MISE
Roma, 14 maggio 2015
Alla D.G. per le risorse, l’organizzaz. e il
bilancio
Dott.ssa Mirella Ferlazzo
oggetto: circolare del 6 maggio u.s. prot 9553. Richiesta di chiarimenti.
In riferimento alla circolare del 6 maggio u.s. prot. 9553, emanata da codesta Amministrazione, le scriventi OO.SS. fanno presente che la sentenza TAR del Lazio ha annullato la Circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, affermandone l’illegittimità, in quanto “la materia, oggetto della novella, trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a C.C.N.L.”
Pertanto, secondo le scriventi, quanto specificato nella citata circolare del 6 maggio u.s. non trova alcuna giustificazione normativa, con particolare riferimento alla disposizione che “l’assenza per visite specialistiche, terapie o esami diagnostici, limitatamente al periodo risultante dal certificato medico, è trattata come assenza per malattia”.
In attesa di nuove norme contrattuali, le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici devono essere imputate a malattia secondo i criteri applicativi e le modalità definite da orientamenti giurisprudenziali consolidati, anche nella parte relativa al frazionamento ad ore. L’ARAN con l’orientamento applicativo del 13/3/2014 – RAL 1685, afferma che: “L’art. 21 del CCNL del 6.7.1995, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, non prevede in alcun modo la possibilità di frazionare ad ore l’assenza per malattia nell’arco della giornata”.
FP CGIL MISE CISL FP MISE UILPA MISE
Luciano Boldorini Carlo Filacchioni Sandro Colombi