Giustizia: relazione commissione Giustizia camera dl 83 – lettera congiunta Cgil

10 Luglio 2015

 
 

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Relazione comm. giustizia camera dl 83
 

Roma, 10 luglio 2015

 

           
                                                        Alla II Commissione Giustizia

 
                                                        della
Camera dei Deputati

 

OGGETTO: DL 83 del 27 giugno 2015.

 

Un anno fa il Ministro Orlando annunciava la
riforma della giustizia con al punto 12) la Riqualificazione del personale.

Sino ad oggi tutti gli interventi sulla
giustizia non hanno mai preso in considerazione le problematiche del personale
né dell’organizzazione del lavoro, relegando al margine degli interventi i
protagonisti che le riforme devono mettere in atto.

Ma se non si tiene conto delle necessità di
riorganizzazione degli uffici e delle funzioni, se non si tiene conto di chi
negli uffici lavora e di come ci lavora, come 
è possibile giungere ad un reale efficientamento della giustizia?

Non sono estranei a questa vicenda nemmeno
tirocinanti della giustizia che hanno prestato la loro collaborazione negli
uffici, sotto forma di un prolungatissimo, quanto illegittimo, tirocinio.

Anche la loro situazione è in una fase di
stallo: le ore di tirocinio previste dalla legge di stabilità 2014 non sono
state terminate, e ancora è in alto mare il provvedimento che dovrebbe
prevedere il loro inserimento nell’ufficio per il processo, in applicazione dell’articolo 50  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11.

Nel merito, le riflessioni che è
nostra intenzione sottoporre all’attenzione della Commissione sono le seguenti:

-Il DL 83 all’art. 21 stabilisce 2000 mobilità
in entrata dagli enti di area vasta verso il Ministero della Giustizia
finanziando l’operazione con il fondo di cui all’art. 1 comma 96 delle legge
190 del 24 dicembre 2014.

-Ai sensi del decreto milleproroghe si
applicano le stesse procedure relative alla mobilità del personale degli enti
di area vasta anche al personale di Croce Rossa e, pertanto, è opportuno che
questo personale venga ricompreso nell’articolo in questione con apposito
emendamento.

-Il fondo di cui al comma 96 è stato
inizialmente istituito per rendere maggiormente efficienti gli uffici e, in
parte, per stessa ammissione del Ministro Orlando, avrebbe dovuto essere
destinato alle procedure relative alla riqualificazione del personale interno,
unico nel comparto Stato a non aver mai effettuato alcuna progressione di
carriera da oltre 20 anni.

-Tuttavia, impegnando interamente il fondo di
cui al comma 96 dell’art. 1 della L. 190/14 nelle procedure di mobilità senza
prevedere alcuna norma che possa far partire le procedure di progressione, si
crea un vulnus, una forte disparità di trattamento, per il personale di ruolo
difficile da correggere in futuro, una volta che i posti ai quali i lavoratori
giudiziari aspirano verranno totalmente occupati dal personale degli enti di
area vasta e/o di croce rossa.

Ritenuto del tutto condivisibile procedere
alla mobilità, anche per colmare le gravissime carenze di organico pari a quasi
9000 unità, riteniamo, però, necessario che il legislatore del DL 83 debba
contemperare gli interessi di tutti i lavoratori coinvolti nell’operazione,
dando al personale interno la possibilità di espletare le procedure di
riqualificazione mai effettuate e, allo stesso tempo, tenendo conto,
nell’ambito dell’espletamento delle mobilità, dei posti che devono essere
riservati al personale giudiziario.

Ciò non compromette affatto la mobilità in
entrata in quanto come sopra chiaramente detto, la capienza delle vacanze di
organico è ampia in tutte e tre le aree funzionali.

-Quanto al finanziamento riteniamo che
esistano gli estremi per far sì che le mobilità vengano finanziate per il 50%
con il fondo di cui al comma 96 di cui sopra e per il 50% con il fondo per la
mobilità istituito con dpcm 20.12.2014, in modo da destinare il restante 50%
della somma per le procedure di riqualificazione del personale giudiziario.

-E’ inoltre opportuno modificare la norma nel
senso che le somme non utilizzate del fondo istituito ai sensi dell’art. 1
comma 96 della legge 190/14 possano rifinanziare il Fondo Unico di Amministrazione,
che è stato praticamente svuotato nel tempo.

-Sulla questione tirocinanti riteniamo
necessario introdurre un’ulteriore modifica nell’ambito del decreto per
l’attuazione dell’art. 50  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per fare ciò è opportuno inserire
nel DL 83 la previsione che individui con certezza i soggetti che hanno
completato il tirocinio formativo ai sensi della legge 228 del 2012 e della
legge n. 147 del 2013 per far parte dell’ufficio per il processo per svolgere
uno stage di durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni
di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via
prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell’individuazione dei
criteri è opportuno riconoscere priorità al titolo di studio, assicurare
un’equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni
degli uffici giudiziari; nonché riconoscere come criterio qualificante l’aver
frequentato i suddetti corsi in uno degli uffici giudiziari della Regione in
cui si presenta la domanda. A nostro avviso, inoltre, per rendere veramente
utilizzabile nel mondo del lavoro lo stage formativo, occorre prevedere nella
stessa norma che il completamento del periodo di stage presso l’ufficio per il
processo costituisca titolo di preferenza a parità di merito, a norma
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione e che nelle procedure
concorsuali indette e/o da indirsi dall’amministrazione della giustizia, siano
introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l’esperienza formativa
acquisita mediante il completamento del periodo di stage presso l’ufficio per
il processo.

Per finanziare l’operazione, che
per 2650 soggetti (totale platea già selezionabile) ha un costo di 13.000.000,
si può ricorrere al Fondo di cui all’articolo 
2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16  settembre 
2008,  n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 
181, nonché,  in  mancanza 
di disponibilità di queste risorse, si può utilizzare l’ulteriore quota
residua di risorse di cui al comma 96 dell’art. 1 della legge 190/14.

 

 

Per CGIL Nazionale                             Per FPCGIL Nazionale

Gianna Fracassi                                  Salvatore
Chiaramonte

 
 
 

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