera retribuzione mensile,
comprese le quote di salario fisse e ricorrenti…”. Va da se che, essendo
la tredicesima una quota di salario fissa e ricorrente, come peraltro stabilito
sia dal Consiglio di Stato che dalla Corte Costituzionale, ovvero anche dalla
Corte di Cassazione, non può essere in alcun modo decurtata nei primi 30 giorni
di congedo parentale, così come invece affermato con la circolare de quo.
Del resto, fu proprio codesta
amministrazione che correttamente nell’anno 2009 – e le norme in vigore allora
sono le stesse tuttora valide di oggi – che restituì gli atti dispositivi
relativi ai primi 30 giorni di congedo parentale fruiti da alcuni dipendenti
per malattia figlio già retribuiti al 100% con la motivazione: omissis…”si fa
presente che i primi 30 giorni fruiti ai sensi degli artt. 32 e 47 (ex legge
1204/71) del Decreto Legs.vo n. 151/2001 restano nella competenza di codesti
enti, in quanto ai dipendenti in argomento compete l’intera retribuzione”.
Premesso quanto testé
debitamente argomentato, le scriventi OO.SS. La invitano a modificare
tempestivamente la circolare richiamata nei sensi auspicati, avendo cura di
disporre anche la restituzione delle somme indebitamente sottratte alla 13^
mensilità dei dipendenti civili di
codesta amministrazione che hanno fruito dei 30 giorni di congedo parentale.
Con viva cordialità
FP CGIL
Francesco Quinti
CISL FP
Paolo Bonomo
UIL PA
Sandro Colombi