Il 16 aprile u.s. è stata depositata la Sentenza n. 7776/2015, con la quale la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha respinto un ricorso dell’INPS con cui l’Ente Previdenziale resisteva alla richiesta formulata da un Avvocato, suo dipendente in regime di rapporto esclusivo, per avere rimborsate le tasse di iscrizione all’Albo professionale che è stato tenuto a versare nel corso degli anni per esercitare la sua attività.
La sentenza, richiamando un precedente orientamento espresso dalla stessa corte di Cassazione (sentenza n. 3928 del 20 febbraio 2007) nonché il parere del consiglio di Stato espresso in data 23.02.11, nell’affare 678/10, ha sostanzialmente riconosciuto che, in analogia con quanto accade per nel rapporto di “mandato”, l’ente è tenuto a tenere indenne il dipendente da ogni diminuzione patrimoniale che questi posta subire in conseguenza dell’incarico, riconoscendo la legittimità della richiesta di rimborso.
Crediamo pertanto che tutti i dipendenti del comparto che per esercitare la loro attività sono iscritti ad un albo/ordine professionale, debbano scrivere alle rispettive amministrazioni per metterle in mora e interrompere i termini di prescrizione delle somme
E’ da precisare tuttavia, che questo orientamento è valido solo in caso di esclusività del rapporto professionale.
Vi alleghiamo una bozza di modulo di richiesta di rimborso, predisposta dal nostro studio legale, per la messa in mora e l’interruzione dei termini di prescrizione.
Roma, 28 maggio 2015
Per il comparto AA.LL.
Alessandro Purificato